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Document 32010R1142

    Regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 322 del 8.12.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0689

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1142/oj

    8.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/20


    REGOLAMENTO (UE) N. 1142/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2) stabilisce le norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.

    (2)

    L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita, purché risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento o soddisfino altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

    (3)

    L'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 e in deroga alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento, gli Stati membri di destinazione possono disporre, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui sono introdotti gli animali, che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento siano soggetti alle seguenti condizioni supplementari: gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni, essere stati confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori ed essere stati sottoposti a determinati test indicati nell'allegato III di detto regolamento.

    (4)

    Quindici Stati membri e la Norvegia hanno informato la Commissione di aver applicato questa misura transitoria. I risultati delle valutazioni dei rischi effettuate, accessibili al pubblico sul sito web della Commissione, indicano che l'introduzione della febbre catarrale in tali Stati membri e in Norvegia dovuta a movimenti di animali provenienti da zone soggette a restrizioni potrebbe avere gravi conseguenze negative.

    (5)

    La situazione generale della febbre catarrale è migliorata considerevolmente dal 2008. Tuttavia, il virus è ancora presente in certe zone dell'Unione.

    (6)

    Al fine di armonizzare l'applicazione delle misure, gli Stati membri hanno chiesto che siano definiti criteri specifici per lo «stabilimento a prova di vettore», che costituisce un requisito importante per alcune delle condizioni indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 e ha lo scopo di proteggere gli animali dagli attacchi dei vettori. Attualmente, l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) sta elaborando una definizione del concetto di «stabilimento o installazione a prova di vettore». Sulla base dei risultati di questi lavori, la Commissione definirà i criteri dello «stabilimento a prova di vettore» di cui all'allegato III del regolamento.

    (7)

    In attesa della definizione dei criteri dello «stabilimento a prova di vettore», è opportuno prolungare di altri sei mesi il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «30 giugno 2011».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


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