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Document 32009R1252

    Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009 , che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

    GU L 338 del 19.12.2009, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2009/1252/oj

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/12


    REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (UE) N. 1252/2009 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2009

    che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1338/2006 (2), il Consiglio, a seguito di un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciate originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure in vigore consistono in un dazio definitivo ad valorem a livello nazionale pari al 58,9 %.

    2.   INCHIESTA ATTUALE

    a)   Domanda di riesame

    (2)

    Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Prosper Skins and Leather Enterprise Co. Ltd. («il richiedente») sosteneva:

    i)

    di non aver esportato cuoi e pelli scamosciati né prima né durante il periodo dell'inchiesta iniziale;

    ii)

    di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006;

    iii)

    di aver iniziato a esportare cuoi e pelli scamosciati nell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta iniziale;

    iv)

    di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    b)   Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

    (3)

    La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 573/2009 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1338/2006 in relazione al richiedente.

    (4)

    A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 573/2009 è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1338/2006 sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente. Contestualmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cuoi e pelli scamosciati prodotti dal richiedente.

    c)   Prodotto in esame

    (5)

    Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è costituito da cuoi e pelli scamosciati, quali definiti nell'inchiesta iniziale, ossia cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

    d)   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    e)   Periodo dell'inchiesta di riesame

    (7)

    L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

    3.   CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE E RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI

    (8)

    La Commissione ha inviato al richiedente un questionario e ha ricevuto le risposte entro il termine stabilito. In occasione della verifica delle risposte al questionario nella sede del richiedente, questi ha fornito informazioni false e fuorvianti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, il richiedente ha deciso di por termine alla collaborazione; la verifica è rimasta pertanto incompleta. Il 21 settembre 2009 il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di un riesame relativo ai nuovi esportatori.

    (9)

    Il richiedente è stato informato che le informazioni fornite non potevano essere considerate affidabili e sarebbero state respinte; è stato quindi invitato a dare ulteriori chiarimenti entro un termine stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente non ha fornito ulteriori spiegazioni.

    (10)

    Nelle circostanze di cui sopra, nonostante il ritiro della domanda, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare d'ufficio l'inchiesta e basare le sue conclusioni per quanto riguarda il richiedente sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (11)

    In mancanza di altre informazioni, l'aliquota del dazio da applicare al richiedente è fissata al livello del dazio nazionale.

    4.   CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA E RISCOSSIONE A TITOLO RETROATTIVO DEL DAZIO ANTIDUMPING

    (12)

    In considerazione di quanto precede, si è concluso che le importazioni nell'Unione di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A957) debbano essere soggetti al dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente al regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese e che tale aliquota del dazio antidumping debba essere nuovamente istituita e riscossa a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

    5.   INFORMAZIONE E DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

    (13)

    Il richiedente, l'industria dell'Unione e i rappresentanti del paese esportatore sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle suddette conclusioni.

    (14)

    Il presente riesame non modifica la data in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è prevista la scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato con il regolamento (CE) n. 573/2009 e un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 573/2009.

    2.   È riscosso, con effetto dal 3 luglio 2009, un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

    3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.

    4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    Å. TORSTENSSON


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 573/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 3).


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