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Document 32009D0502
2009/502/EC: Council Decision of 19 January 2009 on the conclusion on behalf of the Community of the Agreement on scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of New Zealand
2009/502/CE: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda
2009/502/CE: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda
GU L 171 del 1.7.2009, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/502/oj
1.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2009
relativa alla conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda
(2009/502/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato con il governo della Nuova Zelanda, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. |
(2) |
Tale accordo è stato firmato il 16 luglio 2008 a Bruxelles, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
È necessario approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda («l’accordo») è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
La Commissione rappresenta la Comunità e ne adotta la posizione all’interno del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica istituito dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo in merito alle modifiche tecniche dell’accordo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del medesimo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. GANDALOVIČ
(1) Parere espresso il 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
1.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/28 |
ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda
LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso «la Comunità»),
e
IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA,
in appresso denominate «le parti»;
CONSIDERANDO che le parti stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;
PRESO ATTO della cooperazione e dello scambio di informazioni che sono stati intrapresi in una serie di settori scientifici e tecnologici in applicazione dell’accordo informale tra la Commissione delle Comunità europee e il governo della Nuova Zelanda in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, del 17 maggio 1991;
DESIDERANDO ampliare l’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e benefici reciproci;
RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; nonché
DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente accordo s’intende per:
1) |
«attività di cooperazione», le attività di cooperazione sia dirette che indirette; |
2) |
«attività di cooperazione dirette», le attività di cooperazione tra le parti o i loro agenti esecutivi, svolte nei settori della scienza e della tecnologia; |
3) |
«attività di cooperazione indirette», le attività di cooperazione, diverse dalle attività di cooperazione dirette, nei settori della scienza e della tecnologia svolte tra il governo della Nuova Zelanda o partecipanti della Nuova Zelanda, da una parte, e la Comunità o partecipanti della Comunità, dall’altra, mediante:
|
4) |
«proprietà intellettuale», la definizione che ne dà l’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967; |
5) |
«partecipante», qualsiasi persona fisica risiedente abitualmente in Nuova Zelanda o nella Comunità, o qualsiasi persona giuridica stabilita in Nuova Zelanda o nella Comunità, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, eccettuate le parti. Per chiarezza, le entità della Corona neozelandesi («Crown entities») sono considerate partecipanti e non rientrano nella definizione di «parte». Il Centro comune di ricerca della CE è nel contempo partecipante, ai fini della partecipazione ad attività di cooperazione indirette, e agente esecutivo, ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione dirette. |
Articolo 2
Finalità e principi
1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione a fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti.
2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:
a) |
contributi e vantaggi reciproci ed equi; |
b) |
reciproco accesso per i partecipanti ai programmi o ai progetti di ricerca condotti o finanziati dall’altra parte; |
c) |
scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; |
d) |
promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; nonché |
e) |
protezione dei diritti di proprietà intellettuale in conformità dell’articolo 8. |
Articolo 3
Attività di cooperazione
1. Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in:
a) |
riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione; |
b) |
scambi di informazioni circa le attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo; |
c) |
visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; nonché |
d) |
altri tipi di attività nei settori della scienza e della tecnologia, tra cui l’attuazione di progetti e programmi in cooperazione, che possono essere decise dal comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti. |
2. Ai fini delle attività di cooperazione indirette, ogni partecipante della Nuova Zelanda o della Comunità può prendere parte ai programmi o ai progetti di ricerca gestiti o finanziati dall’altra parte, con l’accordo degli altri partecipanti al programma o al progetto in questione e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti.
3. Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un’attività di cooperazione indiretta con un partecipante dell’altra parte, quest’ultima si impegna a fornire, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria o utile alla prima parte per un’agevole attuazione di tale contratto.
4. Il compito di coordinare e di favorire le attività di cooperazione svolte a titolo del presente accordo spetta, per la Nuova Zelanda, al ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia o l’organismo che ne assuma successivamente le pertinenti funzioni e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.
Articolo 4
Modalità di esecuzione
1. Se del caso, le attività di cooperazione possono avere luogo in base alle modalità di esecuzione stabilite tra le parti o tra la Commissione e le organizzazioni neozelandesi che finanziano i programmi o i progetti di ricerca a nome del governo della Nuova Zelanda. Tali modalità possono determinare:
a) |
la natura e la durata della cooperazione in un settore specifico o per una finalità specifica; |
b) |
il trattamento della proprietà intellettuale generata dalla cooperazione, in conformità al presente accordo; |
c) |
ogni impegno di finanziamento applicabile; |
d) |
la ripartizione delle spese connesse alla cooperazione; nonché |
e) |
eventuali altri aspetti significativi. |
2. Le attività di cooperazione in corso alla data dell’entrata in vigore del presente accordo sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data.
