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Document 32008R1295

    Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008 , relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

    GU L 340 del 19.12.2008, p. 45–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/oj

    19.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/45


    REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2008

    relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

    (Versione codificata)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 192, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dei paesi terzi (2) e il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi (3), sono stati modificati in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti, raggruppandoli in un testo unico.

    (2)

    A norma dell'articolo 158, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il luppolo e i prodotti del luppolo in provenienza dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per il luppolo e i prodotti del luppolo raccolti nella Comunità o ottenuti da tali prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo citato prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come prodotti aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo di origine comunitaria.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (5), subordina la commercializzazione dei prodotti del luppolo a requisiti oltremodo rigorosi, in particolare per quanto riguarda i prodotti miscelati. Attualmente alle frontiere non esiste alcun metodo che consenta di controllare efficacemente l'osservanza di questi requisiti; ad un tale controllo può sostituirsi unicamente l'impegno dei paesi esportatori ad osservare i requisiti comunitari stabiliti per la commercializzazione dei prodotti in causa. Occorre pertanto esigere che questi prodotti in provenienza dai paesi terzi siano accompagnati dall'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (4)

    Per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di certificazione del luppolo, è opportuno che gli Stati membri effettuino controlli volti a verificare la conformità del luppolo importato con i requisiti minimi di commercializzazione fissati con regolamento (CE) n. 1850/2006.

    (5)

    Alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo e hanno autorizzato taluni servizi a rilasciare attestati di equivalenza. Occorre pertanto riconoscere l'equivalenza di questi attestati ai certificati comunitari e mettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono.

    (6)

    I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I e di comunicarli alla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.

    (7)

    Per facilitare il controllo da parte delle competenti autorità degli Stati membri, occorre prescrivere la forma e, nella misura necessaria, il contenuto degli attestati e degli estratti nonché le condizioni per il loro impiego.

    (8)

    In caso di frazionamento di una partita, per tener conto delle pratiche commerciali occorre attribuire alle autorità competenti la facoltà di far redigere, sotto il loro controllo, un estratto dell'attestato per ogni frazione di partita.

    (9)

    Per analogia con il regime comunitario di certificazione, è opportuno escludere determinati prodotti, a motivo del loro particolare impiego, dalla presentazione degli attestati di cui al presente regolamento.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto.

    2.   La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.

    Articolo 3

    Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.

    L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.

    Articolo 4

    1.   L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.

    2.   L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all’allegato I.

    3.   L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.

    Articolo 5

    1.   Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità:

    a)

    designazione del prodotto;

    b)

    indicazione della varietà o delle varietà;

    c)

    paese d'origine;

    d)

    contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.

    2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

    Articolo 6

    1.   Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato.

    In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario.

    L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all’allegato IV.

    2.   L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto.

    Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.

    Articolo 7

    All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza o l'estratto, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1850/2006. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni.

    Articolo 8

    In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.

    Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:

    a)

    per il luppolo in coni:

    i)

    designazione del prodotto;

    ii)

    peso lordo;

    iii)

    luogo di produzione;

    iv)

    anno di raccolta;

    v)

    varietà;

    vi)

    paese d'origine;

    vii)

    contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato;

    b)

    per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;

    Articolo 9

    1.   Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1850/2006.

    2.   Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle partite di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.

    3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità.

    4.   Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto a informare la Commissione.

    L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'elenco che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 10

    In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 5 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:

    a)

    presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,

    b)

    destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,

    c)

    destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.

    Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.

    Articolo 11

    I regolamenti (CEE) n. 3067/78 e (CEE) n. 3077/78 sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17.

    (3)  GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28.

    (4)  V. allegato V.

    (5)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.


    ALLEGATO I

    SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER

    Luppolo in coni codice NC: ex 1210

    Polveri di luppolo codice NV: ex 1210

    Succhi ed estratti di luppolo codice NC: 1302 13 00

    Paese d'origine

    Servizi autorizzati

    Indirizzo

    Codice

    Telefono

    Fax

    E-mail (facoltativo)

    Australia

    Quarantine Services

    Department of Primary Industries & Water

    Macquarie Wharf No 1

    Hunter Street, Hobart

    Tasmania 7000

    (61-3)

    6233 3352

    6234 6785

     

    Canada

    Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

    Floor 2, West Wing 59,

    Camelot Drive

    Napean, Ontario,

    K1A OY9

    (1-613)

    952 8000

    991 5612

     

    Cina

    Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

    No. 33 Youyi Road,

    Hexi District,

    Tianjin 300201

    (86-22)

