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Document 32007R0530

    Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio, dell' 8 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    GU L 125 del 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

    15.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 530/2007 DEL CONSIGLIO

    dell'8 maggio 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2007/2000 (1) concede un accesso illimitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

    (2)

    Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, è stato firmato e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrato in vigore il 1o dicembre 2006 (2).

    (3)

    Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e ciascun paese beneficiario. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Albania dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

    (5)

    La Repubblica di Albania, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Regimi preferenziali

    1.   Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

    2.   I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.

    3.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

    a)

    12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

    b)

    180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.»;

    3)

    l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le merci che al 16 maggio 2007 sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali una prova d'origine dell'Albania o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stata debitamente rilasciata prima di tale data conformemente al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 fino al 16 settembre 2007.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. STEINBRÜCK


    (1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.

    (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.


    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente per anno (1)

    Beneficiari

    Aliquota dei dazi

    09.1571

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 19 15

    0304 19 17

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    0304 29 15

    0304 29 17

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    70 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    Esenzione

    09.1573

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    120 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    Esenzione

    09.1575

    ex 0301 99 80

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    95 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    Esenzione

    09.1577

    ex 0301 99 80

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    80 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    Esenzione

    09.1579

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    70 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    6 %

    09.1561

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    260 tonnellate

    Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    12,5 %

    09.1515

    2204 21 79

    ex 2204 21 80

    2204 21 84

    ex 2204 21 85

    2204 29 65

    ex 2204 29 75

    2204 29 83

    ex 2204 29 84

    Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

    145 000 hl (2)

    Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

    Esenzione


    (1)  Un unico volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

    (2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi dei contingenti tariffari individuali applicati in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia.

    (3)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1512 e 09.1513.

    (4)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1589.

    (5)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559.».


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