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Document 32008R0690
Commission Regulation (EC) No 690/2008 of 4 July 2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community (Recast)
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008 , relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (rifusione)
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008 , relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (rifusione)
GU L 193 del 22.7.2008, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2072
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 12003TN02/06/B2 | abrogazione parziale | |||
Repeal | 32001L0032 | ||||
Repeal | 32002L0029 | ||||
Repeal | 32003L0021 | ||||
Repeal | 32003L0046 | ||||
Repeal | 32004D0522 | ||||
Repeal | 32004L0032 | ||||
Repeal | 32005L0018 | ||||
Repeal | 32006L0036 | ||||
Repeal | 32007L0040 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32009R0823 | modifica | allegato 1 | 01/12/2009 | |
Modified by | 32010R0017 | modifica | allegato 1 PT B) 2) | 15/01/2010 | |
Modified by | 32010R0361 | modifica | allegato 1 | 29/04/2010 | |
Modified by | 32011R0436 | modifica | allegato I | 01/04/2011 | |
Modified by | 32012R0355 | modifica | allegato I P. B PT2 | 01/04/2012 | |
Modified by | 32012R0355 | modifica | allegato I P. D PT3 | 01/04/2012 | |
Modified by | 32014R0707 | modifica | allegato I | 01/04/2014 | |
Modified by | 32016R0873 | sostituzione | allegato I | 03/06/2016 | |
Modified by | 32018R0791 | sostituzione | allegato I | 01/05/2018 | |
Repealed by | 32019R2072 | 14/12/2019 |
22.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 690/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2008
relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
(rifusione)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,
viste le richieste presentate da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE (2) è stata modificata più volte in modo sostanziale. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle «zone protette» esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 2001/32/CE della Commissione. |
(3) |
Alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri sono riconosciuti quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento viene concesso in modo temporaneo poiché le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione non sono state fornite oppure non si sono conclusi gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Qualora gli Stati membri interessati forniscano successivamente le informazioni necessarie, le zone in questione vanno riconosciute come zone protette in modo permanente. Il riconoscimento temporaneo dovrebbe essere esteso in via eccezionale per un periodo limitato, affinché gli Stati membri interessati dispongano del tempo aggiuntivo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. Negli altri casi, le zone protette non dovrebbero più essere riconosciute in quanto tali, a causa della subentrata presenza degli organismi nocivi. |
(4) |
Cipro era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Cipro in seguito alla concessione del riconoscimento temporaneo risulta che tali organismi non sono presenti nel paese. Pertanto, Cipro dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tali organismi. |
(5) |
Alcune regioni della Spagna erano state riconosciute come zone protette nei confronti della Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.). Dalle informazioni fornite dalla Spagna risulta che tale organismo si è ormai radicato in tali regioni. Esse pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo. |
(6) |
Alcune regioni di Italia, Austria, Slovenia e Slovacchia e l'intero territorio dell'Irlanda e della Lituania erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2008. |
(7) |
Da informazioni fornite dall'Irlanda, dalla Lituania e dalla Slovacchia risulta che il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché tali Stati membri dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(8) |
Dalle informazioni fornite dall'Italia e dalla Slovenia risulta che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai radicata in alcune regioni precedentemente riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo fino al 31 marzo 2008. Tali regioni pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo. |
(9) |
Dalle informazioni fornite dall'Austria risulta che, in ragione di condizioni sfavorevoli verificatesi nel 2007, si sono registrati diversi focolai di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in alcune parti del suo territorio, che sono state riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. Per questo motivo, in alcune regioni il riconoscimento temporaneo delle zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso di un anno affinché l'Austria disponga del tempo necessario a verificare se gli sforzi di eradicazione compiuti nel 2007 siano stati efficaci e a presentare informazioni per confermare l'assenza dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione nel 2008. |
(10) |
Malta era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei) fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Malta risulta che gli sforzi di eradicazione dell'organismo sono stati coronati da successo. Pertanto, Malta dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tale organismo. |
(11) |
Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tale organismo si è ormai radicato in una parte del suo territorio. Tale parte del territorio portoghese non dovrebbe quindi più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo. |
(12) |
Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette. |
(13) |
Nel passato, le zone protette erano riconosciute e modificate mediante una direttiva. Per ottenere un'applicazione tempestiva e simultanea da parte di tutti gli Stati membri, le zone protette dovrebbe essere riconosciute mediante un regolamento. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente. |
(15) |
Il presente regolamento dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le zone della Comunità elencate nell'allegato I sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato I di cui al presente regolamento.
