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Document 32009D0436

    2009/436/CE: Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2009 , recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico

    GU L 145 del 10.6.2009, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/436/oj

    10.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/43


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 5 maggio 2009

    recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico

    (2009/436/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2008/73/CE (2) ha modificato complessivamente 23 atti del Consiglio al fine di prevedere, tra l’altro, procedure semplificate di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico.

    (2)

    La direttiva 2008/73/CE è entrata in vigore il 3 settembre 2008. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o gennaio 2010. La direttiva, tuttavia, non impone agli Stati membri di applicarne le disposizioni a decorrere da tale data.

    (3)

    Ai fini della certezza del diritto, occorre rettificare la direttiva 2008/73/CE onde garantire che tutte le modifiche da essa apportate ai vari atti del Consiglio al fine di istituire le dette procedure semplificate, siano applicate uniformemente dagli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2010. Occorre pertanto rettificare la direttiva 2008/73/CE perché parimenti si applichi da tale data. Di conseguenza, occorre altresì rettificare la direttiva in questione affinché gli Stati membri siano tenuti ad applicarne le disposizioni dalla stessa data.

    (4)

    Alcune altre modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE alle direttive 64/432/CEE (3) e 90/426/CEE (4) non riguardano peraltro le procedure semplificate e non richiedono quindi il rinvio della data di applicazione da parte degli Stati membri al 1o gennaio 2010. Le modifiche in questione riguardano l’adozione di misure specifiche di polizia sanitaria conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), e rettificano un riferimento obsoleto.

    (5)

    Onde assicurare una transizione armoniosa verso le nuove procedure semplificate di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie in conformità della procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.

    (6)

    Per garantire la certezza del diritto e la continuità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 3 settembre 2008, data di entrata in vigore della direttiva 2008/73/CE.

    (7)

    Occorre, pertanto, rettificare di conseguenza la direttiva 2008/73/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La direttiva 2008/73/CE è rettificata come segue:

    1)

    il paragrafo 2 dell’articolo 20 è abrogato;

    2)

    sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 23 bis

    Disposizioni transitorie

    Possono essere adottate disposizioni transitorie in conformità della procedura di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 2.

    Articolo 23 ter

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (6).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3)

    all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»;

    4)

    l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 25

    Entrata in vigore e applicabilità

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, a eccezione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 7, 23 bis e 23 ter

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. KALOUSEK


    (1)  Parere del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

    (3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;


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