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Document 32007D0216

2007/216/CE: Decisione del Consiglio, del 29 gennaio 2007 , che modifica la decisione 2004/677/CE in relazione al periodo minimo di distacco degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa

GU L 95 del 5.4.2007, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 332–332 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2016; abrog. impl. da 32016D1352

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/216/oj

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2007

che modifica la decisione 2004/677/CE in relazione al periodo minimo di distacco degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa

(2007/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa,

considerando quanto segue:

L'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.2, dell'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (2), prevede che il personale dell'Agenzia europea per la difesa sia composto da esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Poiché un periodo minimo di distacco di sei mesi sembra essere più lungo del necessario nel caso di esperti nazionali distaccati per compiti e progetti specifici, è opportuno modificare la decisione 2004/677/CE onde offrire la necessaria flessibilità in relazione alla durata minima del distacco,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/677/CE è sostituito dal seguente:

«1.   La durata del distacco non può essere inferiore a due mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64.

(2)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.


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