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Document 32007R0536
Commission Regulation (EC) No 536/2007 of 15 May 2007 opening and providing for the administration of a tariff quota for poultrymeat allocated to the United States of America
Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America
Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America
GU L 128 del 16.5.2007, p. 6–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32006R1232 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R0536R(01) | (NL) | |||
Modified by | 32013R0492 | modifica | allegato I | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013R0519 | complemento | allegato II SECTION B | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013R0519 | complemento | allegato II SECTION A | 01/07/2013 | |
Repealed by | 32020R0760 | 01/01/2021 |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 536/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l'integrazione di un contingente tariffario d'importazione specifico di 16 665 tonnellate di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti. |
(2) |
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (6), deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1232/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(4) |
Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. |
(5) |
Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. |
(6) |
Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori. |
(7) |
Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione. |
(8) |
Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(9) |
L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame originari degli Stati Uniti d'America di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.
Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il quantitativo dei prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d'ordine sono fissati nell'allegato I.
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; |
b) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; |
c) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; |
d) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. |
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d'America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.
3. I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d'America.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) |
nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; |
b) |
nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A. |
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.
Articolo 5
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 8
L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.
Articolo 9
Il regolamento (CE) n. 1232/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.
(3) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(5) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(6) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.
(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codici NC |
Dazio applicabile |
Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 |
09.4169 |
0207 11 10 |
131 EUR/t |
16 665 |
0207 11 30 |
149 EUR/t |
||
0207 11 90 |
162 EUR/t |
||
0207 12 10 |
149 EUR/t |
||
0207 12 90 |
162 EUR/t |
||
0207 13 10 |
512 EUR/t |
||
0207 13 20 |
179 EUR/t |
||
0207 13 30 |
134 EUR/t |
||
0207 13 40 |
93 EUR/t |
||
0207 13 50 |
301 EUR/t |
||
0207 13 60 |
231 EUR/t |
||
0207 13 70 |
504 EUR/t |
||
0207 14 10 |
795 EUR/t |
||
0207 14 20 |
179 EUR/t |
||
0207 14 30 |
134 EUR/t |
||
0207 14 40 |
93 EUR/t |
||
0207 14 50 |
0 % |
||
0207 14 60 |
231 EUR/t |
||
0207 14 70 |
0 % |
||
0207 24 10 |
170 EUR/t |
||
0207 24 90 |
186 EUR/t |
||
0207 25 10 |
170 EUR/t |
||
0207 25 90 |
186 EUR/t |
||
0207 26 10 |
425 EUR/t |
||
0207 26 20 |
205 EUR/t |
||
0207 26 30 |
134 EUR/t |
||
0207 26 40 |
93 EUR/t |
||
0207 26 50 |
339 EUR/t |
||
0207 26 60 |
127 EUR/t |
||
0207 26 70 |
230 EUR/t |
||
0207 26 80 |
415 EUR/t |
||
0207 27 10 |
0 % |
||
0207 27 20 |
0 % |
||
0207 27 30 |
134 EUR/t |
||
0207 27 40 |
93 EUR/t |
||
0207 27 50 |
339 EUR/t |
||
0207 27 60 |
127 EUR/t |
||
0207 27 70 |
230 EUR/t |
||
0207 27 80 |
0 % |
ALLEGATO II
A. |
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):
|
B. |
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:
|
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1232/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
— |
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 9 |
— |
Articolo 5, paragrafo 10 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 2 |
Articolo 8, secondo comma |
— |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II, parte A |
Allegato III |
Allegato II, parte B |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |