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Document 32007R0530
Council Regulation (EC) No 530/2007 of 8 May 2007 amending Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process
Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio, dell' 8 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio, dell' 8 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
GU L 125 del 15.5.2007, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R2007 | sostituzione | allegato 1 | 16/05/2007 | |
Modifies | 32000R2007 | sostituzione | articolo 1 | 16/05/2007 | |
Modifies | 32000R2007 | sostituzione | articolo 4.4 | 16/05/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32009R1215 |
15.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 530/2007 DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 (1) concede un accesso illimitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. |
(2) |
Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, è stato firmato e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrato in vigore il 1o dicembre 2006 (2). |
(3) |
Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e ciascun paese beneficiario. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Albania dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali. |
(5) |
La Repubblica di Albania, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Regimi preferenziali 1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi. 3. Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»; |
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:
|
3) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le merci che al 16 maggio 2007 sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali una prova d'origine dell'Albania o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stata debitamente rilasciata prima di tale data conformemente al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 fino al 16 settembre 2007.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).
(2) GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente per anno (1) |
Beneficiari |
Aliquota dei dazi |
09.1571 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
70 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
Esenzione |
09.1573 |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
120 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
Esenzione |
09.1575 |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
95 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
Esenzione |
09.1577 |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
80 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
Esenzione |
09.1579 |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Preparazioni e conserve di sardine |
70 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
6 % |
09.1561 |
1604 16 00 1604 20 40 |
Preparazioni e conserve di acciughe |
260 tonnellate |
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
12,5 % |
09.1515 |
2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 84 ex 2204 21 85 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 |
Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti |
145 000 hl (2) |
Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo |
Esenzione |
(1) Un unico volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.
(2) Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi dei contingenti tariffari individuali applicati in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia.
(3) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1512 e 09.1513.
(4) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1589.
(5) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559.».