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Document 32006R1910

    Regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio

    GU L 365 del 21.12.2006, p. 7–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 451–469 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007; abrogato da 32007R0906

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1910/oj

    21.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 365/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2006 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere («STC») originari del Giappone («inchiesta iniziale»).

    (2)

    Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 (3), ha confermato, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 («la precedente inchiesta di riesame»).

    1.2.   Domanda di riesame

    (3)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone (4), in data 28 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    La domanda è stata presentata dalla Grass Valley Nederland BV, produttore comunitario che rappresenta oltre il 60 % della produzione comunitaria complessiva di STC («il denunciante»). Grass Valley è la società nata a seguito dell'acquisizione della Philips Digital Video Systems da parte della Thomson Multimedia, proprietaria della Thomson Broadcast Systems. La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

    (5)

    Sentito il comitato consultivo e stabilito che esistevano elementi sufficienti per l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato tale riesame in data 29 settembre 2005 (5).

    1.3.   Inchiesta parallela

    (6)

    Il 18 maggio 2006 la Commissione ha comunicato l'apertura di un nuovo procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché l'apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone (6). L'ambito del nuovo procedimento antidumping copre i sistemi di telecamere oggetto delle vigenti misure citate al considerando 2. Qualora si decidesse di istituire misure su taluni sistemi di fotocamere originari del Giappone, che si applicherebbero quindi anche ai sistemi di telecamere oggetto delle misure contemplate dal presente regolamento, non sarebbe più opportuno continuare a mantenere in vigore le misure previste dal presente regolamento, che dovrebbe pertanto essere modificato o abrogato.

    1.4.   Inchiesta attuale

    1.4.1.   Procedura

    (7)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli utilizzatori/importatori, i produttori delle materie prime notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (8)

    Sono stati trasmessi questionari al produttore comunitario che ha presentato la denuncia, ad altri due produttori comunitari noti, a venticinque utilizzatori, a nove produttori di materie prime e a cinque produttori esportatori noti del Giappone. Hanno risposto al questionario un produttore comunitario, un produttore esportatore giapponese e la sua collegata nella Comunità, quattro utilizzatori/importatori e un fornitore delle materie prime.

    (9)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua inchiesta ed effettuato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

     

    produttore comunitario:

    Grass Valley Netherlands BV, Breda (Paesi Bassi)

     

    altri produttori nella Comunità:

    Ikegami Electronics (Europe) GmbH — UK Branch, Sunbury on Thames (Regno Unito)

     

    produttore nel paese esportatore:

    Ikegami Tsushinki Co., Ltd, Tokyo.

    (10)

    L'analisi si concentra principalmente sulla definizione standard (SD), in quanto i sistemi di telecamere a definizione standard costituiscono la maggior parte dei prodotti oggetto delle misure. Va altresì rilevato che un sistema di telecamere ad alta definizione (HD), con prestazioni e qualità simili a quelle di un sistema di telecamere SD caratterizzato da un rapporto segnale/rumore di 62 dB (di conseguenza oggetto delle misure in vigore), può avere un rapporto segnale/rumore inferiore a 55 dB e di conseguenza non essere oggetto delle misure. L'osservazione è stata confermata anche dall'industria comunitaria. Una parte interessata, che non ha collaborato a questa inchiesta, ha chiesto che la definizione del prodotto contenuta nel presente riesame fosse uniformata a quella della nuova inchiesta di cui al considerando 6. Il riesame attuale non può tuttavia modificare la definizione del prodotto, limitandosi a stabilire se le misure in vigore debbano essere mantenute o abrogate. Si è dovuto pertanto respingere tale argomentazione.

    1.4.2.   Periodo dell'inchiesta

    (11)

    L'inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005 (il «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato», «periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (12)

    Il prodotto in esame è lo stesso di quello oggetto delle inchieste iniziali che hanno portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore: si tratta cioè dei sistemi di telecamere.

    (13)

    Come contemplato dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, i sistemi di telecamere sono costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

    a)

    un corpo-camera con tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore, e con un rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale, in un pezzo unico con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati;

    b)

    un mirino (diagonale di almeno 38 mm);

    c)

    una stazione di base o unità di controllo della telecamera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;

    d)

    un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);

    e)

    un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

    (14)

    I prodotti oggetto del presente riesame sono attualmente classificabili con i codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8543 89 97, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90.

    (15)

    I prodotti non oggetto del presente procedimento sono:

    a)

    le lenti;

    b)

    i videoregistratori;

    c)

    i corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento;

    d)

    i sistemi di telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione;

    e)

    i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato.

    2.2.   Prodotto simile

    (16)

    Come già determinato nelle precedenti inchieste citate nei considerando 1 e 2, l'inchiesta attuale ha confermato che il prodotto in esame, fabbricato dai produttori esportatori giapponesi e venduto sul mercato giapponese e nella Comunità, e il prodotto fabbricato e venduto dal produttore comunitario denunciante sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono entrambi conformi agli standard industriali applicati a livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (17)

    Come già avvenuto in occasione della precedente inchiesta di riesame, il livello di collaborazione dei produttori esportatori giapponesi al presente procedimento si è rivelato particolarmente scarso. Dei cinque produttori uno solo ha collaborato; gli altri quattro noti alla Commissione non hanno risposto al questionario anche se — in base ai dati disponibili e in particolare secondo la banca dati istituita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base — almeno tre di essi hanno probabilmente esportato STC nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

    (18)

    Ha collaborato solo un produttore esportatore che però non ha esportato nella Comunità il prodotto in esame. Dato il basso livello di collaborazione, non è stato possibile raccogliere direttamente dai produttori esportatori informazioni affidabili sulle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, analogamente a quanto già precedentemente constatato, le informazioni statistiche fornite da Eurostat sono apparse inaffidabili dato che i codici NC con i quali il prodotto è classificabile si applicano anche alle importazioni di altri prodotti, senza che sia possibile operare alcuna distinzione. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare dati di Eurostat per stabilire l'eventuale esistenza di importazioni di STC dal Giappone, la loro quantità e il loro valore. In questo contesto e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili, ovvero le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e nella richiesta di apertura del riesame. È su queste basi che è stata effettuata la stima più accurata del volume e del valore degli STC originari del Giappone, importati nella Comunità durante il periodo considerato.

    3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

    (19)

    Data la collaborazione scarsa o nulla dei produttori esportatori giapponesi e visto che l'unico produttore esportatore giapponese che abbia collaborato non ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ottenuto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, da altre fonti i dati in merito al persistere del dumping, avvalendosi in particolare delle informazioni presentate dal denunciante e di quelle contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (20)

    Dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge che nel periodo dell'inchiesta si sono registrate importazioni consistenti del prodotto in questione: in particolare sono stati importati circa 10 corpi camera, che rappresentano l'elemento essenziale e di maggior valore di un sistema. Data la scarsa collaborazione e visto che l'unico produttore esportatore che abbia collaborato non ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, occorre precisare che non è stato possibile procedere al calcolo del dumping per il prodotto in questione.

    (21)

    Stante quanto precede e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili, ovvero gli elementi di prova presentati dal denunciante nella sua richiesta, secondo cui per due modelli del prodotto in esame il livello di dumping — dopo il pagamento dei dazi — è consistente, ed è quantificabile, per uno dei modelli, in oltre il 10 %.

    (22)

    Dagli elementi disponibili si può concludere che esiste la probabilità del persistere delle pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori giapponesi.

