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Document 32010D0071

2010/71/: Decisione della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010 , concernente la non iscrizione del diazinon nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2010) 749] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 36 del 9.2.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/71(1)/oj

9.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2010

concernente la non iscrizione del diazinon nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2010) 749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/71/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2)

Il diazinon è iscritto in tale elenco per il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quali definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli completi per i principi attivi da utilizzare nel tipo di prodotto 18 era il 30 aprile 2006. A tale data tuttavia non era ancora pervenuto alcun fascicolo completo.

(4)

La Commissione ne ha debitamente informato gli Stati membri. Il 14 giugno 2006 la Commissione ha reso pubblica tale informazione anche per via elettronica.

(5)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione un'impresa ha espresso interesse ad assumere il ruolo di partecipante per il diazinon da utilizzarsi nel tipo di prodotto 18.

(6)

La decisione 2007/794/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (3), ha fissato al 30 aprile 2008 il nuovo termine ultimo per la presentazione di un fascicolo.

(7)

Entro la scadenza del nuovo termine e prima di presentare il fascicolo, il richiedente ha consultato il Portogallo, Stato membro relatore designato per la valutazione del diazinon, per verificare se il suo prodotto di riferimento, un collare antipulci, dovesse essere considerato un biocida o un medicinale veterinario.

(8)

Il Portogallo, dopo aver consultato la Commissione e gli altri Stati membri, ha comunicato al richiedente che la maggior parte degli Stati membri non considerava un collare antipulci, del tipo di quello commercializzato dal richiedente, come un biocida bensì come un medicinale veterinario, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Alla luce di tale parere il richiedente ha deciso di non presentare un fascicolo al fine di includere il diazinon nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è più possibile subentrare nel ruolo di partecipante per il diazinon per il tipo di prodotto 18.

(10)

Poiché il richiedente non ha presentato un fascicolo entro i termini previsti, è opportuno non iscrivere il diazinon negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

(11)

È necessario fissare un periodo più lungo per l'eliminazione dal mercato dei collari antipulci commercializzati in alcuni Stati membri come biocidi per consentirne l'autorizzazione come medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diazinon (numero CAS 333-41-5, numero CE 206-373-8) non viene iscritto nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

I collari antipulci commercializzati come biocidi e contenenti diazinon destinato all'uso nel tipo di prodotto 18 non potranno più essere commercializzati a decorrere dal 1o marzo 2013.

Altri biocidi contenenti diazinon destinati all'uso nel tipo di prodotto 18 non potranno più essere commercializzati a decorrere dal 1o marzo 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 320 del 6.12.2007, pag. 35.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


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