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Document 32007D0464

2007/464/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

GU L 176 del 6.7.2007, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/464/oj

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2007/464/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/186/CE (1) del Consiglio, adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE, é stato deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che nel 2003 il disavanzo pubblico era stato pari al 9,7 % del PIL tenuto conto di un’operazione una tantum equivalente al 2,9 % del PIL, superiore pertanto al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, e che il debito pubblico lordo ammontava al 72 % del PIL, e si sarebbe ulteriormente allontanato nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato.

(2)

Il 5 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione a Malta affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2006. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio che constata l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(4)

Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati necessari per la procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al disavanzo e al debito pubblico e altre variabili connesse due volte all’anno, entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della comunicazione di Malta prima del 1o aprile 2007 e le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:

—

Il disavanzo pubblico è stato ridotto dal 10 % del PIL nel 2003 al 2,6 % nel 2006, ovvero al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. Pur trattandosi di un risultato leggermente migliore dell’obiettivo fissato per il 2006 nel programma di convergenza aggiornato del gennaio del 2006, il disavanzo rimane leggermente superiore agli obiettivi approvati dal Consiglio nella raccomandazione formulata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7,

—

Più della metà (circa quattro punti percentuali) dei 7,4 punti percentuali di PIL di riduzione del rapporto disavanzo/PIL conseguito tra il 2003 e il 2006 è stata ottenuta grazie all’aumento delle entrate, aumento dovuto alle modifiche alla tassazione indiretta, nonché ad una maggiore efficienza nella riscossione delle imposte. I restanti 3,5 punti percentuali sono da attribuire alla riduzione del rapporto spesa/PIL, che riflette in parte il maggiore ricorso ad operazioni una tantum, in particolare, le vendite di terreni, che per convenzione vengono registrate come spese negative. Il rapporto spesa/PIL sarebbe diminuito in misura minore, se non si fosse tenuto conto della consistente operazione una tantum legata alla ristrutturazione dei cantieri navali, equivalente a circa il 3 % del PIL nel 2003, che ha determinato un aumento della spesa. Inoltre, il contenimento della spesa è stato conseguito tramite il ridimensionamento e la ristrutturazione degli enti pubblici, le restrizioni nelle assunzioni nel pubblico impiego e il controllo delle prestazioni sociali.

—

Tra il 2004 e il 2006 le operazioni una tantum a riduzione del disavanzo hanno rappresentato l’1 % del PIL. Senza le operazioni una tantum (0,7 % del PIL), il disavanzo del 2006 sarebbe rimasto al 3,3 % del PIL, al di sopra quindi del valore di riferimento. Il saldo strutturale, ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, per il 2006 è stimato a poco più dell’1 % del PIL.

—

Per il 2007 le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione indicano un’ulteriore diminuzione del disavanzo al 2,1 % del PIL, soprattutto grazie ad ulteriori riduzioni della spesa. Le misure una tantum sono stimate pari allo 0,6 % del PIL, un livello nel complesso analogo a quello dell’anno precedente, per cui senza di esse il disavanzo si situerebbe sotto il valore di riferimento. Si tratta di cifre sostanzialmente in linea con la stima ufficiale del disavanzo dell’1,9 % del PIL contenuta nella comunicazione dei dati di bilancio dell’aprile del 2007. Per il 2008 le previsioni di primavera indicano, a politiche invariate, un’ulteriore diminuzione del disavanzo, che dovrebbe attestarsi all’1,6 % del PIL senza ricorrere ad una tantum. Il disavanzo è stato pertanto portato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo. Il saldo strutturale dovrebbe migliorare leggermente nel 2007 e dovrebbe crescere di un ulteriore punto percentuale nel 2008 a politiche invariate. Si tratta di un’evoluzione che deve essere valutata alla luce della necessità di avanzare verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, che nel caso di Malta è un bilancio in pareggio in termini strutturali.

—

Il debito pubblico, che ha raggiunto il suo massimo al 73,9 % del PIL nel 2004, è sceso al 66,5 % del PIL nel 2006. Secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi ulteriormente, scendendo al 64,3 % entro la fine del 2008, avvicinandosi pertanto al valore di riferimento del 60 % del PIL.

(6)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2005/186/CE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La valutazione generale consente di concludere che a Malta la situazione di disavanzo eccessivo è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2005/186/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)   GU L 62 del 9.3.2005, pag. 21.

(2)   GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(3)   GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


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