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Document 32007R0740

    Regolamento (CE) n. 740/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    GU L 169 del 29.6.2007, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/740/oj

    29.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/24


    REGOLAMENTO (CE) N. 740/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 28 giugno 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione (2) dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

    (2)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (3), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (4), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Tuttavia, dato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

    (3)

    L’accordo precisa che l’apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1o luglio sulla base di nove mesi. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2007.

    (4)

    Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1994/2006.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1994/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 413 del 30.12.2006, pag. 3; rettifica nella GU L 50 del 19.2.2007, pag. 5.

    (3)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

    (4)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

    Contingenti tariffari comunitari per il 2007

    Gruppo di paesi N.

    Codici NC

    Dazi ad valorem

    %

    Dazi specifici

    EUR/100 kg

    Numero d’ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

    Origine

    Volume annuo

    in tonnellate di equivalente peso carcassa

    Animali vivi:

    (coefficiente = 0,47)

    Carne di agnello disossata (1)

    (coefficiente = 1,67)

    Carne di montone e di pecora disossata (2)

    (coefficiente = 1,81)

    Carne non disossata e carcasse

    (coefficiente = 1,00)

    1

    0204

    Zero

    Zero

    09.2101

    09.2102

    09.2011

    Argentina

    23 000

    09.2105

    09.2106

    09.2012

    Australia

    18 786

    09.2109

    09.2110

    09.2013

    Nuova Zelanda

    227 854

    09.2111

    09.2112

    09.2014

    Uruguay

    5 800

    09.2115

    09.2116

    09.1922

    Cile

    5 800

    09.2121

    09.2122

    09.0781

    Norvegia

    300

    09.2125

    09.2126

    09.0693

    Groenlandia

    100

    09.2129

    09.2130

    09.0690

    Isole Færøer

    20

    09.2131

    09.2132

    09.0227

    Turchia

    200

    09.2171

    09.2175

    09.2015

    Altre (3)

    200

    2

    0204,

    0210 99 21

    0210 99 29

    0210 99 60

    Zero

    Zero

    09.2119

    09.2120

    09.0790

    Islanda

    1 725

    3

    0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90.

    Solo per le specie “diverse dalla specie ovina domestica”:

    ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29.

    Zero

    Zero

    09.2141

    09.2145

    09.2149

    09.1622

    Stati ACP

    100

    Solo per la “specie ovina domestica”:

    ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29.

    Zero

    riduzione del 65 % dei dazi specifici

    09.2161

    09.2165

    09.1626

    Stati ACP

    500

    4

    0104 10 30

    0104 10 80

    0104 20 90

    10 %

    Zero

    09.2181

    09.2019

    Erga omnes  (4)

    92


    (1)  E di capretto.

    (2)  E di capra, escluso il capretto.

    (3)  Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

    (4)  Per “Erga omnes” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»


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