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Document 32011D0203

Decisione 2011/203/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2011 , che modifica la decisione 2010/445/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

GU L 86 del 1.4.2011, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/203/oj

1.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/72


DECISIONE 2011/203/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

che modifica la decisione 2010/445/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009.

(2)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/445/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2011. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino alla suddetta data era stato fissato a 700 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato a 1 004 000 EUR per tener conto degli ulteriori bisogni operativi.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/445/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2010/445/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 004 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

(2)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 33.


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