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Document 32010D0638

Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

GU L 280 del 26.10.2010, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/10


DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1003/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (2) e include ulteriori misure restrittive.

(3)

Il 29 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/186/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (3).

(4)

Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2009/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 27 ottobre 2011.

(5)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione e dell'ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDD) e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDD e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati inseriti nell'allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla posizione comune 2009/788/PESC,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco di cui all'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 6

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 7

La posizione comune 2009/788/PESC è abrogata.

Articolo 8

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 23.

(4)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.1964 o 29.12.1968

Pass.: R0001318

Presidente del CNDD

2.

Colonnello Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003491

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

3.

Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22.10.1979

Pass.: R0017873

Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26.1.2009)

4.

Comandante Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26.12.1964

Pass.: R0003076

Membro del CNDD

5.

Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 1.1.1954

Pass.: R0001343

Membro del CNDD

6.

Comandante Almamy CAMARA

d.d.n.: 17.10.1975

Pass.: R0023013

Membro del CNDD

7.

Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001855

Membro del CNDD

8.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

 

Membro del CNDD

9.

Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

Pass.: R0178636

Membro del CNDD

Direttore della polizia regionale di Labé

10.

Colonnello Sékou MARA

d.d.n.: 1957

Membro del CNDD

Direttore aggiunto della polizia nazionale

11.

Sig. Morciré CAMARA

d.d.n.: 1.1.1949

Pass.: R0003216

Membro del CNDD

12.

Sig. Alpha Yaya DIALLO

 

Membro del CNDD

Direttore nazionale delle dogane

13.

Colonnello Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19.2.1962

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

14.

Colonnello Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 7.6.1961

Pass.: R0003417 /R0002132

Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7.5.2009)

15.

Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n.: 12.5.1966

Membro del CNDD

16.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membro del CNDD

17.

Tenente Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

d.d.n.: 1.1.1960

Membro del CNDD

Ministro incaricato della sicurezza del presidente

18.

Capitano Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 3.6.1970

Membro del CNDD

19.

Colonnello Moussa KEITA

d.d.n.: 1.1.1966

Membro del CNDD

Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

20.

Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membro del CNDD

21.

Comandante Bamou LAMA

 

Membro del CNDD

22.

Mohamed Lamine KABA

 

Membro del CNDD

23.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membro del CNDD

24.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membro del CNDD

25.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.1968

Pass.: 7190

Membro del CNDD

Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

26.

Capitano Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membro del CNDD

Governatore di Mamou

27.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.1957

Pass.: 13683

Membro del CNDD

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

28.

Sig. Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28.11.1952

Pass.: R0003212

Membro del CNDD

29.

Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

 

Membro del CNDD

30.

Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15.10.1962

Pass.: 2443/R0004700

Membro del CNDD

31.

Sig. Bouna KEITA

 

Membro del CNDD

32.

Sig. Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13.11.1967

Pass.: R0105758

Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

33.

Sig. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 9.12.1960

Pass.: R0020803

Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

34.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aiutante di campo del Presidente

35.

Sig. Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 1.1.1976

Pass.: R0000968

Consigliere speciale di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

36.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

 

Vice di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

37.

Sig. Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 3.11.1962

Pass.: R11914/R001534

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

38.

Comandante Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass.: 5180

Ispettore generale delle forze armate

Portavoce del CNDD

39.

Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13.5.1971

Pass.: Service R0001204

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

40.

Capitano Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12.12.1969

Pass.: R0003465

Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

41.

Sig. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n.: 31.12.1961

Pass.: 5938/R00003488

Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

42.

Sig. Joseph KANDUNO

 

Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

43.

Sig. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n.: 4.6.1961

Pass.: R0001767

Ministro della gioventù, dello sport e della promozione dell'occupazione dei giovani

44.

Colonnello Siba LOHALAMOU

d.d.n.: 1.8.1962

Pass.: R0001376

Ministro della giustizia Guardasigilli

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0001714

Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

46.

Sig. Alexandre Cécé LOUA

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001757 /

diplomatico: R0000027

Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

47.

Sig. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.: 4.10.1968

Pass.: R0001758

Ministro delle miniere e dell'energia

48.

Sig. Boubacar BARRY

d.d.n.: 28.5.1964

Pass.: R0003408

Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

49.

Sig. Demba FADIGA

d.d.n.: 1.1.1952

Pass.: carta di soggiorno FR365845/365857

Membro del CNDD

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

50.

Sig. Mohamed DIOP

d.d.n.: 1.1.1963

Pass.: R0001798

Membro del CNDD

Governatore di Conakry

51.

Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

52.

Sig. Habib HANN

d.d.n.: 15.12.1950

Pass.: 341442

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

53.

Sig. Ousmane KABA

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

54.

Sig. Alfred MATHOS

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

55.

Capitano Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0003622

Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

Portavoce del CNDD

56.

Sig. Sceicco Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23.4.1968

Pass.: R0004490

Membro delle forze armate

Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

57.

Sig. Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11.11.1961

Pass.: R0048243

Direttore generale della radiotelevisione guineana

58.

Sig. Alhassane BARRY

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003484

Governatore della Banca centrale

59.

Sig. Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 6.7.1947

Pass.: R0001977

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

60.

Sig. Dioulde DIALLO

 

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

61.

Sig. Kerfalla CAMARA KPC

 

Amministratore delegato di Guicopress

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 6.2.1965

Medico e consigliere personale del Presidente

63.

Sig. Aly MANET

 

Movimento «Dadis Doit Rester» (Dadis deve rimanere)

64.

Sig. Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

65.

Sig. Sceicco Fantamady CONDÉ

 

Ministro dell'informazione e della cultura

66.

Colonnello Boureima CONDÉ

 

Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

67.

Sig.ra Mariame SYLLA

 

Ministro del decentramento e dello sviluppo locale


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