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Document 32007D0465
2007/465/EC: Council Decision of 5 June 2007 abrogating Decision 2004/917/EC on the existence of an excessive deficit in Greece
2007/465/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia
2007/465/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia
GU L 176 del 6.7.2007, pp. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repeal | 32004D0917 |
|
6.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia
(2007/465/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 2004/917/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 3,2 % del PIL nel 2003, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 103 % del PIL, ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico lordo per il 2003 sono stati riveduti in diverse occasioni dopo la decisione 2004/917/CE. Secondo i dati più recenti, il disavanzo e il debito erano pari rispettivamente al 6,2 % del PIL e al 107,8 % del PIL. |
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(2) |
In data 6 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Grecia affinché questa ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2005. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
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(3) |
Il 19 gennaio 2005, con decisione 2005/334/CE (3), conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, il Consiglio ha deciso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che la Grecia non aveva dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7. Il 17 febbraio 2005, il Consiglio ha deciso, con decisione 2005/441/CE (4) basata su una raccomandazione della Commissione, di intimare alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha prorogato di un anno, fino al 2006, il termine per la correzione. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata allorché il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione, a giudizio del Consiglio, è stato corretto. |
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(5) |
A norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato del trattato, la Commissione fornisce i dati statistici da utilizzare per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri notificano i dati sul disavanzo e sul debito e le altre variabili correlate due volte l’anno, ossia prima del 1o aprile e del 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato del trattato che istituisce la Comunità europea (5). |
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(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica da parte della Grecia in data 1o aprile 2007 e le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione permettono di giungere alle seguenti conclusioni:
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(7) |
Le autorità statistiche greche hanno migliorato le proprie procedure, ciò che ha portato a una significativa riduzione delle discrepanze statistiche e a un incremento della qualità globale dei dati. Le autorità greche si sono impegnate ad attuare pienamente il piano d’azione per migliorare le statistiche della finanza pubblica. Di conseguenza, Eurostat ha ritirato le proprie riserve circa la qualità dei dati trasmessi. |
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(8) |
A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2004/917/CE deve essere pertanto abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.
Articolo 2
La decisione 2004/917/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
S. GABRIEL
(1) GU L 389 del 30.12.2004, pag. 25.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) GU L 107 del 28.4.2005, pag. 24.
(4) GU L 153 del 16.6.2005, pag. 29.
(5) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).