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Document 32009R0517

Regolamento (CE) n. 517/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV

GU L 155 del 18.6.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/517/oj

18.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/9


REGOLAMENTO (CE) N. 517/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura per il cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009.

(2)

A norma dell’allegato II D, punto 6, del regolamento (CE) n. 43/2009, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2009 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Il TAC per le zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della funzione di cui all’allegato II D, punto 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 43/2009. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 435 000 tonnellate.

(4)

A norma dell’allegato II D, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, il TAC per le zone CIEM IIa e IV non può superare 400 000 tonnellate.

(5)

Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. Pertanto la quota comunitaria della parte del TAC che può essere prelevata nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.

(6)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca raccomanda un aumento del TAC del 4,23 % al fine di includere le acque comunitarie della zona CIEM IIIa.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, la voce relativa alla specie Cicerello nelle acque CE della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Cicerello

Ammodytidae

Zona

:

acque CE della zona IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (1)

SAN/2A3A4.

Danimarca

327 249 (2)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

501 (3)

Svezia

12 017 (4)

Regno Unito

7 153 (5)

CE

346 920 (6)

Norvegia

27 500 (7)

Isole Færøer

2 500

TAC

376 920


(1)  Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

(3)  Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

(4)  Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

(5)  Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

(6)  Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

(7)  Da prelevare nella zona CIEM IV.»


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