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Document 32007D0884

2007/884/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 346 del 29.12.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/884/oj

29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/884/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni 95/252/CE (2) e successivamente 98/198/CE (3), il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono a noleggio o in leasing un autoveicolo di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l’autoveicolo non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l’obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un’autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell’IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

(2)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 2007, il Regno Unito ha chiesto una proroga del periodo di validità di detta deroga, che scade il 31 dicembre 2007.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 15 ottobre 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione ha comunicato al Regno Unito di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la concessione dell’autorizzazione ad applicare una deroga non sono cambiati e sono ancora pertinenti.

(5)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell’ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. È dunque opportuno prorogare la durata dell’autorizzazione fino all’entrata in vigore della suddetta direttiva. Tuttavia, se detta direttiva non sarà entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010, l’autorizzazione scadrà comunque entro tale data, per permettere di valutare la ragion d’essere della presente decisione alla luce del rapporto globale esistente tra uso aziendale e uso privato.

(6)

La deroga, come prorogata, non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA.

(7)

Data l’urgenza della questione è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I (3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

La presente decisione si applica con effetto dal 1o gennaio 2008.

Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)  GU L 159 dell’11.7.1995, pag. 19.

(3)  GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/855/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 61).


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