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Document 32007D0342

    2007/342/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007 , relativa all’assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId [notificata con il numero C(2007) 2072] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 129 del 17.5.2007, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/342/oj

    17.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/61


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 maggio 2007

    relativa all’assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId

    [notificata con il numero C(2007) 2072]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/342/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 10 dell’allegato IIA,

    vista la richiesta presentata dal Belgio,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il punto 8 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm può trovarsi nello Skagerrak (zone CIEM IV e VIId e acque comunitarie della zona CIEM IIa), nella zona CIEM VIIa e nella zona CIEM VIa dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

    (2)

    Il punto 10 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare, su richiesta degli Stati membri, un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute dopo il 1o gennaio 2002.

    (3)

    Il 19 dicembre 2006 e il 30 gennaio 2007, il Belgio ha trasmesso dati che mostrano la cessazione dell’attività, a partire dal 1o gennaio 2002, di un gruppo di navi che nel 2001 avevano esercitato l’11,11 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi belghe presenti nella zona geografica che detenevano a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Poiché i giorni aggiuntivi per cui è stata fatta domanda non possono più essere assegnati per il periodo richiesto, a norma del regolamento (CE) n. 41/2007 tali giorni devono essere assegnati per il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

    (4)

    Tenuto conto dei dati presentati, è necessario assegnare al Belgio durante il periodo di applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, 15 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare del gruppo di attrezzi da pesca 4.1.b.i e 16 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare dei gruppi di attrezzi da pesca 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui al punto 4.1.b.i dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è aumentato di 15 giorni in mare.

    2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui ai punti 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 16 giorni in mare.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


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