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Document 32007D0465

2007/465/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

GU L 176 del 6.7.2007, pp. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/465/oj

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2007/465/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2004/917/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 3,2 % del PIL nel 2003, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 103 % del PIL, ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico lordo per il 2003 sono stati riveduti in diverse occasioni dopo la decisione 2004/917/CE. Secondo i dati più recenti, il disavanzo e il debito erano pari rispettivamente al 6,2 % del PIL e al 107,8 % del PIL.

(2)

In data 6 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Grecia affinché questa ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2005. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

Il 19 gennaio 2005, con decisione 2005/334/CE (3), conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, il Consiglio ha deciso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che la Grecia non aveva dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7. Il 17 febbraio 2005, il Consiglio ha deciso, con decisione 2005/441/CE (4) basata su una raccomandazione della Commissione, di intimare alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha prorogato di un anno, fino al 2006, il termine per la correzione.

(4)

Conformemente all’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata allorché il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione, a giudizio del Consiglio, è stato corretto.

(5)

A norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato del trattato, la Commissione fornisce i dati statistici da utilizzare per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri notificano i dati sul disavanzo e sul debito e le altre variabili correlate due volte l’anno, ossia prima del 1o aprile e del 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato del trattato che istituisce la Comunità europea (5).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica da parte della Grecia in data 1o aprile 2007 e le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione permettono di giungere alle seguenti conclusioni:

il disavanzo pubblico è sceso dal 7,9 % del PIL nel 2004 al 2,6 % del PIL nel 2006, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL definito per il rapporto disavanzo/PIL, in linea con l’obiettivo stabilito nell’aggiornamento al dicembre 2005 del programma di stabilità,

le entrate e le uscite hanno contribuito in misura quasi uguale alla modifica nominale di quasi 3 punti percentuali del PIL rispetto al disavanzo del 5,5 % nel 2005. Espresse in termini di PIL, le entrate totali sono aumentate di 1

Formula
punto percentuale del PIL; di tale aumento, mezzo punto percentuale è rappresentato dalle imposte indirette e il restante punto percentuale è riconducibile ad aumenti dei contributi sociali e ad altre entrate, compresi i trasferimenti in conto capitale (trasferimenti comunitari). Le uscite totali sono diminuite di 1
Formula
punto percentuale del PIL, principalmente per effetto di riduzioni della spesa primaria (0,5 % del PIL) e della spesa per interessi (0,25 % del PIL). Anche le spese in conto capitale sono diminuite di circa mezzo punto percentuale del PIL. Le entrate una tantum sono state pari allo 0,6 % del PIL. Il miglioramento del saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) è stimato al 2,25 % del PIL nel 2006. L’aggiustamento disavanzo-debito al 2,3 % del PIL è ampiamente giustificato,

per il 2007, secondo le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe essere ulteriormente ridotto al 2,4 % del PIL, in linea con l’obiettivo di disavanzo ufficiale del 2,4 % del PIL fissato nell’aggiornamento al dicembre 2006 del programma di stabilità. Le previsioni dei servizi della Commissione includono tuttavia entrate aggiuntive una tantum pari a 0,25 % del PIL, nonché misure permanenti di riduzione della spesa di circa un quarto di punto del PIL come annunciato entro la data limite per le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione e quindi non contemplate nell’obiettivo ufficiale del dicembre 2006. Nonostante ciò, la previsione del disavanzo per il 2007 formulata in primavera non è migliore dell’obiettivo in quanto l’incidenza di tali nuove misure è compensata sia da ipotesi di crescita più caute sia dal fatto che le misure permanenti previste per il 2007 non sostituiranno completamente, a parere della Commissione, la diminuzione delle entrate una tantum. Senza tali entrate, il disavanzo (2,9 % del PIL) sarebbe comunque inferiore al valore di riferimento. Per il 2008, secondo le previsioni di primavera, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo sarà del 2,7 % del PIL, senza includere entrate una tantum per il 2008. Questo indica che il disavanzo è stato portato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. Il saldo strutturale dovrebbe migliorare nel 2007 di circa un quarto di punto percentuale del PIL e, nell’ipotesi di politiche invariate, di un valore marginale nel 2008. Ciò va visto nell’ottica della necessità di realizzare progressi in direzione del raggiungimento dell’obiettivo di medio termine per la posizione di bilancio, che per la Grecia è una posizione in equilibrio in termini strutturali,

il debito pubblico è sceso dal 108,5 % del PIL nel 2004 al 104,5 % nel 2006. Secondo le previsioni di primavera 2007, il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere ulteriormente a circa il 97,5 % entro la fine del 2008, comunque ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL. Si può considerare che il rapporto debito/PIL stia diminuendo in misura sufficiente per convergere verso il valore di riferimento del 60 % del PIL.

(7)

Le autorità statistiche greche hanno migliorato le proprie procedure, ciò che ha portato a una significativa riduzione delle discrepanze statistiche e a un incremento della qualità globale dei dati. Le autorità greche si sono impegnate ad attuare pienamente il piano d’azione per migliorare le statistiche della finanza pubblica. Di conseguenza, Eurostat ha ritirato le proprie riserve circa la qualità dei dati trasmessi.

(8)

A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2004/917/CE deve essere pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2004/917/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)   GU L 389 del 30.12.2004, pag. 25.

(2)   GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(3)   GU L 107 del 28.4.2005, pag. 24.

(4)   GU L 153 del 16.6.2005, pag. 29.

(5)   GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


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