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Document 32008D0173

2008/173/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

GU L 57 del 1.3.2008, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; abrogato da 32016R0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/173/oj

1.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2008/173/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 4, lettera c), e l’articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2) e decisione 2001/886/GAI. Stabiliscono i requisiti di rete per lo sviluppo del SIS II la decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (3) e la decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro) (4).

(2)

Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6). La presente decisione lascia impregiudicati tali testi e le disposizioni finali.

(3)

Dette disposizioni finali definiscono le condizioni che consentiranno al Consiglio, con delibera all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, di stabilire la data di applicazione di tali testi. Esse prevedono, segnatamente, che la Commissione dichiari che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI, condotto dalla Commissione con gli Stati membri e che gli organi preparatori del Consiglio convalidino i risultati proposti del test e confermino che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

(4)

Resta inteso che la presente decisione dovrebbe essere integrata in futuro dall’adozione di una legislazione appropriata che regoli nei dettagli l’organizzazione e il coordinamento di un test globale del SIS II, che dovrebbe essere eseguito in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Il CS-SIS dovrebbe continuare a essere di competenza esclusiva della Commissione.

(5)

È necessario effettuare prove per accertare se il SIS II possa operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.

(6)

Le prove devono altresì verificare i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.

(7)

È necessario che la Commissione verifichi se il SIS II centrale può connettersi ai sistemi nazionali degli Stati membri, e che gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ prendano le disposizioni tecniche necessarie per elaborare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.

(8)

È necessario precisare ulteriormente i compiti che la Commissione e gli Stati membri devono svolgere per eseguire talune prove tecniche del SIS II.

(9)

È necessario stabilire i parametri di definizione, sviluppo e applicazione delle specifiche di test e le modalità di convalida.

(10)

Il SIS II potrà essere operativo solo quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno preso le disposizioni necessarie per elaborare i dati SIS II. Si dovrebbero pertanto documentare i casi in cui uno Stato membro ritenga che i test non abbiano potuto essere ultimati con esito positivo.

(11)

Il comitato che assiste la Commissione nello sviluppo del SIS II, di cui all’articolo 6 della decisione 2001/886/GAI, non ha emesso un parere favorevole sulle proposte di misure della Commissione. La Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne ha informato il Parlamento europeo a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/886/GAI.

(12)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell’acquis di Schengen (7).

(13)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8).

(14)

In relazione all’Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (10).

(15)

In relazione alla Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/149/GAI (12) e 2008/146/CE (13) relative alla conclusione dell’accordo a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Le specifiche relative a talune prove tecniche del SIS II connesse al SIS II centrale, all’infrastruttura di comunicazione e all’interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II), in particolare la finalità e l’oggetto delle prove, i requisiti di test e il processo di testing, sono stabilite in allegato.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/1007/GAI (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78); rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 43.

(2)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3.

(3)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20.

(4)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.

(5)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(6)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(7)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(8)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(13)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.


ALLEGATO

1.   OGGETTO DELLE PROVE DEL SIS II

Talune prove tecniche del SIS II di cui alla presente decisione devono dimostrare che il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e l’interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) (tranne quelli della Bulgaria e della Romania) (1) funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.

Tali prove devono altresì dimostrare che il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e l’interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) possono funzionare secondo i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.

2.   PROCESSO, OGGETTO PARTICOLAREGGIATO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE TECNICHE DEL SIS II

La sequenza delle prove, il loro oggetto, la loro finalità e organizzazione saranno articolati come segue.

 

La prima fase di prova riguarderà la connettività e la resilienza dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II.

 

La seconda fase il SIS II centrale senza N.SIS II.

 

La terza fase il SIS II centrale con alcuni N.SIS II e la conformità di ciascun sistema nazionale alle specifiche contenute nella versione di riferimento del documento di controllo dell’interfaccia (ICD).

Il gruppo consultivo «Prove tecniche» (2), istituito dal comitato SIS II, ha il compito di riferire a quest’ultimo i risultati delle prove. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

2.1.   Documentazione delle prove

La Commissione definisce specifiche di test dettagliate e trasmette agli Stati membri partecipanti la versione provvisoria e definitiva delle specifiche di test e le modalità di gestione e coordinamento dei test nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri.

2.2.   Coordinamento delle prove

La Commissione coordina tutte le prove descritte nella documentazione di prova e per questo collabora attivamente con il gruppo consultivo «Prove tecniche».

2.3.   Organizzazione delle prove

La Commissione esegue le prove insieme agli Stati membri partecipanti sulla base delle specifiche di test e nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri, e dimostra che i risultati sono conformi a quelli previsti nelle specifiche.

Compete ai singoli Stati membri, con il sostegno della Commissione, organizzare i test di conformità degli N.SIS II e provvedere al loro corretto svolgimento nei termini concordati.