Articolo 5
Circolazione del personale e delle attrezzature
Ciascuna delle parti, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti e degli Stati membri dell’UE, agevola l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di personale dei partecipanti impegnato nelle attività di cooperazione, nonché di materiali e attrezzature utilizzati nelle stesse.
Articolo 6
Comitato misto
1. Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso denominato «il comitato misto»). Il comitato misto si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti.
2. Il comitato misto si riunisce alternativamente in Nuova Zelanda e nella Comunità, almeno ogni due anni.
3. Il comitato misto ha il compito di:
a) |
scambiare idee e informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica; |
b) |
formulare raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, il che comprende la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cooperazione di cui all’articolo 3 e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 3, paragrafo 2; |
c) |
apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie; nonché |
d) |
ad ogni riunione esaminare, presentando una relazione alle parti, i progressi, i risultati e l’efficacia delle attività di cooperazione, considerando anche l’accesso reciproco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i quel che ciascuna parte ha predisposto per i ricercatori in visita. |
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni sono adottate per consenso.
5. Le spese di partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del comitato misto, quali le spese di viaggio e di alloggio, sono a carico della parte a cui essi appartengono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante.
Articolo 7
Finanziamenti
1. Ciascuna parte attua il presente accordo in funzione della disponibilità di finanziamenti adeguati e nell’osservanza delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo quanto deciso dalle parti o dai partecipanti interessati.
3. Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.
Articolo 8
Informazioni e diritti di proprietà intellettuale
1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuna delle parti attraverso i canali consueti e secondo le procedure generali della parte.
2. Ciascuna delle parti garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti alle attività di cooperazione indirette, come pure dei diritti e degli obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, osservi le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
3. Ciascuna delle parti garantisce che i partecipanti alle attività di cooperazione indirette dell’altra parte beneficino dello stesso trattamento, per quanto concerne la proprietà intellettuale, accordato ai partecipanti della prima parte dalle norme di partecipazione ai singoli programmi o progetti di ricerca, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Articolo 9
Efficacia territoriale
Il presente accordo si applica:
a) |
ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite; nonché |
b) |
al territorio della Nuova Zelanda. |
Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extraatmosferico o nel territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.
Articolo 10
Altri accordi e composizione delle controversie
1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e/o futuri tra le parti o tra uno Stato membro della Comunità ed il governo della Nuova Zelanda.
2. Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.
Articolo 11
Status dell’allegato
L’allegato del presente accordo costituisce un accordo informale non vincolante tra gli agenti esecutivi riguardo ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette.
Articolo 12
Modifica
Eccettuate le modifiche tecniche apportate dal comitato misto a titolo dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, una modifica entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne per l’entrata in vigore della modifica sono state portate a termine.
Articolo 13
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine.
2. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. L’accordo resterà successivamente in vigore, salvo denuncia di una delle parti, fino al momento in cui una parte non notifichi all’altra, per iscritto, la sua intenzione di denunciarlo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.
3. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate tutte le attività di cooperazione non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall’attuazione dell’allegato del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Nuova Zelanda, hanno firmato il presente accordo.
FATTO in duplice copia a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil ocho.
V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la data de șaisprezece iulie două mii opt.
V Bruseli šestnásteho júla dvetisícosem.
V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
På vegne af Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapen
За правителството на Нова Зеландия
Por el Gobierno de Nueva Zelanda
Za vládu Nového Zélandu
På vegne af New Zealands regering
Für die Regierung Neuseelands
Uus-Meremaa valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας
For the Government of New Zealand
Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Per il governo della Nuova Zelanda
Jaunzēlandes valdības vārdā
Naujosios Zelandijos Vyriausybės vardu
Új-Zéland kormánya részéről
Għall-Gvern ta’ New Zealand
Voor de regering van Nieuw-Zeeland
W imieniu rządu Noweij Zelandii
Pelo Governo da Nova Zelândia
Pentru Guvernul Noii Zeelande
Za vládu Nového Zélandu
Za vlado Nove Zelandije
Uuden-Seelannin hallituksen puolesta
För Nya Zeelands regering
ALLEGATO
Accordo informale concernente i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette tra la Nuova Zelanda e la Comunità europea
Il ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia e la Commissione delle Comunità europee («gli agenti esecutivi»), in conformità all’articolo 11 dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda («l’accordo») hanno convenuto quanto segue per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette (di cui all’articolo 1 dell’accordo) svolte nell’ambito dell’accordo.
1. |
Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:
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2. |
Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti d’autore e ai diritti connessi delle parti generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:
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3. |
Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in particolare della loro idoneità ad un fine determinato, della loro titolarità o dell’assenza di violazioni. |
4. |
Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano alle informazioni riservate delle parti:
|
5. |
Il presente accordo informale può essere modificato con il consenso scritto di entrambi gli agenti esecutivi. |
6. |
Il presente accordo informale ha efficacia a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore dell’accordo. |