    3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.3.1.   Osservazioni preliminari

    (23)

    Produttori internazionali di sistemi di telecamere operano solo in Giappone e nell'UE e di conseguenza le vendite su scala mondiale sono ripartite tra loro. Esistono perlomeno due produttori comunitari noti, uno dei quali è collegato ai produttori esportatori giapponesi, che producono per il mercato comunitario. Sono cinque i produttori esportatori giapponesi noti che producono e vendono sul mercato internazionale.

    (24)

    Va ricordato che le misure sono in vigore dal 1994. Inoltre nel 1999 la Commissione è giunta alla conclusione che i produttori esportatori stessero assorbendo gli effetti delle misure e ha deciso di conseguenza un aumento molto significativo (fino al 200,3 %) dei dazi antidumping a carico dei produttori esportatori interessati. Infine nel 2000, da un riesame delle misure in vigore in previsione della loro scadenza è emersa la necessità di prorogarle per un periodo di altri cinque anni, vista la probabilità del persistere e della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    3.3.2.   Rapporto tra i prezzi nella Comunità e nel paese esportatore

    (25)

    Data la scarsa collaborazione dei produttori esportatori, le uniche fonti di informazione disponibili in merito ai prezzi del prodotto in Giappone sono stati i dati delle vendite dell'unico produttore esportatore che abbia collaborato (Ikegami), le informazioni raccolte dal denunciante e quelle contenute nella domanda della presente inchiesta.

    (26)

    Come già ricordato al considerando 20, il corpo camera rappresenta l'elemento essenziale e di maggior valore di un sistema di telecamere e di conseguenza si è ritenuto opportuno valutare su queste basi il rapporto tra i prezzi in Giappone e quelli nella Comunità.

    (27)

    Dalle informazioni contenute nella domanda e da quelle raccolte durante le visite di verifica risulta che i prezzi praticati dai produttori comunitari nella Comunità sono più elevati rispetto ai prezzi correnti sul mercato interno giapponese.

    (28)

    Nonostante ciò, come già sopra rilevato, le aziende giapponesi sono già oggi pronte a esportare nella Comunità a prezzi che al netto dei dazi antidumping sono di gran lunga più bassi rispetto ai prezzi correnti nella Comunità e sul loro mercato interno. Lo stesso vale per le loro esportazioni dirette a paesi terzi.

    (29)

    Di conseguenza è prevedibile che l'eventuale abrogazione delle misure possa determinare l'afflusso verso la Comunità di importazioni in regime di forte dumping e a prezzi inferiori ai prezzi comunitari, giacché non esistono motivi per ritenere che i produttori esportatori giapponesi modifichino in questo caso la loro politica dei prezzi. Inoltre gli elevati prezzi praticati sul mercato comunitario incentivano anch'essi i produttori esportatori giapponesi a riorientare verso l'UE parte delle loro vendite interne.

    (30)

    Infine, data la notevole entità delle misure in vigore (che vanno dal 52,7 % al 200,3 %), i produttori esportatori giapponesi avrebbero un consistente margine di manovra nella fissazione dei nuovi prezzi in caso di abrogazione delle misure e nel caso in cui essi decidessero di aumentare i loro prezzi all'esportazione. In ogni caso, come già precedentemente evidenziato, qualsiasi aumento dei prezzi inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle misure in vigore si tradurrebbe in prezzi più bassi rispetto a quelli comunitari.

    3.3.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni giapponesi verso i paesi terzi e i prezzi nel paese esportatore

    (31)

    Data la scarsa collaborazione dei produttori esportatori, l'analisi relativa ai prezzi delle esportazioni dal Giappone verso i paesi terzi ha riguardato l'unico produttore esportatore che abbia collaborato, confrontandone i prezzi con quelli praticati in Giappone. Va detto che è stata esaminata la maggior parte delle vendite a paesi terzi.

    (32)

    Ai fini di un corretto confronto tra i prezzi, sono stati, se del caso, applicati adeguamenti che tenessero conto dello stadio commerciale, delle spese di trasporto, di assicurazione e dei costi del credito. In assenza di informazioni dettagliate, nel confronto sono stati presi in considerazione tutti i componenti del sistema e non solo i corpi camera.

    (33)

    Dal confronto è emerso che le vendite dell'azienda nei paesi terzi avvenivano a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai prezzi praticati sul suo mercato interno.

    (34)

    In base alle informazioni disponibili, si può affermare che è molto probabile che l'azienda venda i suoi prodotti ai paesi terzi a prezzi di dumping (del 20 % circa). Ciò conferma la validità degli elementi di prova contenuti nella domanda secondo cui i produttori esportatori vendono agli altri paesi terzi a prezzi che implicano elevati livelli di dumping.

    (35)

    Mancano elementi a riprova del fatto che gli altri produttori esportatori giapponesi non pratichino la stessa politica dei prezzi e non vendano presumibilmente in dumping ad altri paesi terzi.

    (36)

    Alla luce di ciò, la conclusione è che i produttori esportatori giapponesi abbiano effettuato esportazioni nei paesi terzi a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli praticati sul loro mercato interno, che i prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta siano stati con ogni probabilità prezzi in dumping e che non ci siano elementi per affermare che questa pratica sia in futuro destinata a cambiare.

    3.3.4.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni giapponesi verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

    (37)

    In base ai dati disponibili, ovvero la domanda e le informazioni presentate dall'unico produttore esportatore che abbia collaborato, i prezzi praticati dai produttori esportatori per le vendite del prodotto interessato nei paesi terzi sono di gran lunga inferiore ai prezzi correnti nella Comunità. La differenza può arrivare al 220 % a seconda del mercato. Di conseguenza, l'eventuale abrogazione delle misure incentiverebbe notevolmente i produttori esportatori giapponesi a riorientare verso il mercato comunitario parte delle loro esportazioni destinate ai paesi terzi.

    (38)

    Occorre inoltre rilevare che solo nella Comunità sono in vigore misure antidumping contro il prodotto in questione. Non esistono elementi per sostenere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori adotterebbero una politica dei prezzi diversa da quella seguita per le esportazioni destinate a paesi terzi.

    3.3.5.   Capacità inutilizzate e scorte

    (39)

    Il denunciante ha sostenuto che la capacità è flessibile vista la natura del prodotto e che i produttori esportatori giapponesi potrebbero espandere la propria in tempi molto rapidi. Se ne è avuta conferma dalla visita di verifica effettuata presso l'unico produttore esportatore giapponese che ha collaborato.

    (40)

    In effetti il processo produttivo richiede manodopera, ma non conosce strozzature legate a un particolare processo o macchinario di produzione. Dato che la linea di produzione è in gran parte manuale, basta aumentare il numero dei turni e il numero degli addetti per conseguire un incremento della capacità. Il maggiore ostacolo all'aumento della capacità è in effetti il tempo necessario per formare nuovi addetti all'assemblaggio e alla fabbricazione dei sistemi di telecamere. L'unica possibile strozzatura d'ordine tecnico, che richiederebbe investimenti elevati per aumentare la produzione, è rappresentata dal macchinario per la produzione del blocco ottico. Tuttavia, visti gli attuali livelli della produzione, non sono emersi elementi per sostenere che ciò possa presumibilmente ostacolare un eventuale incremento della capacità produttiva. Inoltre, dato che l'azienda non utilizza appieno tutti i turni possibili, la conclusione è che un aumento rapido e consistente della capacità produttiva è possibile. Non sono state, infine, prodotte prove che indichino che i costi connessi a un tale aumento della capacità sarebbero elevati rispetto al valore dei prodotti fabbricati.

