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Document 32007D0796

    2007/796/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5890] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 322 del 7.12.2007, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/796/oj

    7.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2007

    che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2007) 5890]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/796/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 62, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE (4), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE.

    (2)

    La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni»), di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati, prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

    (3)

    Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato norme per la spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell’allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

    (4)

    In base all’evoluzione della situazione zoosanitaria nel Regno Unito e in particolare dei risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile ampliare ulteriormente le aree di cui all’allegato II e ridurre l’area composta dalle unità amministrative di cui all’allegato I della decisione 2007/554/CE.

    (5)

    La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e III della decisione 2007/554/CE sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Attuazione

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (4)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/746/CE (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 24).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Le seguenti aree del Regno Unito:

    1

    2

    3

    GRUPPO

    ADNS

    Unità amministrativa

    Inghilterra

    41

    Bracknell Forest Borough

    66

    Slough

    76

    Windsor and Maidenhead

    77

    Wokingham

    138

    Buckinghamshire County, distretto di:

    South Buckinghamshire

    148

    Hampshire County, distretti di:

     

    Hart

     

    Rushmoor

    163

    Surrey

    168

    Greater London Authority, comuni di:

     

    Hillingdon

     

    Hounslow

     

    Richmond upon Thames

     

    Kingston upon Thames

     

    Ealing

     

    Harrow

     

    Brent

     

    Hammersmith and Fulham

     

    Wandsworth

     

    Merton

     

    Sutton

    ALLEGATO II

    Le seguenti aree del Regno Unito:

    Gran Bretagna, ad eccezione delle aree di cui all’allegato I.

    ALLEGATO III

    Le seguenti aree dell’allegato I hanno lo status delle aree elencate nell’allegato III:

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    GRUPPO

    ADNS

    Unità amministrativa

    B

    S/G

    P

    FG

    WG

    Inghilterra

    41

    Bracknell Forest

    +

    +

    +

    +

     

    66

    Slough

    +

    +

    +

    +

     

    76

    Windsor and Maidenhead

    +

    +

    +

    +

     

    77

    Wokingham

    +

    +

    +

    +

     

    138

    Buckinghamshire County, distretto di:

     

     

     

     

     

    South Buckinghamshire

    +

    +

    +

    +

     

    148

    Hampshire County, distretti di:

     

     

     

     

     

    Hart

    +

    +

    +

    +

     

    Rushmoor

    +

    +

    +

    +

     

    163

    Surrey County

    +

    +

    +

    +

     

    168

    Greater London Authority, comuni di:

     

     

     

     

     

    Hillingdon

    +

    +

    +

    +

     

    Hounslow

    +

    +

    +

    +

     

    Richmond upon Thames

    +

    +

    +

    +

     

    Kingston upon Thames

    +

    +

    +

    +

     

    Ealing

    +

    +

    +

    +

     

    Harrow

    +

    +

    +

    +

     

    Brent

    +

    +

    +

    +

     

    Hammersmith and Fulham

    +

    +

    +

    +

     

    Wandsworth

    +

    +

    +

    +

     

    Merton

    +

    +

    +

    +

     

    Sutton

    +

    +

    +

    +

     

    ADNS

    =

    codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

    B

    =

    carni bovine

    S/G

    =

    carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

    P

    =

    carni suine [carni di animali della specie suina]

    FG

    =

    selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica

    WG

    =

    selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica.

    »

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