2.4.   Accettazione delle prove

Il gruppo consultivo «Prove tecniche» riferisce al comitato SIS II i risultati di talune prove del SIS II. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

La Commissione deciderà se talune prove del SIS II siano state completate con esito positivo tenendo conto dei pareri espressi dagli esperti degli Stati membri in sede di comitato SIS II.

Quando la documentazione di prova suddivide i test in più fasi, la Commissione informa gli Stati membri dei risultati di ciascuna fase prima di avviare quella successiva.

L’accettazione dei test di conformità degli N.SIS II si baserà sul rapporto di un esperto, nominato dagli Stati membri, completo di analisi dettagliata dei risultati delle prove e di conclusioni sulla convalida dei sistemi nazionali degli Stati membri.

Il rapporto indica se uno Stato membro ritiene che non sia stato possibile completare le prove con esito positivo.

2.5.   Test dell’infrastruttura di comunicazione

Obiettivo di questa fase di prova è dimostrare che l’infrastruttura di comunicazione del SIS II, fino all’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS), è in grado di operare secondo i requisiti di cui alle decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE. Sono sottoposti a test, in particolare, la connettività e la resilienza dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II fra il CS-SIS e le singole NI-SIS, fra il CS-SIS e il CS-SIS di riserva, e la resilienza delle interfacce nazionali locali (LNI) ed eventualmente delle interfacce back-up nazionali locali (BLNI).

2.6.   Test del SIS II centrale e conformità dei sistemi nazionali

Obiettivo del test del SIS II centrale è verificare che sia conforme ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nella versione di riferimento dell’ICD (documento di controllo dell’interfaccia) e nelle DTS (specifiche tecniche dettagliate).

Obiettivo del test di conformità dell’N.SIS II è accertare la compatibilità dei singoli sistemi nazionali con il CS-SIS e la rispondenza dei sistemi nazionali alla versione di riferimento dell’ICD. I test di conformità degli N.SIS II possono svolgersi parallelamente al test del SIS II centrale.

Quando talune prove tecniche del SIS II si saranno concluse con risultato positivo, la Commissione comunicherà agli esperti degli Stati membri, in sede di comitato SIS II, che i risultati dei test dell’infrastruttura di comunicazione e del SIS II centrale sono conformi a quelli previsti nelle specifiche di test.

Ultimate con esito positivo talune prove tecniche del SIS II, la Commissione creerà un ambiente per la migrazione del SIS II centrale. Tale ambiente sarà stabile e atto all’uso per la migrazione.

3.   VERSIONI DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL’INTERFACCIA (ICD) E DELLE SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE (DTS), APPLICABILI ALLE PROVE

Il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) dei singoli Stati membri saranno verificati in base alle stesse specifiche.

Le DTS predisposte dalla Commissione definiscono le specifiche funzionali e non funzionali del SIS II centrale.

L’ICD predisposto dalla Commissione definisce l’interfaccia fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali e contiene le specifiche tecniche delle interazioni tra i sistemi in termini di elementi di dati e messaggi inviati, protocolli usati e tempi e sequenza degli eventi.

Le specifiche descritte nell’ICD e nelle DTS saranno stabili per un dato periodo e un piano di rilascio stabilirà lo scadenzario degli aggiornamenti di entrambi i sistemi e definirà la versione di riferimento per ciascuna fase di test. I problemi riscontrati durante le prove saranno riferiti, esaminati e corretti in conformità di un piano di rilascio e di un piano associato di gestione del cambiamento (change management). Compete alla Commissione mettere a disposizione entrambi i piani tenendo conto del parere degli esperti degli Stati membri.

4.   RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE SUI RISULTATI DELLE FASI DI PROVA

La Commissione redige periodicamente rapporti sull’andamento delle prove, in cui indica di volta in volta la fase di test del momento e gli Stati membri che la hanno completata, avviata o non ancora avviata. I rapporti segnalano altresì le eventuali ripercussioni rilevanti sul calendario del progetto, indicandone le cause.

Al completamento di ciascuna fase di prova la Commissione redige un rapporto sui risultati, indicando gli eventuali problemi rilevati e proponendo soluzioni. Lo Stato membro che ritiene non sia stato possibile completare le prove con esito positivo rileva il fatto, specificandone i motivi, in una dichiarazione a verbale.


(1)  Per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti al SIS 1+, come Cipro, la loro partecipazione alle prove del SIS II di cui alla presente decisione fa salva ogni futura decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione del SIS II.

(2)  Istituito il 27 aprile 2007 a norma dell’articolo 7 del regolamento interno del comitato SIS II, il gruppo consultivo «Prove tecniche» riferisce al comitato SIS II alla fine delle singole fasi di test per contribuire alla preparazione dell’accettazione delle prove tecniche del SIS II.


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