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Document 32011D0780
2011/780/EU: Council Decision of 28 November 2011 on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
2011/780/UE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
2011/780/UE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 319 del 2.12.2011, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2011
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
(2011/780/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile. |
(3) |
Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo. |
(4) |
È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea. |
(5) |
Dato che il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 (3), che è integrato nell’accordo, il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(6) |
L’allegato XIII dell’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(7) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare nel Comitato misto SEE la posizione di cui all’accluso progetto di decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica prevista dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011
Per il Consiglio
La presidente
K. SZUMILAS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del … (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CEE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile. |
(3) |
Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo. |
(4) |
È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.
(4) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. … che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
«Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda, tra l’altro, il potere di imporre multe o sanzioni nel settore della sicurezza aerea. L’integrazione del presente regolamento non pregiudica le soluzioni istituzionali che potrebbero essere prese per i futuri atti che conferiscono poteri di imporre sanzioni».
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. …
L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:
1) |
ai punti 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] e 66r [direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
al punto 68a (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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3) |
al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente: «32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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