Articolo 2
La direttiva 2001/32/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nell'ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).
(2) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/40/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 49).
ALLEGATO I
Zone della Comunità riconosciute come «zone protette», nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati
Organismi nocivi |
Zone protette: territorio di |
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a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo |
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Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia) |
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Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito |
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|
Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Cipro |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
||||||||
|
Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
||||||||
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Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia |
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|
Grecia, Portogallo (Azzorre) |
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Irlanda, Grecia, Francia (Corsica), Regno Unito |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito |
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Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Irlanda, Regno Unito |
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Irlanda, Spagna (Ibiza e Minorca), Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madeira), Finlandia (distretti di Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira) |
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b) Batteri |
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Grecia, Spagna, Portogallo |
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c) Funghi |
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Repubblica ceca, Irlanda, Grecia (Creta e Lesbo), Svezia e Regno Unito (esclusa l'Isola di Man) |
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|
Grecia |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus |
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Irlanda, Francia (Bretagna), Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Finlandia, Svezia |
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Grecia, Francia (Corsica), Malta, Portogallo (esclusa Madeira) |
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|
Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2009), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2009) |
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all'articolo 2)
Direttiva 2001/32/CE della Commissione |
|
Direttiva 2002/29/CE |
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Direttiva 2003/21/CE |
|
Direttiva 2003/46/CE |
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Atto di adesione del 2003 |
Articolo 20 e allegato II, pag. 443 |
Direttiva 2004/32/CE |
|
Decisione 2004/522/CE |
|
Direttiva 2005/18/CE |
|
Direttiva 2006/36/CE |
|
Direttiva 2007/40/CE |
|
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all'articolo 2)
Direttiva |
Termine per il recepimento |
Data di applicazione |
2001/32/CE |
21 maggio 2001 |
22 maggio 2001 |
2002/29/CE |
31 marzo 2002 |
1o aprile 2002 |
2003/21/CE |
31 marzo 2003 |
1o aprile 2003 |
2003/46/CE |
15 giugno 2003 |
16 giugno 2003 |
2004/32/CE |
20 aprile 2004 |
21 aprile 2004 |
2005/18/CE |
14 maggio 2005 |
15 maggio 2005 |
2006/36/CE |
30 aprile 2006 |
1o maggio 2006 |
2007/40/CE |
31 ottobre 2007 |
1o novembre 2007 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 2001/32/CE |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
— |
— |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5, primo comma |
Articolo 3, primo comma |
Articolo 5, secondo comma |
— |
— |
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 6 |
— |
Allegato, lettera a), punti 1, 2 e 3 |
Allegato I, lettera a), punti 1, 2 e 3 |
Allegato, lettera a), punto 3.1 |
Allegato I, lettera a), punto 3.1 |
Allegato, lettera a), punti da 4 a 15 |
Allegato I, lettera a), punti da 4 a 15 |
Allegato, lettera a), punto 16 |
— |
Allegato, lettera b), punto 1 |
Allegato I, lettera b), punto 1 |
Allegato, lettera b), punto 2, primo trattino |
Allegato I, lettera b), punto 2, primo trattino |
— |
Allegato I, lettera b), punto 2, secondo trattino |
Allegato, lettera b), punto 2, secondo trattino |
— |
— |
Allegato I, lettera b), punto 2, terzo trattino |
Allegato, lettera c), punto 01 |
Allegato I, lettera c), punto 01 |
Allegato, lettera c), punti da 1 a 3 |
Allegato I, lettera c), punti da 1 a 3 |
Allegato, lettera d), punti da 1 a 4 |
Allegato I, lettera d), punti da 1 a 4 |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |