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Document 32010R1126

Regolamento (UE) n. 1126/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1547/2007 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

GU L 318 del 4.12.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1126/oj

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1126/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1547/2007 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Capo Verde (di seguito «Capo Verde») è uno dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (chiamato anche regime «Tutto tranne le armi» o EBA) nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione.

(2)

L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce l'esclusione di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati. Lo stesso articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni prima che tale esclusione diventi efficace.

(3)

Capo Verde è stato escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1o gennaio 2008 (2).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1547/2007 della Commissione (3) stabilisce che Capo Verde sia depennato dall'elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati a partire dal 1o gennaio 2011, allo scadere di un periodo transitorio di tre anni.

(5)

Il periodo transitorio accordato a norma del regolamento (CE) n. 1547/2007, che ha coinciso con un periodo di crisi economica, è stato caratterizzato da un calo del volume degli scambi, che ha ostacolato gli sforzi di diversificazione economica di Capo Verde. Tale periodo transitorio non ha quindi permesso a Capo Verde di disporre del tempo necessario per superare l'eccessiva dipendenza da un settore chiave d'esportazione e di attenuare così le eventuali ripercussioni negative dell'esclusione dal regime EBA. È opportuno pertanto che tale periodo sia prorogato sino al 1o gennaio 2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1547/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Repubblica di Capo Verde è depennata dall'elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, a partire dal 1o gennaio 2012.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/Res/59/210 del 20 dicembre 2004.

(3)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 70.


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