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Document 32011D0780

2011/780/UE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 319 del 2.12.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/780/oj

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2011/780/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3)

Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.

(4)

È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(5)

Dato che il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 (3), che è integrato nell’accordo, il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

L’allegato XIII dell’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare nel Comitato misto SEE la posizione di cui all’accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica prevista dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

K. SZUMILAS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del … (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CEE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3)

Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.

(4)

È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(5)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. … che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

«Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda, tra l’altro, il potere di imporre multe o sanzioni nel settore della sicurezza aerea. L’integrazione del presente regolamento non pregiudica le soluzioni istituzionali che potrebbero essere prese per i futuri atti che conferiscono poteri di imporre sanzioni».

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. …

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] e 66r [direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

2)

al punto 68a (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

3)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente:

«32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Se non altrimenti stipulato in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, va inteso che i termini «Stato/i membro/i» contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1.

b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste, qualora sia necessario, l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. L’Agenzia e l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, collaborano e si scambiano informazioni, qualora sia necessario.

c)

Nessun elemento del presente regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all’Agenzia il potere di agire a nome degli Stati EFTA nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarli ad adempiere agli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi.

d)

L’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o uno Stato EFTA»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per gli Stati EFTA. A loro volta gli Stati EFTA cercano di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»

e)

All’articolo 14, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 4, lettera d) del Protocollo I dell’accordo SEE, quando la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si scambiano informazioni su una decisione presa conformemente al presente paragrafo, la Commissione comunica l’informazione ricevuta dall’Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri UE e l’Autorità di vigilanza EFTA comunica l’informazione ricevuta dalla Commissione agli Stati EFTA.»

f)

All’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.»

g)

All’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«L’Agenzia assiste anche l’Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno, se tali misure e compiti rientrano fra le competenze dell’Autorità in virtù dell’accordo.»

h)

All’articolo 17, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«nel settore di sua competenza, assolve, a nome delle parti contraenti, le funzioni e i compiti loro attribuite dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono tali funzioni e compiti soltanto se previsto nel presente regolamento.»

i)

La prima frase dell’articolo 20 è sostituita dal testo seguente:

«Con riferimento ai prodotti, parti e pertinenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all’approvazione del progetto. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono soltanto le funzioni e i compiti loro attribuiti ai sensi del presente regolamento.»

j)

L’articolo 24 è così modificato:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«L’Agenzia riferisce all’Autorità di vigilanza EFTA in merito alle ispezioni in materia di standardizzazione in uno Stato EFTA.»

ii)

Al paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia è consultata dall’Autorità di vigilanza EFTA.»

k)

All’articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

«Il potere di imporre multe o sanzioni alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato è conferito all’Autorità di vigilanza EFTA se tali persone o imprese sono stabilite in uno Stato EFTA.»

l)

All’articolo 25, paragrafo 4, le parole «La Corte di giustizia delle Comunità europee» sono sostituite da «La Corte EFTA» e le parole «la Commissione» da «l’Autorità di vigilanza EFTA» per quanto riguarda gli Stati EFTA.

m)

All’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»

n)

All’articolo 30 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.»

o)

All’articolo 32, paragrafo 1, dopo la parola «Comunità» sono inserite le seguenti parole:

«in islandese e in norvegese.»

p)

Dopo l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c) è inserito quanto segue:

«ca)

la relazione annuale generale e il programma di lavoro dell’Agenzia, di cui alle lettere b) e c) rispettivamente, sono trasmessi all’Autorità di vigilanza EFTA.»

q)

All’articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto;».

r)

All’articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso, come membri o anche come presidenti. La Commissione, nel redigere l’elenco delle persone di cui al paragrafo 3, prende in considerazione anche persone idonee aventi la cittadinanza degli Stati EFTA.»

s)

All’articolo 54, paragrafo 1, alla fine è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento dei compiti succitati.»

t)

nella prima frase dell’articolo 58, paragrafo 3, dopo la parola «trattato» sono inserite le seguenti parole:

«o in islandese o in norvegese».

u)

All’articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

«12.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo della Comunità di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine, le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo si applicano mutatis mutandis.»

v)

All’articolo 65 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«8.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della UE, ad eccezione del diritto di voto.

9.   Qualora, in mancanza di accordo tra la Commissione e il comitato, il Consiglio adotti una decisione relativa alla materia di cui trattasi, gli Stati EFTA possono sollevare la questione a livello di Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo.»

w)

Ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adeguamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi dell’Unione che conferiscono poteri all’Agenzia e che sono stati integrati nell’accordo.»


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