    (41)

    Tale aumento può essere molto consistente visto che i produttori esportatori giapponesi devono pagare un «costo d'ingresso» contenuto per vendere maggiori quantitativi nella Comunità (canali di distribuzione esistenti e investimenti modesti per incrementare la capacità).

    (42)

    Stante quanto precede e vista l'assenza di elementi che dimostrino che questo non vale per tutti gli altri produttori esportatori, si può concludere che esiste la probabilità che la capacità di produzione possa entro un breve termine aumentare in misura consistente, se i produttori giapponesi si trovassero a doverla incrementare.

    (43)

    Alla luce delle suddette osservazioni, si può concludere che esiste la probabilità di maggiori importazioni nella CE in caso di eventuale abrogazione delle misure: ciò alla luce dei prezzi comunitari interessanti rispetto a quelli praticati nei paesi terzi (come in precedenza evidenziato), dei canali di distribuzione esistenti e della possibilità di incrementare la capacità a costi relativamente contenuti (formazione di nuovi lavoratori specializzati).

    3.4.   Conclusioni

    (44)

    Considerate le specificità del mercato, ovvero i prezzi comunitari più elevati rispetto a quelli registrati nei paesi terzi e sul mercato nazionale giapponese, esistono forti incentivi a riorientare una parte delle vendite verso il mercato comunitario, a prezzi presumibilmente bassi per riconquistare quote di mercato. Inoltre, data la possibilità di incrementare rapidamente la capacità produttiva, è molto probabile la ripresa di un consistente flusso di importazioni del prodotto in questione. Dato che non esistono prove che un'eventuale abrogazione delle misure determinerebbe un cambiamento della politica dei produttori esportatori giapponesi finalizzato a un aumento dei prezzi, è altresì altamente probabile che si assista a un aumento delle importazioni a prezzi di dumping.

    (45)

    Stante quanto precede, la conclusione è che l'eventuale abrogazione delle misure renderebbe probabile la reiterazione del dumping del prodotto da parte dei produttori esportatori giapponesi e che di conseguenza è opportuno mantenere le misure attualmente in vigore.

    4.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (46)

    Nel 2001 la Philips Digital Video Systems («Philips DVS») è stata rilevata dalla Thomson Multimedia, proprietaria della Thomson Broadcast Systems («TBS»), altro produttore comunitario di sistemi di telecamere e il soggetto nato dalla fusione Philips DVS/TBS ha assunto il nome di Grass Valley Nederland B.V., che è il denunciante.

    (47)

    Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che da cinque anni quasi tutti i sistemi di telecamere che la sua collegata vende nella Comunità sono fabbricati da tale azienda nella Comunità. Ha aggiunto che eventuali decisioni relative agli attuali dazi antidumping non interesserebbero tale struttura produttiva giacché essa non rifornisce solo il mercato comunitario, ma tutto il mondo.

    (48)

    Dato che questo produttore esportatore non ha fornito ulteriori informazioni, né in particolare ha risposto ai questionari destinati agli altri produttori comunitari, non è stato possibile chiarire nel dettaglio la natura precisa delle sue attività, comprese quelle nella Comunità.

    (49)

    Un altro operatore economico che produce sistemi di telecamere nella Comunità ed è collegato a un produttore esportatore giapponese ha collaborato alla presente inchiesta, esprimendosi contro le misure attuali. Questo operatore ha affermato che le importazioni di sistemi di telecamere dal Giappone avevano carattere sporadico ed erano semplicemente destinate ad integrare la sua attività nella CE. Dalla visita di verifica è emerso che solo un particolare modello è assemblato negli stabilimenti comunitari con componenti originari del Giappone e della Comunità, anche se all'atto del controllo non era in corso la produzione di alcun dispositivo ad accoppiamento di carica, che costituisce l'elemento più importante di un corpo camera. Dall'inchiesta è risultato inoltre che per la produzione di questo modello nella Comunità non esistono altre ragioni se non le misure applicate ai sistemi di telecamere.

    (50)

    In ogni caso, l'inchiesta attuale ha confermato che il denunciante rappresenta oltre il 60 % della produzione comunitaria di sistemi di telecamere. Egli costituisce quindi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base l'industria comunitaria (di seguito «l'industria comunitaria»).

    5.   SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO

    5.1.   Osservazioni preliminari

    (51)

    Per i motivi descritti nei considerando 19 e 20, l'analisi della situazione del mercato comunitario si è fondata sui dati raccolti in merito ai corpi camera.

    (52)

    Come già detto, non è stato possibile ottenere dati da un produttore esportatore giapponese che sembrerebbe disporre di impianti di produzione sul mercato comunitario, né si è avuta alcuna collaborazione da parte dei soggetti giapponesi che in effetti hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità. Di conseguenza, la Commissione si è avvalsa — soprattutto per quanto riguarda i consumi — dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

    (53)

    Si ritiene opportuno non divulgare le cifre assolute, giacché i dati disponibili sulle vendite e sulla produzione riguardano solo uno o due dei soggetti interessati e si tratta di informazioni commerciali sensibili. I dati sono stati pertanto sostituiti da un trattino (—) e al loro posto sono stati costruiti indici.

    5.1.1.   Consumi sul mercato comunitario

    (54)

    Il consumo comunitario apparente di corpi camera è stato calcolato in base al volume delle vendite dichiarato dall'industria comunitaria, a quello delle vendite della Ikegami Electronics (Europe) GmbH, alle statistiche sulle importazioni di corpi camera dal Giappone ottenute attraverso la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e alle informazioni sugli acquisti fornite da un utilizzatore dei sistemi di telecamere. Data l'assenza di collaborazione da parte di un produttore esportatore giapponese che sembrerebbe produrre anche sistemi di telecamere nella Comunità, i consumi comunitari sono probabilmente sottostimati, anche se ciò non sembrerebbe distorcere di molto le tendenze e le conclusioni generali.

    Tabella 1

    Consumi comunitari di corpi camera

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Unità

    Indice

    100

    104

    123

    103

    Fonte: risposte, verificate, al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

    (55)

    I consumi comunitari sono aumentati del 3 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia un incremento significativo è stato registrato nel 2004, quando le importazioni hanno raggiunto il livello più alto. Nel periodo dell'inchiesta i consumi comunitari si sono ridotti di circa il 15 % rispetto al 2004.

    5.1.2.   Importazioni attuali dal paese in questione

    i)   Volume delle importazioni e relativa quota di mercato nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio

    (56)

    Nel periodo considerato il volume delle importazioni dal Giappone di corpi camera è rimasto relativamente modesto, ma è quasi decuplicato tra il 2002 e il 2004, raggiungendo il numero di 30 unità. Nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono diminuite rispetto al 2004, pur mantenendosi a livelli notevolmente superiori rispetto a quelli del 2002. Nel complesso le importazioni sono quasi triplicate nel periodo considerato. L'industria comunitaria ha sostenuto che il volume delle importazioni è stato sottostimato in quanto, secondo le informazioni in suo possesso, le consegne dei produttori giapponesi nella CE sono state considerevolmente maggiori rispetto a quanto che essi avrebbero potuto presumibilmente produrre nella Comunità. Ha aggiunto inoltre che le misure sono state probabilmente eluse attraverso l'importazione di componenti delle telecamere. Questa informazione non coincide, però, con i risultati dell'inchiesta, ovvero le visite di verifica e i dati forniti dagli utilizzatori indipendenti. La portata del presente riesame non consente, tra l'altro, di stabilire se le misure in vigore siano eluse, anche se va ammesso che le pratiche elusive possono ripercuotersi sulla situazione dell'industria comunitaria.

