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Document 32009D0983

    Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2009 , relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

    GU L 338 del 19.12.2009, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/983/oj

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/93


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2009

    relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013

    (2009/983/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma,

    vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Lituania il 23 novembre 2009,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 novembre 2009, la Repubblica di Lituania («Lituania») ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante il progetto della Repubblica di Lituania di concedere un aiuto di Stato agli agricoltori lituani destinato all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale.

    (2)

    Dati i redditi agricoli insufficienti, è difficile migliorare la struttura di superficie sfavorevole delle aziende agricole lituane. Nel 2009, le aziende agricole con una superficie fino a 5 ettari rappresentavano il 52,5 % di tutte le aziende.

    (3)

    Nel 2009, la crisi economica e finanziaria ha notevolmente diminuito i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli in Lituania: nel primo trimestre, i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono diminuiti del 27 % rispetto al primo trimestre del 2008, del 25,3 % nel secondo trimestre rispetto al secondo trimestre del 2008 e dell’8 % nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre del 2008. I prezzi alla produzione delle colture sono stati in particolare fortemente colpiti da tale diminuzione: nello stesso periodo di riferimento i prezzi alla produzione dei prodotti d’origine vegetale sono di conseguenza diminuiti del 33,6 %, 35,7 % e 17,9 %.

    (4)

    Alla fine del 2008 e nel 2009, considerata la mancanza di capitale proprio degli agricoltori e gli elevati tassi di interesse applicati dagli enti creditizi sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli, le prospettive degli agricoltori di ottenere prestiti per investimenti come l’acquisto di terreni agricoli a condizioni di mercato erano ridotte drasticamente. Nel quarto trimestre del 2008 e nel 2009, i tassi di interesse creditizi applicati sui prestiti per l’acquisto di terreni agricoli oscillavano tra il 9,51 % e il 15,99 % l’anno.

    (5)

    L’aiuto di Stato sarà fornito in due forme alternative: 1) moltiplicando il prezzo di mercato dei terreni acquistati per un fattore di ponderazione (0,6 o 0,75 per i giovani agricoltori, se sono soddisfatte tutte le condizioni fissate nel regime di aiuti); 2) vendendo a rate i terreni agricoli di proprietà statale, nel qual caso l’aiuto corrisponde alla differenza tra l’attuale tasso d’interesse pagato dall’acquirente che è minimo pari al 5 % e il tasso d’interesse applicato dalla banca che concede il credito.

    (6)

    L’aiuto di Stato che si prevede di concedere ammonta al massimo a 55 milioni di litas lituani (LTL) e dovrebbe permettere l’acquisto di un totale di 370 000 ettari di terreni agricoli, nella forma di 300 ettari di terreno per acquirente, nel periodo dal 2010 al 2013. L’importo medio dell’aiuto per ciascuna azienda dovrebbe essere di circa 11 000 LTL. Il terreno può essere venduto alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni: hanno presentato una «domanda unica» a titolo dei regimi di aiuto per superficie a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), l’anno precedente a quello in cui hanno presentato la loro domanda per l’aiuto di Stato; gestiscono la contabilità agricola; hanno esperienza di coltivazione pratica ed hanno un’azienda agricola registrata o hanno esperienza nella coltivazione pratica e detengono un diploma in agraria o un documento che attesta una formazione professionale in agricoltura. I terreni possono anche essere venduti a persone giuridiche per le quali almeno la metà del reddito annuo è costituito dai ricavi delle vendite dei prodotti agricoli commercializzabili per i quali esistono prove di validità economica.

    (7)

    I terreni agricoli di proprietà statale possono essere venduti a rate per un periodo non superiore a 15 anni, l’acquirente inizia a pagare dal secondo anno e versa il 10 % del prezzo totale, ad eccezione dei giovani agricoltori di età inferiore ai quarant’anni, che devono pagare solo il 5 %. L’acquirente deve soddisfare le norme minime di salvaguardia dell’ambiente, igiene e benessere degli animali.

    (8)

    Ai terreni agricoli di proprietà statale non si applica nessuna procedura d’asta ma si calcola il prezzo conformemente alla legge lituana sui fondamenti della proprietà fondiaria e la valutazione delle attività economiche, cioè dopo aver valutato le proprietà fondiarie di ciascun appezzamento al prezzo di mercato. Al prezzo così calcolato si applica una ponderazione di 0,6 se giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno pagano in una sola volta. Una ponderazione di 0,75 si applica nel caso di giovani agricoltori al di sotto dei quarant’anni che hanno utilizzato i terreni in questione per almeno un anno che pagano a rate. Gli acquirenti di terreni di proprietà statale non possono modificare la destinazione principale di tali terreni prima di cinque anni dalla data di acquisto. Se una delle succitate ponderazioni è stata applicata al prezzo dei terreni, l’acquirente non può trasferire tale proprietà prima di cinque anni dalla data di acquisto.

    (9)

    Per il momento la Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura né ha assunto una posizione sulla natura e sulla compatibilità dell’aiuto.

    (10)

    Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l’aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a completare con successo la riforma fondiaria e a migliorare la struttura delle aziende agricole, nonché l’efficienza delle coltivazioni in Lituania, compatibile con il mercato interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato straordinario delle autorità lituane per i prestiti destinati all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale, per un importo massimo di 55 milioni di LTL e concesso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.

    Articolo 2

    La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.


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