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Document 32008D0649

    2008/649/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2008 , che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia

    GU L 213 del 8.8.2008, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/649/oj

    8.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/39


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2008

    che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia

    (2008/649/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio («prodotto in esame») originarie, tra l'altro, della Russia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1911/2006 (3), ha rinnovato per cinque anni tali misure portandole al livello attuale.

    (2)

    Il 19 dicembre 2006 la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio parziale di tali misure su richiesta della società per azioni aperta «Mineral and Chemical Company Eurochem», società finanziaria della S.p.A. aperta Novomoskovskiy Azot e della S.p.A. aperta Nevinnomyssky Azot, Russia (il «produttore esportatore»).

    (3)

    Le risultanze definitive e le conclusioni del riesame intermedio parziale relativo al produttore esportatore figurano nel regolamento (CE) n. 238/2008 del Consiglio (5). Nel corso del riesame intermedio parziale il produttore esportatore si è detto interessato ad offrire un impegno sui prezzi, tuttavia non ha presentato un'offerta adeguatamente circostanziata entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, per i motivi indicati nei considerando 57 e 58 del regolamento (CE) n. 238/2008, il Consiglio ha ritenuto che il produttore esportatore vada eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno entro dieci giorni di calendario dall'entrata in vigore di tale regolamento. In seguito alla pubblicazione del regolamento sopra citato, ed entro il termine stabilito da tale regolamento, il produttore esportatore ha presentato un impegno sui prezzi accettabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

    B.   IMPEGNO

    (4)

    Il produttore esportatore ha proposto di vendere il prodotto in esame classificabile al codice NC 3102 80 00 a un prezzo pari o superiore al livello necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Dato che i prezzi del prodotto in esame variano notevolmente, l'offerta presentata prevede inoltre l'indicizzazione del prezzo minimo secondo le quotazioni pubbliche internazionali di tale prodotto. Il produttore esportatore ha altresì proposto di rispettare un determinato massimale quantitativo per evitare che le sue importazioni possano influenzare i prezzi in Francia, poiché tali prezzi sono utilizzati come base per l'indicizzazione. Il livello del massimale quantitativo è fissato globalmente al 10 % circa del consumo totale del prodotto in esame nella Comunità.

    (5)

    Al fine di ridurre i rischi di violazione dell'impegno sui prezzi mediante una compensazione incrociata dei prezzi, il produttore esportatore ha inoltre proposto di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi acquirenti nella Comunità europea cui vende altri prodotti, eccettuati determinati prodotti per i quali il produttore esportatore si impegna a rispettare un regime di prezzi specifico.

    (6)

    Il produttore esportatore si è impegnato a fornire periodicamente alla Commissione anche informazioni dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, affinché la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto dell'impegno assunto. Va aggiunto che la struttura delle vendite del produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno sarebbe limitato.

    (7)

    In seguito alla notifica dell'impegno offerto, l'industria comunitaria ha contestato tale offerta di impegno, sottolineando la volatilità dei prezzi del prodotto in esame e sostenendo che un'indicizzazione del prezzo minimo basata sui prezzi quotati di tale prodotto non è praticabile in qualsiasi condizione di mercato, in particolare non lo sarebbe in un mercato basato sull'offerta, ovvero un mercato in cui i prezzi sono determinati dagli acquirenti a causa dell'offerta elevata. L'industria comunitaria ha pertanto proposto di basare l'indicizzazione dei prezzi minimi sui prezzi del gas naturale quotato a Waidhaus. A tale riguardo va tuttavia osservato che un'indicizzazione basata sul prezzo del gas naturale non sembra possibile nella fattispecie, data la scarsa correlazione tra il prodotto in esame e i prezzi del gas naturale. Quanto all'osservazione dell'industria comunitaria secondo cui in un mercato basato sull'offerta l'attuale sistema di indicizzazione non sia praticabile, va sottolineato che la Commissione controllerà il rispetto dell'impegno e, qualora sussistano elementi di prova prima facie del fatto che l'impegno non è più attuabile, è tenuta ad agire rapidamente per porre rimedio alla situazione, come indicato al considerando 11.

    (8)

    L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che il livello del massimale quantitativo è troppo alto e ha chiesto che venga fissato non oltre il 3 % del consumo totale nella Comunità. A suo avviso con quantitativi più elevati il produttore esportatore sarebbe in grado di influenzare i prezzi sul mercato comunitario rendendo così impraticabile l'indicizzazione del prezzo minimo. A tale riguardo va osservato che il massimale quantitativo è stato fissato a un livello ritenuto: i) adeguato per limitare il rischio d'influenza sui prezzi del mercato francese da parte del produttore esportatore, che renderebbe impraticabile il sistema d'indicizzazione; e ii) sufficientemente alto per consentire nel contempo l'attuabilità dell'impegno. L'industria comunitaria non ha inoltre dimostrato la propria argomentazione secondo cui quantitativi superiori al 3 % del consumo totale nella Comunità avrebbero un'influenza negativa sui prezzi.

    (9)

    L'industria comunitaria ha altresì proposto l'introduzione di un «massimale quantitativo progressivo», che andrebbe aumentato annualmente, in funzione del rispetto dell'impegno da parte del produttore esportatore. Tale proposta è tuttavia respinta poiché l'unico scopo del massimale quantitativo è limitare il rischio di un'influenza sui prezzi sui quali è basata l'indicizzazione del prezzo minimo. Si rammenta inoltre che in caso di violazione dell'impegno l'accettazione dello stesso può essere revocata.

    (10)

    Tenuto conto di quanto precede, l'impegno offerto dal produttore esportatore russo è accettabile.

    (11)

    A causa degli aspetti particolari di tale impegno (segnatamente il sistema di indicizzazione) la Commissione intende tuttavia valutare regolarmente la sua applicabilità. Per la propria valutazione dell'applicabilità la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: i prezzi del prodotto in esame sul mercato francese, il livello del coefficiente del sistema d'indicizzazione, i prezzi di vendita del produttore esportatore riportati nelle sue relazioni trimestrali sulle vendite, e la redditività dell'industria comunitaria. In particolare, qualora dalla valutazione dell'applicabilità risulti che il calo della redditività dell'industria comunitaria è attribuibile all'impegno, la Commissione si impegna a revocare tempestivamente l'accettazione dello stesso a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

    (12)

    Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino l'impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 789/2008 del Consiglio (6); ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Qualora non venga presentata una simile fattura o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

    (13)

    Per garantire ulteriormente il rispetto dell'impegno, gli importatori sono stati informati con il regolamento (CE) n. 789/2008 che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o la revoca, da parte della Commissione, dell'accettazione dell'impegno possono dare luogo a un'obbligazione doganale per le transazioni in questione.

    (14)

    In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'impegno offerto dal produttore esportatore indicato di seguito in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale originarie della Russia è accettato.

    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Russia

    Società per azioni aperta «Mineral and Chemical Company Eurochem», appartenente al gruppo di società Eurochem, Mosca, Russia, per le merci prodotte dalle sue società collegate, la S.p.A. aperta NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, e la S.p.A. aperta Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia, vendute direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità o per le stesse merci vendute dalla Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nella Comunità

    A885

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

    (3)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

    (4)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 51.

    (5)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 14.

    (6)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.


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