    2813 4078

    28 13 40 78

    ciqtj2002@163.com

    Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

    No. 8, Zhaofaxincun

    2nd Avenue, TEDA

    Tianjin 300457

    (86-22)

    662 98343

    662 98245

    zhujw@tjciq.gov.cn

    Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

    No. 12 Erdos Street,

    Saihan District, Huhhot City

    Inner Mongolia 010020

    (86-471)

    434 1943

    434 2163

    zhaoxb@nmciq.gov.cn

    Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

    No. 116 North Nanhu Road,

    Urumqi City

    Xinjiang 830063

    (86-991)

    464 0057

    464 0050

    xjciq_jw@xjciq.gov.cn

    Nuova Zelanda

    Ministry of Agriculture and Fisheries

    PO Box 2526

    Wellington

    (64-4)

    472 0367

    474 424

    472-9071

     

    Gawthorn Institute

    Private Bag

    Nelson

    (64-3)

    548 2319

    546 9464

     

    Serbia

    Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

    21470 Backi Petrovac

    (38-21)

    780 365

    621 212

    berenji@eunet.yu

    Sud Africa

    CSIR Food Science and Technology

    PO Box 395

    0001 Pretoria

    (27-12)

    841 3172

    841 3594

     

    Svizzera

    Labor Veritas

    Engimattstrasse 11

    Postfach 353

    CH-8027 Zürich

    (41-44)

    283 2930

    201 4249

    admin@laborveritas.ch

    Ucraina

    Productional-Technical Centre (PTZ)

    Ukrhmel

    Hlebnaja 27

    262028 Zhtiomie

    (380)

    37 2111

    36 7331

     

    Stati Uniti

    Washington Department of Agriculture

    State Chemical and Hop Lab

    21 N. 1st Ave. Suite 106

    Yakima, WA 98902

    (1-509)

    225 7626

    454 7699

     

    Idaho Department of Agriculture

    Division of Plant Industries

    Hop Inspection Lab

    2270 Old Penitentiary Road

    P.O. Box 790

    Boise, ID 83701

    (1-208)

    332 8620

    334 2283

     

    Oregon Department of Agriculture

    Commodity Inspection Division

    635 Capital Street NE

    Salem, OR 97310-2532

    (1-503)

    986 4620

    986 4737

     

    California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

    Division of Inspection Services

    Analytical Chemistry Laboratory

    3292 Meadowview Road

    Sacramento, CA 95832

    (1-916)

    445 0029 o 262 1434

    262 1572

     

    USDA, GIPSA, FGIS

    1100 NW Naito Parkway

    Portland, OR 97209-2818

    (1-503)

    326 7887

    326 7896

     

    USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

    10383 Nth Ambassador Drive

    Kansas City, MO 64153-1394

    (1-816)

    891 0401

    891 0478

     

    Zimbabwe

    Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

    Northend Close,

    Northridge Park Borrowdale,

    P.O. Box 2259 Harare

    (263-4)

    88 2017, 88 2021, 88 5511

    88 2020

    info@saz.org.zw

    saz.org.zw


    ALLEGATO II

    FORMULARIO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA

    Image


    ALLEGATO III

    FORMULARIO D’ESTRATTO D’ATTESTATO

    Image


    ALLEGATO IV

    DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6

    I.   CARTA

    La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m2.

    II.   FORMATO

    Il formato è di 210 × 297 mm.

    III.   LINGUE

    A.

    L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.

    B.

    L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

    IV.   COMPILAZIONE

    A.

    I formulari debbono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.

    B.

    Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie.

    C.

    Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:

    1.

    la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti a base di luppolo ottenuti da miscele di luppolo;

    2.

    le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti a base di luppolo;

    3.

    la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):

    a)   «luppolo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;

    b)   «luppolo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;

    c)   «polvere di luppolo»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);

    d)   «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

    e)   «estratto di luppolo»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;

    f)   «miscela di prodotti a base di luppolo»: una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;

    4.

    la dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2 % del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi;

    5.

    qualora i prodotti a base di luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.


    ALLEGATO V

    Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

    Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione

    (GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17)

     

    Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione

    (GU L 177 del 14.7.1979, pag. 35)

    limitatamente all’articolo 2 e per quanto riguarda i riferimenti fatti dall’articolo 3 al regolamento (CEE) n. 3076/78

    Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

    (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

    limitatamente all’articolo 1

    Regolamento (CEE) n. 2264/91 della Commissione

    (GU L 208 del 30.7.1991, pag. 20)

     

    Regolamento (CEE) n. 2940/92 della Commissione

    (GU L 294 del 10.10.1992, pag. 8)

     

    Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione

    (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 45)

     

    Regolamento (CEE) n. 2918/93 della Commissione

    (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 37)

     

    Regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione

    (GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28)

     

    Regolamento (CEE) n. 673/79 della Commissione

    (GU L 85 del 5.4.1979, pag. 25)

     

    Regolamento (CEE) n. 1105/79 della Commissione

    (GU L 138 del 6.6.1979, pag. 9)

     

    Regolamento (CEE) n. 1466/79 della Commissione

    (GU L 177 del 14.7.1979, pag. 37)

     

    Regolamento (CEE) n. 3042/79 della Commissione

    (GU L 343 del 31.12.1979, pag. 5)

     

    Regolamento (CEE) n. 3093/81 della Commissione

    (GU L 310 del 30.10.1981, pag. 17)

     

    Regolamento (CEE) n. 541/85 della Commissione

    (GU L 62 del 1.3.1985, pag. 57)

     

    Regolamento (CEE) n. 3261/85 della Commissione

    (GU L 311 del 22.11.1985, pag. 20)

     

    Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione

    (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 19)

    limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2

    Regolamento (CEE) n. 1835/87 della Commissione

    (GU L 174 del 1.7.1987, pag. 14)

     

    Regolamento (CEE) n. 3975/88 della Commissione

    (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 23)

     

    Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

    (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

    limitatamente all’articolo 2

    Regolamento (CEE) n. 2835/90 della Commissione

    (GU L 268 del 29.9.1990, pag. 88)

     

    Regolamento (CEE) n. 2238/91 della Commissione

    (GU L 204 del 27.7.1991, pag. 13)

     

    Regolamento (CEE) n. 2915/93 della Commissione

    (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 29)

     

    Regolamento (CE) n. 812/94 della Commissione

    (GU L 94 del 13.4.1994, pag. 4)

     

    Regolamento (CE) n. 1757/94 della Commissione

    (GU L 183 del 19.7.1994, pag. 11)

     

    Regolamento (CE) n. 201/95 della Commissione

    (GU L 24 del 1.2.1995, pag. 121)

     

    Regolamento (CE) n. 972/95 della Commissione

    (GU L 97 del 29.4.1995, pag. 62)

     

    Regolamento (CE) n. 2132/95 della Commissione

    (GU L 214 del 8.9.1995, pag. 7)

     

    Regolamento (CE) n. 539/98 della Commissione

    (GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3)

     

    Regolamento (CE) n. 81/2005 della Commissione

    (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52)

     

    Regolamento (CE) n. 495/2007 della Commissione

    (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 6)

     


    ALLEGATO VI

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 3076/78

    Regolamento (CEE) n. 3077/78

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafi 1 e 2

     

    Articolo 1, paragrafi 1 e 2

    Articolo 1, paragrafo 3

     

    Articolo 2

     

    Articolo 1, prima frase

    Articolo 3, primo comma

     

    Articolo 1, seconda frase

    Articolo 3, secondo comma

    Articolo 2

     

    Articolo 4

    Articolo 3, paragrafo 1, alinea

     

    Articolo 5, paragrafo 1, alinea

    Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino

     

    Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)

    Articolo 3, paragrafo 2

     

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 4

     

    Articolo 5, paragrafo 1, prima frase

     

    Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

     

    Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 1, terza frase

     

    Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, prima frase

     

    Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase

     

    Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 6

     

    Articolo 7

    Articolo 7, primo comma, prima frase

     

    Articolo 8, primo comma

    Articolo 7, primo comma, seconda frase e punto 1

     

    Articolo 8, secondo comma, alinea

    Articolo 7, punto 1, lettera a), parole introduttive

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a), parole introduttive

    Articolo 7, punto 1, lettera a), primo trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) i)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), secondo trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) ii)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), terzo trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) iii)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), quarto trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) iv)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), quinto trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) v)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), sesto trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) vi)

    Articolo 7, punto 1, lettera a), settimo trattino

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera a) vii)

    Articolo 7, punto 1, lettera b)

     

    Articolo 8, secondo comma, lettera b)

    Articolo 7, punto 2)

     

    Articolo 7 bis, primo comma, prima frase

     

    Articolo 9, primo paragrafo

    Articolo 7 bis, primo comma, seconda e terza frase

     

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 7 bis, secondo comma

     

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 7 bis, terzo comma, prima frase

     

    Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

    Articolo 7 bis, terzo comma, seconda frase

     

    Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 8

     

    Articolo 10

    Articolo 9

     

    Articolo 10

     

     

    Articolo 11

    Articolo 12

    Allegato

    Allegato I

    Allegato I

     

    Allegato II

    Allegato II

     

    Allegato III

    Allegato III

     

    Allegato IV

     

    Allegato IV

    Allegato V

    Allegato VI


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