    (57)

    La quota di mercato delle importazioni è cresciuta costantemente fino al 2004, quando ha raggiunto il livello più alto. Nonostante una riduzione significativa nel periodo dell'inchiesta (a un livello inferiore al 50 % rispetto a quello del 2004), le importazioni hanno comunque accresciuto la loro quota di mercato nel periodo considerato.

    Tabella 2

    Importazioni di corpi camera dal Giappone e quota di mercato

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume delle importazioni

    Indice

    100

    167

    1 000

    300

    Quota di mercato

    Indice

    100

    161

    816

    291

    Fonte: risposte, verificate, al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

    ii)   Andamento e politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

    (58)

    Data l'assenza di collaborazione, non si sono avute a disposizione informazioni affidabili sul livello dei prezzi delle importazioni di corpi camera. Per di più produttori esportatori giapponesi vendono il prodotto in esame unicamente agli importatori collegati nella Comunità. Di conseguenza i livelli dei prezzi desumibili dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sono prezzi praticati tra soggetti collegati e non possono logicamente essere considerati affidabili. Ciò è particolarmente vero in quanto le aziende possono decidere di attribuire gli utili ai soggetti comunitari, date le misure in vigore.

    (59)

    Non si possono quindi trarre conclusioni circa l'andamento e la politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame.

    5.1.3.   Situazione economica dell'industria comunitaria

    (60)

    Va rilevato, a fini di chiarezza, che l'industria comunitaria, nel rispondere al questionario, ha fornito dati relativi ai sistemi di telecamere piuttosto che ai soli corpi camera. Ciò non è stato considerato un problema visto che ogni sistema di telecamere ha di norma un corpo camera. Di conseguenza, in assenza di dati più dettagliati circa le attività dei produttori esportatori giapponesi nella Comunità, per delineare le tendenze della situazione economica dell'industria europea l'analisi si è basata sui dati relativi ai sistemi di telecamere.

    i)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (61)

    La produzione complessiva di sistemi di telecamere da parte dell'industria comunitaria è leggermente aumentata nel periodo considerato. Dopo un calo dell'8 % nel 2003, la produzione è incrementata notevolmente, di circa il 35 %, nel 2004. Nel periodo dell'inchiesta, però, la produzione è scesa di circa il 16 % rispetto al 2004, a un livello che rappresentava ancora un aumento del 5 % sul dato del 2002.

    Tabella 4

    Volume della produzione

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Produzione

    Indice

    100

    92

    124

    105

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    (62)

    La capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile fino al 2004. Nel periodo dell'inchiesta, a seguito di una riorganizzazione aziendale, si è tuttavia registrata una riduzione del 14 %, che ha consentito all'azienda di adattare la propria capacità produttiva alla domanda esistente. In effetti, come illustrato di seguito, la riduzione della capacità è stata associata a tassi di utilizzo stabili degli impianti tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta.

    (63)

    Grazie all'aumento della produzione e all'aggiustamento della capacità produttiva, si è registrato un aumento dell'utilizzo degli impianti nel periodo considerato. Nel complesso il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento simile a quello della produzione, conoscendo un aumento tra il 2002 e il 2004 e un picco negativo nel 2003. Nel periodo dell'inchiesta l'utilizzo degli impianti è rimasto stabile rispetto al 2004, ma comunque 20 % al di sopra del livello del 2002.

    Tabella 5

    Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Capacità produttiva

    Indice

    100

    100

    100

    86

    Utilizzo degli impianti

    Indice

    100

    92

    124

    122

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    ii)   Scorte

    (64)

    Le scorte si sono notevolmente ridotte nel 2003 (– 17 %), ma sono cresciute l'anno successivo, pur restando 11 punti percentuali al di sotto dei livelli del 2002. L'abnorme aumento delle giacenze nel periodo dell'inchiesta si spiega con il fatto che il periodo dell'inchiesta è terminato prima della conclusione dell'esercizio finanziario, in un momento in cui diversi ordini dovevano essere ancora consegnati.

    Tabella 6

    Volume delle scorte

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Scorte

    Indice

    100

    83

    89

    172

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    iii)   Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato

    (65)

    Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentate del 10 % tra il 2002 e il 2004, senza però eguagliare la consistente espansione dei consumi comunitari, che nello stesso periodo hanno registrato un aumento del 23 %. Ne è derivato un calo complessivo della quota di mercato dell'industria comunitaria di oltre il 20 % nel periodo considerato, a vantaggio delle importazioni dal Giappone e di altri operatori nella Comunità. Nel periodo dell'inchiesta, le vendite hanno conosciuto una forte contrazione rispetto ai livelli del 2004, con conseguente ulteriore riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria.

    (66)

    È tuttavia opportuno rilevare che per le cifre e le tendenze relative alla quota di mercato dell'industria comunitaria ci si è dovuti basare sui dati disponibili, soprattutto in quanto l'altro produttore della Comunità non ha fornito i dati relativi alla sua produzione e alle sue vendite.

    (67)

    I prezzi medi di vendita nel periodo considerato sono diminuiti del 3 %, anche se tra il 2002 e il 2003 si è registrato un aumento del 7 %. Il calo relativamente contenuto dei prezzi nel periodo considerato nasconde, però, un cambiamento della gamma dei prodotti, in quanto l'industria comunitaria ha lanciato nuovi prodotti caratterizzati da configurazioni più avanzate e più costose.

    Tabella 7

    Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume delle vendite (unità)

    Indice

    100

    103

    110

    79

    Prezzi medi (EUR/unità)

    Indice

    100

    107

    98

    97

    Quota di mercato

    Indice

    100

    99

    89

    76

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    iv)   Occupazione, produttività e salari

    (68)

    Nel periodo considerato l'occupazione si è contratta (di oltre il 24 %) e, visto l'aumento della produzione, ciò ha determinato un significativo aumento della produttività (37 %). Va osservato che la contrazione dell'occupazione è stata accompagnata da un maggiore ricorso a lavoratori con contratti temporanei/flessibili, con conseguente riduzione dei costi fissi aziendali.

    (69)

    In effetti, nel periodo considerato l'industria comunitaria è riuscita a ridurre notevolmente il proprio costo del lavoro (– 14 %). Di conseguenza l'industria comunitaria è riuscita a ridurre di diversi punti percentuali l'incidenza del costo del lavoro sul costo totale della produzione. Ciò mostra che l'industria comunitaria si è visibilmente impegnata per adattare la propria struttura produttiva e ridurre i costi fissi.

    Tabella 8

    Occupazione, produttività e salari

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Occupazione

    Indice

    100

    102

    87

    76

    Produttività (unità per addetto)

    Indice

    100

    90

    142

    137

    Costo del lavoro (000 EUR)

    Indice

    100

    97

    103

    86

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    v)   Utili

    (70)

    Va rilevato che la redditività dell'industria comunitaria era ancora negativa quando è stata effettuata l'inchiesta relativa all'ultimo riesame in previsione della scadenza ed è stato quel dato a determinare la proroga delle misure antidumping allora vigenti. Oggi la situazione si è ribaltata e tra il 2002 e il 2004 l'industria comunitaria ha registrato una redditività positiva.

    (71)

    In effetti la redditività dell'industria comunitaria è cresciuta fino al 2004, anche se di norma occorrono utili più elevati (superiori al 10 %) per consentire all'industria di tenere il passo con le esigenze dello sviluppo tecnologico. Quindi, persino nel 2003 e nel 2004, anni caratterizzati dai più elevati margini di profitto, i livelli non sono stati tali da garantire all'industria comunitaria la possibilità di continuare a investire massicciamente in nuovi sviluppi, come necessario in questo settore.

