EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0734

Regolamento (CE) n. 734/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

GU L 169 del 29.6.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; abrog. impl. da 32009R0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/734/oj

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/5


REGOLAMENTO (CE) N. 734/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per le misure d’intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 (2), in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all’altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso.

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per mobilizzare i fondi utilizzati per l’acquisto dei prodotti all’intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità secondo un tasso d’interesse uniforme.

(3)

Può succedere che in alcuni Stati membri il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme.

(4)

In tali casi, qualora il tasso d’interesse medio, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione, sia superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l’applicazione di un meccanismo correttore. È opportuno tuttavia che tale tasso d’interesse medio resti parzialmente a carico dello Stato membro allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1883/78.

(6)

È necessario che tale modifica della regolamentazione sia effettuata per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 e sia applicata a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse medio sopportato da uno Stato membro, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione, è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la Commissione può coprire, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, l’importo corrispondente al tasso d’interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d’interesse uniforme.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).


Top