This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0272
Commission Regulation (EU) No 272/2010 of 30 March 2010 amending Regulation (EC) No 972/2006 laying down special rules for imports of Basmati rice and a transitional control system for determining their origin
Regolamento (UE) n. 272/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine
Regolamento (UE) n. 272/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine
GU L 84 del 31.3.2010, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0972 | complemento | articolo 6.2 | 01/04/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R2835 | 28/12/2023 |
31.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 272/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 138 e 143, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India, nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (2), approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (3), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell’India sia pari a zero. |
(2) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (4), approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (5), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero. |
(3) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (6) stabilisce che il suddetto si applica al riso Basmati semigreggio appartenente a una delle varietà elencate nell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(4) |
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006 stabilisce che se i risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sul Basmati importato dimostrano che il prodotto analizzato non corrisponde a quanto indicato nel relativo certificato di autenticità, si applica il dazio all’importazione del riso semigreggio. A tale riguardo, detta disposizione non prevede alcuna tolleranza per la presenza di riso non appartenente alle varietà elencate nell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le condizioni di produzione e commercio del riso Basmati rendono alquanto difficile garantire che ogni lotto sia composto al 100 % da riso Basmati appartenente a una delle varietà elencate nell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di favorire la fluidità dei flussi commerciali di riso Basmati nell’Unione europea, e considerando che il sistema di controllo dell’Unione basato sull’analisi del DNA non è ancora operativo e che dunque gli Stati membri possono applicare i propri protocolli di controllo che comportano un margine minimo di incertezza del 5 % oltre alla soglia di tolleranza, è opportuno stabilire una soglia del 5 % per la presenza nel riso Basmati importato di riso a grani lunghi non appartenente a nessuna delle varietà elencate nell’allegato XVIII. |
(6) |
Al fine di estendere gli effetti positivi di tale disposizione a tutti gli importatori interessati, è opportuno stabilire che la soglia di tolleranza si applichi a tutte le importazioni di riso Basmati per le quali le autorità degli Stati membri non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito all’ammissibilità del lotto. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 972/2006. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006 è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, è ammessa la presenza fino ad un massimo del 5 % di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 17 o al codice NC 1006 20 98 non appartenente a nessuna delle varietà elencate nell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (7).
Articolo 2
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006, come modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, si applica inoltre alle importazioni di riso Basmati effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per le quali le autorità competenti dello Stato membro non hanno ancora stabilito in via definitiva l’ammissibilità al dazio zero di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 cessa di applicarsi alla fine del dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19.
(3) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.
(4) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.
(5) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.
(6) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53.
(7) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»