    (72)

    Nel periodo dell'inchiesta la situazione è gravemente peggiorata sotto il profilo della redditività, con la registrazione di perdite consistenti. Questo quadro è imputabile a due ragioni: da un lato, la consistente riduzione delle vendite nella Comunità nel periodo dell'inchiesta ha provocato un aumento dei costi fissi medi, con conseguenti ripercussioni negative sulla redditività e, dall'altro, l'industria comunitaria non è riuscita a traslare l'aumento del costo di alcune materie prime, né le ulteriori spese di R&S e di vendita, legate a una più fitta rete di uffici di vendita e il cui obiettivo è offrire migliori servizi alla clientela. Come già rilevato al considerando 67, è opportuno sottolineare che la modesta riduzione dei prezzi medi di vendita tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta nasconde un cambiamento della gamma dei prodotti, visto che l'industria comunitaria ha lanciato nuovi prodotti caratterizzati da configurazioni più avanzate e più costose senza però poter incrementare proporzionalmente i propri prezzi.

    Tabella 9

    Redditività

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Redditività (%)

    Indice

    100

    176

    251

    – 321

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    vi)   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (73)

    Gli investimenti sono rimasti elevati, pur riducendosi del 13 % nel 2003. Questo calo è stato recuperato l'anno successivo con un aumento quasi triplo, dovuto alla ristrutturazione dell'industria europea e alla razionalizzazione della produzione, oltre che agli investimenti in materia di R&S costantemente elevati, come richiesto in questo settore industriale.

    (74)

    L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito in linea di massima lo stesso andamento già descritto per la redditività.

    Tabella 10

    Investimenti e utile sul capitale investito (ROI)

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Investimenti (000 EUR)

    Indice

    100

    87

    237

    148

    ROI

    Indice

    100

    143

    182

    – 116

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    (75)

    Non risulta che l'industria comunitaria abbia avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo considerato.

    vii)   Flusso di cassa

    (76)

    Il flusso di cassa è aumentato in maniera significativa fino al 2004 (39 %). Questa tendenza positiva indica che era in atto la ripresa del settore. È opportuno rilevare che nel 2004 il flusso di cassa ha rappresentato soltanto il 10 % delle vendite complessive nella Comunità — dato questo che non può essere considerato eccessivo. Durante il periodo dell'inchiesta il flusso di cassa è stato tuttavia notevolmente condizionato dai livelli di redditività negativi.

    Tabella 11

    Flusso di cassa

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Flusso di cassa (000 EUR)

    Indice

    100

    99

    139

    –70

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    viii)   Crescita

    (77)

    Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta i consumi comunitari sono aumentati del 3 %, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario si è ridotto del 21 %. La quota di mercato dell'industria comunitaria ha subito una flessione di oltre il 20 %, mentre quella delle importazioni in dumping e degli altri produttori comunitari è aumentata.

    (78)

    Negli ultimi anni il mercato dei sistemi di telecamere è stato caratterizzato dal passaggio dai sistemi a definizione standard ai sistemi ad alta definizione e in futuro è prevedibile un rafforzamento di questa tendenza. Dato che la trasmissione ad alta definizione non è ancora diffusa, molte società televisive, soprattutto quelle più piccole o regionali, continuano comunque ad acquistare sistemi di telecamere a definizione standard in ragione dei prezzi relativamente contenuti. Come mostra la contrazione della sua quota di mercato, l'industria comunitaria non è stata in realtà in grado di trarre vantaggio dall'espansione del mercato.

    (79)

    La produzione e le vendite di sistemi di telecamere a definizione standard continuano inoltre a rappresentare un elemento importante per qualsiasi produttore di sistemi di telecamere, non ultimo perché i costi fissi tendono a essere per natura elevati, visto che si tratta di un'industria ad alta intensità di capitale. Continua quindi a essere importante che l'industria comunitaria usufruisca dei maggiori volumi di vendite connessi agli STC a definizione standard, in modo da spalmare detti costi fissi.

    ix)   Entità del margine di dumping

    (80)

    L'analisi relativa all'entità del margine di dumping deve tener conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come precedentemente concluso al considerando 22, le informazioni disponibili indicano che i produttori esportatori giapponesi continuano a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. Anzi, il margine di dumping riscontrato è notevole e le sue ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria non possono essere considerate trascurabili, soprattutto se si tiene conto dei volumi consistenti che si potrebbero registrare.

    x)   Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

    (81)

    Dalla proroga delle misure nel 2000 conseguente al precedente riesame in previsione della scadenza, la situazione dell'industria comunitaria è in una certa misura migliorata nel periodo considerato. Gli indicatori descritti sopra mostrano tuttavia che l'industria comunitaria resta fragile e vulnerabile.

    5.1.4.   Effetti di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria

    i)   Esportazioni dell'industria comunitaria

    (82)

    L'inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell'industria comunitaria hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 12

    Esportazioni dell'industria comunitaria

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume (unità)

    Indice

    100

    117

    193

    148

    Valore (000 EUR)

    Indice

    100

    126

    146

    93

    Prezzo medio (EUR/unità)

    Indice

    100

    107

    75

    63

    Fonte: risposta, verificata, al questionario

    (83)

    Tra il 2002 e il 2004 le quantità esportate dall'industria comunitaria sono notevolmente aumentate, ma nel periodo dell'inchiesta si sono ridotte di oltre il 20 %. Ciononostante le vendite nel periodo dell'inchiesta sono ancora del 50 % superiori alle vendite registrate all'inizio del periodo considerato. Questa generale tendenza positiva ha coinciso con un notevole calo dei prezzi medi, dovuto all'agguerrita concorrenza, a prezzi estremamente bassi, sui mercati dei paesi terzi (cfr. considerando 35).

    (84)

    Dall'inchiesta è in effetti emerso che l'industria comunitaria ha dovuto affrontare, sui mercati dei paesi terzi, soprattutto su mercati emergenti quali il Brasile e la Cina, una concorrenza che vende a prezzi estremamente bassi, ed è stata costretta a ridurre notevolmente i prezzi applicati ai paesi terzi. Come è ovvio, ciò ha avuto ripercussioni negative sulla sua redditività complessiva.

    ii)   Altri produttori nella Comunità

    (85)

    Tenuto conto in particolare della perdita di quota di mercato e del livello di redditività negativa nel periodo dell'inchiesta, uno dei fattori cui è imputabile il mancato pieno recupero dell'industria comunitaria risiede nel fatto che alcuni produttori esportatori giapponesi hanno avviato nella Comunità attività che produrrebbero anche sistemi di telecamere da vendere sul mercato comunitario. In effetti altri produttori della Comunità hanno acquisito una consistente quota di mercato nel periodo considerato (cfr. considerando 65). Data la mancata collaborazione di un produttore giapponese che presumibilmente produce nella Comunità, non si può escludere che un eventuale aumento della quota di mercato di tale azienda derivi non già da una sua maggiore competitività, ma dal mero trasferimento delle pratiche di dumping nella Comunità attraverso l'assemblaggio del prodotto nella Comunità, con conseguente compromissione degli effetti delle misure.

    (86)

    A questo proposito è opportuno rilevare che almeno in un caso l'indagine ha constatato che tali attività nella Comunità non avevano altra ragion d'essere se non l'esistenza delle misure e la necessità di eluderle (cfr. considerando 49).

    5.1.5.   Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (87)

    La condizione attuale dell'industria comunitaria dovrebbe essere esaminata tenendo conto delle misure in vigore.

