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Document 32007D0464
2007/464/EC: Council Decision of 5 June 2007 abrogating Decision 2005/186/EC on the existence of an excessive deficit in Malta
2007/464/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
2007/464/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
GU L 176 del 6.7.2007, pp. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repeal | 32005D0186 |
|
6.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
(2007/464/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 2005/186/CE (1) del Consiglio, adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE, é stato deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che nel 2003 il disavanzo pubblico era stato pari al 9,7 % del PIL tenuto conto di un’operazione una tantum equivalente al 2,9 % del PIL, superiore pertanto al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, e che il debito pubblico lordo ammontava al 72 % del PIL, e si sarebbe ulteriormente allontanato nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato. |
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(2) |
Il 5 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione a Malta affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2006. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
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(3) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio che constata l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
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(4) |
Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati necessari per la procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al disavanzo e al debito pubblico e altre variabili connesse due volte all’anno, entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). |
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(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della comunicazione di Malta prima del 1o aprile 2007 e le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
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(6) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2005/186/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La valutazione generale consente di concludere che a Malta la situazione di disavanzo eccessivo è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2005/186/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
S. GABRIEL
(1) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 21.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).