    (88)

    Le vendite sul mercato comunitario, il volume della produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati considerevolmente fino al 2004 e fino ad allora sono cresciute anche la redditività e la produttività, con contestuale riduzione dei costi del lavoro. Anche l'andamento del flusso di cassa, dell'utile sul capitale investito e delle scorte è stato positivo fino al 2004.

    (89)

    Nel periodo considerato la quota di mercato dell'industria comunitaria ha, tuttavia, subito un'erosione, con una perdita di oltre 20 punti percentuali. Dal 2000 è aumentata l'attività di altri operatori economici nella Comunità che produrrebbero anche sistemi di telecamere. Ciò, unitamente alle importazioni in dumping dal Giappone, ha impedito all'industria comunitaria di ricaricare sui prezzi di vendita i maggiori costi di R&S, quelli di produzione e vendita dei sistemi di telecamere, determinando una redditività negativa nel periodo dell'inchiesta.

    (90)

    L'industria comunitaria, i cui risultati all'esportazione sono stati anch'essi condizionati dai prezzi in dumping su quei mercati, è stata tra l'altro costretta a ridurre sensibilmente (di oltre il 30 %) i prezzi medi praticati ai paesi terzi con conseguenti effetti negativi sulla redditività complessiva dell'industria. Ciò fornisce un'indicazione valida di come potrebbe evolvere il mercato comunitario di sistemi di telecamere in assenza di misure.

    (91)

    In generale si deve concludere che lo stato dell'industria sia nel complesso migliorato fino al 2004, ma per alcuni indicatori (ad es. volume delle vendite nella Comunità, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa) si è assistito a un'inversione delle tendenze positive registrate nel periodo dell'inchiesta. Si può pertanto concludere che l'industria comunitaria sia oggi in una situazione migliore rispetto a quella constatata in occasione della precedente inchiesta di riesame e che essa si sia dimostrata efficiente e competitiva, avendo ridotto considerevolmente i costi fissi e migliorato la produttività. Non è però ancora stata in grado di riprendersi completamente e resta estremamente fragile e vulnerabile, come si desume dall'evoluzione nel corso del periodo dell'inchiesta.

    6.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    6.1.   Effetti sui volumi e sui prezzi derivanti dall'eventuale abrogazione delle misure e loro incidenza sullo stato dell'industria comunitaria

    (92)

    Va ricordato che al considerando 43 si è concluso che la scadenza delle misure potrebbe determinare un aumento delle esportazioni in dumping dal Giappone verso la Comunità.

    (93)

    Nell'esaminare i probabili effetti di ulteriori importazioni a basso costo sulla situazione dell'industria comunitaria, si rileva che l'afflusso di notevoli quantitativi di importazioni in dumping determinerebbe immediatamente una forte flessione dei prezzi sul mercato comunitario, in quanto probabilmente l'industria comunitaria cercherebbe di conservare inizialmente la propria quota di mercato e salvaguardare il suo livello di produzione, analogamente a quanto si è potuto osservare per le vendite ai paesi terzi durante il periodo considerato. Un tale scenario comporterebbe una notevole perdita di redditività dell'industria comunitaria e un peggioramento della sua situazione finanziaria.

    (94)

    Va ricordato che sul mercato dei sistemi di telecamere la sopravvivenza di un produttore dipende anche dalla sua capacità di tenere il passo con i nuovi sviluppi tecnologici e di investire in misura idonea in R&S, in impianti di produzione all'avanguardia e nella formazione del personale. È quindi essenziale che l'industria comunitaria raggiunga un certo livello di redditività, che deve essere conseguito mantenendo anche i prezzi di vendita a un livello tale che consenta il recupero di tali costi. In un quadro di flessione dei prezzi provocata dalle probabili importazioni in dumping dal Giappone, l'unico produttore comunitario che resta, non collegato ai produttori esportatori giapponesi, subirebbe un pregiudizio grave dalle importazioni in dumping e con ogni probabilità non sopravviverebbe, visti i prezzi molto bassi praticati dai produttori esportatori giapponesi nelle vendite a paesi terzi.

    (95)

    In effetti, secondo i dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, il volume delle importazioni in dumping è più che triplicato fino al 2004 ed è aumentato di oltre il 50 % nel periodo considerato. Come si è già rilevato, senza le misure antidumping in vigore verrebbero probabilmente immessi sul mercato comunitario quantitativi ancora maggiori del prodotto in esame a prezzi molto bassi e di gran lunga inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria (undercutting).

    (96)

    Se, come è ragionevole attendersi, i produttori esportatori giapponesi dovessero applicare alle esportazioni nella Comunità livelli di prezzi analoghi a quelli praticati nei confronti dei paesi terzi, i loro prezzi sarebbero di circa il 30 % inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Questa politica dei prezzi, associata alla capacità degli esportatori giapponesi di far affluire quantitativi consistenti sul mercato comunitario, determinerebbe con ogni probabilità una flessione dei prezzi sul mercato comunitario con conseguenti ripercussioni negative sui risultati economici dell'industria europea.

    6.2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

    (97)

    Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione di un grave pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

    7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    7.1.   Introduzione

    (98)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse della Comunità. In relazione al prodotto in esame, la determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, degli utilizzatori e dei fornitori delle materia prime.

    (99)

    Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione delle misure e la loro successiva proroga non sono mai risultate contrarie all'interesse della Comunità. Inoltre l'inchiesta attuale è un secondo riesame in previsione della scadenza e di conseguenza analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore dal 1994.

    (100)

    Su queste basi si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping e/o della reiterazione dello stesso e della reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

    7.2.   Interesse dell'industria comunitaria

    (101)

    L'industria comunitaria è l'unico produttore di sistemi di telecamere non collegato ai produttori esportatori giapponesi. Ha dato prova di essere un'industria efficiente, in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, come confermato dai suoi sforzi di razionalizzare la produzione, ridurre i costi e aumentare la produttività e dai suoi continui investimenti per la produzione di prodotti tecnologicamente più avanzati.

    (102)

    Il miglioramento della sua situazione economica nel periodo considerato indica che l'industria comunitaria è riuscita a trarre vantaggio dalla conferma delle misure e che è stata ripristinata una concorrenza efficace. Nonostante miglioramenti sul fronte della redditività, questa industria deve ancora raggiungere il livello di utile atteso per questo tipo di prodotto tecnologico. Come già precedentemente illustrato, si può tuttavia concludere che la mancata proroga delle misure antidumping determinerà con ogni probabilità un grave peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, con il rischio concreto di chiusura di cui al considerando 93. Ciò metterebbe in pericolo oltre 100 posti di lavoro direttamente connessi al prodotto in esame.

    (103)

    La produzione nella Comunità di prodotti ad alta tecnologia, come i sistemi di telecamere, e soprattutto l'evoluzione della R&S associata a tali prodotti, producono notevoli ricadute. Questo vale in particolare per il blocco CCD, in quanto i suoi componenti vengono usati anche in altri campi, quali i sistemi di sicurezza, e le applicazioni mediche, industriali e nell'ambito delle telecomunicazioni. Inoltre l'esistenza di un'industria comunitaria che fabbrica i sistemi di telecamere incide non solo su tutta l'industria televisiva (dallo sviluppo e dalla fabbricazione di attrezzature di telediffusione fino alla produzione di televisori e videoregistratori), ma anche sulle norme stabilite per il settore televisivo comunitario. Si può quindi ritenere che la scomparsa di questa industria ad alta tecnologia produrrebbe anche un effetto negativo sull'industria televisiva in genere.

    (104)

    In considerazione di quanto sopra esposto, si è giunti alla conclusione che occorre confermare le misure attualmente in vigore onde scongiurare gli effetti negativi delle importazioni in dumping che metterebbero in pericolo l'esistenza di questa industria comunitaria e di conseguenza di numerosi posti di lavoro specializzati.

    7.3.   Interesse di altri produttori comunitari

    (105)

    Per quanto concerne l'interesse di altri produttori comunitari di STC, va rilevato che solo uno ha collaborato alla presente inchiesta. Questo produttore, collegato a un produttore esportatore giapponese, si è detto contrario alla conferma delle misure, pur dichiarando che la loro esistenza gli assicurava un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri produttori esportatori giapponesi, cui non era pronto a rinunciare.

    (106)

    Data la mancanza di collaborazione da parte dell'altro presunto produttore comunitario, si deve concludere che la proroga delle misure non inciderà negativamente sul produttore comunitario che ha collaborato. Anzi, come già avvenuto successivamente alla proroga delle misure nel 2000, i suoi investimenti nella Comunità saranno incentivati dalla proroga delle misure in vigore.

    7.4.   Interesse degli utilizzatori

    (107)

    La Commissione ha inviato i questionari anche a venticinque utilizzatori dei sistemi di telecamere, dei quali soltanto quattro hanno collaborato all'inchiesta. Questi utilizzatori sono società televisive autorizzate che trasmettono i lori programmi utilizzando attrezzature proprie. Hanno acquistato direttamente presso i produttori i sistemi di telecamere fabbricate nella Comunità o nel paese esportatore e rappresentano la maggioranza degli utilizzatori di questi sistemi.

    (108)

    Un utilizzatore ha dichiarato di non aver in programma l'acquisto di un numero significativo di sistemi di telecamere nei prossimi cinque anni e di non prevedere quindi sulla sua impresa alcuna ripercussione derivante dall'eventuale proroga delle misure.

    (109)

    Un altro utilizzatore ha affermato di avere intenzione di passare ai prodotti ad alta definizione e che l'eventuale abrogazione delle misure aumenterebbe il numero dei fornitori nella Comunità e determinerebbe una modifica dei prezzi e l'innovazione del prodotto. Ha aggiunto anche che un cambiamento del fornitore delle telecamere non è realistico, perché questi sistemi non sono prodotti generici o di base.

    (110)

    Un terzo utilizzatore ha sostenuto di essere contrario al rinnovo delle misure antidumping che determinerebbe minore concorrenza e restringerebbe il numero di modelli disponibile. Ha aggiunto che a breve termine non esiste la flessibilità sufficiente che consenta di passare da un produttore a un altro.

    (111)

    Un quarto utilizzatore ha affermato di non poter prevedere gli effetti della proroga delle misure.

    (112)

    È opportuno rilevare che perlomeno due produttori giapponesi sono attualmente stabiliti nella Comunità e continuano a competere con l'industria comunitaria. Alcuni utilizzatori hanno in effetti continuato ad acquistare sistemi di telecamere giapponesi, di importazione o prodotti nella Comunità. Non si può quindi concludere che le misure antidumping in vigore abbiano completamente eliminato la concorrenza tra diversi fornitori di sistemi di telecamere. È vero che le importazioni di questi sistemi dal Giappone sono diminuite successivamente all'istituzione delle misure antidumping, ma ciò deriva dal fatto che i produttori esportatori giapponesi non sono stati in grado di vendere alla Comunità a prezzi non in dumping.

    (113)

    Per quanto riguarda la possibilità di cambiare la fonte di approvvigionamento di sistemi di telecamere, è opportuno osservare che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di costringere il passaggio a un diverso fornitore, ma quello di creare parità di condizioni sul mercato attraverso l'eliminazione delle pratiche commerciali scorrette. Inoltre, se l'industria comunitaria di telecamere dovesse scomparire a seguito della soppressione delle misure antidumping in vigore, i risultati sarebbero senza dubbio una minore concorrenza e la dipendenza degli utilizzatori comunitari dei sistemi di telecamere dalla tecnologia giapponese. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto i produttori di sistemi di telecamere possono svolgere un ruolo importante nella fissazione dei futuri standard di trasmissione. La Comunità sarebbe senza dubbio svantaggiata se non disponesse di un produttore sufficientemente forte di questo prodotto.

    (114)

    Conformemente a quanto emerso nelle inchieste precedenti, si è constatato che i sistemi di telecamere non costituiscono un fattore di costo significativo per gli utilizzatori, giacché in relazione alla produzione dei programmi televisivi rappresentano solo una piccola percentuale dei costi complessivi. Per di più i sistemi di telecamere oggetto delle misure antidumping rappresentano solo una parte del complesso delle attrezzature impiegate da una società televisiva. Analogamente, se si considerano i costi complessivi di una società televisiva e non soltanto quelli delle attrezzature, il costo dei sistemi di telecamere oggetto dei dazi antidumping rappresenta una quota ancora più modesta, dato che entrano in gioco altri costi importanti, quali la produzione dei programmi, il personale, le spese generali, ecc., che superano di gran lunga il semplice costo di un sistema di telecamere.

    (115)

    In generale, l'inchiesta ha concluso che gli effetti sugli utilizzatori sono contenuti in rapporto all'entità del fatturato complessivo delle società televisive: l'acquisto di un sistema di telecamere rappresenta infatti solo lo 0,2 % del fatturato complessivo di queste società. Inoltre, la vita media di un sistema di telecamere si aggira oggi sui sette anni, arrivando in alcuni casi a dieci; ciò significa che i sistemi di telecamere continuano a non rappresentare assolutamente un fattore di costo ricorrente per gli utilizzatori.

    (116)

    Si conclude pertanto che, dato che le misure sono in vigore da un certo tempo e sarebbero confermate allo stesso livello, la loro proroga non comporterà un deterioramento della situazione degli utilizzatori. Questi ultimi continuano inoltre ad avere accesso a sistemi di telecamere diversi da quelli prodotti dall'industria comunitaria. In ogni caso, nessuna delle prove a disposizione indica che l'eventuale incidenza sugli utilizzatori prevarrebbe sulla necessità di eliminare gli effetti di distorsione sugli scambi prodotti dal dumping pregiudizievole e sulla necessità di ripristinare una concorrenza efficace.

    (117)

    Va rilevato, infine, che l'inchiesta parallela di cui al considerando 6 determinerà, se le misure saranno confermate, una revisione di fatto delle misure in vigore e ne aggiornerà il livello.

    7.5.   Interesse delle industrie fornitrici

    (118)

    Solo uno dei nove fornitori di materie prime contattati ha risposto al questionario e ha accettato di collaborare a questo riesame. Questa azienda fornisce un importante componente dei sistemi di telecamere e questo la rende rappresentativa delle industrie fornitrici delle materie prime per questo prodotto.

    (119)

    Le vendite di questo fornitore all'industria comunitaria rappresentano una quota significativa del fatturato complessivo di questa azienda relativo a detto prodotto. L'azienda ha sostenuto che in caso di proroga delle misure la produzione delle materie prime proseguirebbe; in caso di loro abrogazione, invece, la sua capacità di assemblaggio sarebbe compromessa, in quanto non è in grado di ridurre i prezzi.

    (120)

    Si conclude pertanto che la proroga delle misure in vigore produrrà effetti positivi sulle industrie fornitrici di STC.

    7.6.   Concorrenza ed effetti di distorsione sugli scambi

    (121)

    Un importatore, che produce anche sistemi di telecamere nella Comunità ed è collegato a un produttore esportatore giapponese, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ridurre la produzione nella Comunità, indipendentemente dalla proroga delle misure.

    (122)

    Si deve quindi concludere che, anche in caso di rinnovo delle misure, l'industria comunitaria continuerà a dover far fronte alla concorrenza di altri produttori che nella Comunità producono e vendono sistemi di telecamere. Come già oggi, gli utilizzatori potranno acquistare sistemi di telecamere di marche giapponesi.

    (123)

    L'indagine ha inoltre rilevato che esistono motivi per ritenere che la sopravvivenza dell'industria comunitaria potrebbe essere messa a repentaglio da un'eventuale abrogazione delle misure (cfr. considerando 93). Se ciò dovesse accadere, la produzione di sistemi di telecamere sarebbe nelle mani dei produttori giapponesi (o di loro società collegate) con la conseguente dipendenza della Comunità da un numero ancora più ridotto di produttori.

    (124)

    Si conclude pertanto che la conferma delle misure produrrebbe effetti positivi, assicurando la concorrenza ed eliminando gli effetti di distorsione sugli scambi.

    7.7.   Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

    (125)

    Stante quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono valide ragioni contro il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore.

    8.   MISURE ANTIDUMPING

    (126)

    Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei dati essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre loro concesso un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni.

    (127)

    Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice TARIC 8525309010), ex 8537 10 91 (codice TARIC 8537109191), ex 8537 10 99 (codice TARIC 8537109991), ex 8529 90 81 (codice TARIC 8529908138), ex 8529 90 95 (codice TARIC 8529909530), ex 8543 89 97 (codice TARIC 8543899715), ex 8528 21 14 (codice TARIC 8528211410), ex 8528 21 16 (codice TARIC 8528211610) ed ex 8528 21 90 (codice TARIC 8528219010), originari del Giappone.

    2.   I sistemi di telecamere possono essere costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

    a)

    un corpo-camera con tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore, e con un rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale; in un pezzo unico con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati;

    b)

    un mirino (diagonale di almeno 38 mm);

    c)

    una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;

    d)

    un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);

    e)

    un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

    3.   Il dazio non si applica ai seguenti elementi:

    a)

    lenti (codice addizionale TARIC A727);

    a)

    videoregistratori (codice addizionale TARIC A727);

    c)

    corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento (codice addizionale TARIC A727);

    d)

    telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione (codice addizionale TARIC A727);

    e)

    telecamere professionali elencate nell'allegato (codici addizionali TARIC 8786 e 8969).

    4.   Quando i sistemi di telecamere sono importati con le lenti, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping si fa riferimento al valore franco frontiera comunitaria dei sistemi di telecamere senza le lenti. Qualora questo valore non sia indicato nella fattura, l'importatore dichiara il valore delle lenti al momento dell'immissione in libera pratica e presenta in tale circostanza gli elementi di prova e le informazioni necessari.

    5.   L'aliquota del dazio antidumping è del 96,8 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale TARIC: 8744), fatta eccezione per i prodotti delle società sottoindicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

    Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (codice addizionale TARIC 8741);

    Sony Corporation: 108,3 % (codice addizionale TARIC 8742);

    Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (codice addizionale TARIC 8743).

    6.   Salvo quanto diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2004 (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

    (4)  GU C 309 del 15.12.2004, pag. 2.

    (5)  GU C 239 del 29.9.2005, pag. 9.

    (6)  GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.


    ALLEGATO

    Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

    Nome della società

    Corpo camera

    Mirino

    Unità di controllo

    Unità operativa di controllo

    Unità di controllo generale

    Adattatori

    Sony

     

    DXC-M7PK

     

    DXC-M7P

     

    DXC-M7PH

     

    DXC-M7PK/1

     

    DXC-M7P/1

     

    DXC-M7PH/1

     

    DXC-327PK

     

    DXC-327PL

     

    DXC-327PH

     

    DXC-327APK

     

    DXC-327APL

     

    DXC-327AH

     

    DXC-537PK

     

    DXC-537PL

     

    DXC-537PH

     

    DXC-537APK

     

    DXC-537APL

     

    DXC-537APH

     

    EVW-537PK

     

    EVW-327PK

     

    DXC-637P

     

    DXC-637PK

     

    DXC-637PL

     

    DXC-637PH

     

    PVW-637PK

     

    PVW-637PL

     

    DXC-D30PF

     

    DXC-D30PK

     

    DXC-D30PL

     

    DXC-D30PH

     

    DSR-130PF

     

    DSR-130PK

     

    DSR-130PL

     

    PVW-D30PF

     

    PVW-D30PK

     

    PVW-D30PL

     

    DXC-327BPF

     

    DXC-327BPK

     

    DXC-327BPL

     

    DXC-327BPH

     

    DXC-D30WSP (2)

     

    DXC-D35PH (2)

     

    DXC-D35PL (2)

     

    DXC-D35PK (2)

     

    DXC-D35WSPL (2)

     

    DSR-135PL (2)

     

    DXF-3000CE

     

    DXF-325CE

     

    DXF-501CE

     

    DXF-M3CE

     

    DXF-M7CE

     

    DXF-40CE

     

    DXF-40ACE

     

    DXF-50CE

     

    DXF-601CE

     

    DXF-40BCE

     

    DXF-50BCE

     

    DXF-701CE

     

    DXF-WSCE (2)

     

    DXF-801CE (2)

     

    HDVF-C30W

     

    CCU-M3P

     

    CCU-M5P

     

    CCU-M7P

     

    CUU-M5AP (2)

     

    RM-M7G

     

    RM-M7E (2)

     

    CA-325P

     

    CA-325AP

     

    CA-325B

     

    CA-327P

     

    CA-537P

     

    CA-511

     

    CA-512P

     

    CA-513

     

    VCT-U14 (2)

    Ikegami

     

    HC-340

     

    HC-300

     

    HC-230

     

    HC-240

     

    HC-210

     

    HC-390

     

    LK-33

     

    HDL-30MA

     

    HDL-37

     

    HC-400 (2)

     

    HC-400W (2)

     

    HDL-37E

     

    HDL-10

     

    HDL-40

     

    HC-500 (2)

     

    HC-500W (2)

     

    VF15-21/22

     

    VF-4523

     

    VF15-39

     

    VF15-46 (2)

     

    VF5040 (2)

     

    VF5040W (2)

     

    MA-200/230

     

    MA-200A (2)

     

    MA-400 (2)

     

    CCU-37

     

    CCU-10

     

    RCU-240

     

    RCU-390 (2)

     

    RCU-400 (2)

     

    RCU-240A

     

    CA-340

     

    CA-300

     

    CA-230

     

    CA-390

     

    CA-400 (2)

     

    CA-450 (2)

    Hitachi

     

    SK-H5

     

    SK-H501

     

    DK-7700

     

    DK-7700SX

     

    HV-C10

     

    HV-C11

     

    HV-C10F

     

    Z-ONE (L)

     

    Z-ONE (H)

     

    Z-ONE

     

    Z-ONE A (L)

     

    Z-ONE A (H)

     

    Z-ONE A (F)

     

    Z-ONE A

     

    Z-ONE B (L)

     

    Z-ONE B (H)

     

    Z-ONE B (F)

     

    Z-ONE B

     

    Z-ONE B (M)

     

    Z-ONE B (R)

     

    FP-C10 (B)

     

    FP-C10 (C)

     

    FP-C10 (D)

     

    FP-C10 (G)

     

    FP-C10 (L)

     

    FP-C10 (R)

     

    FP-C10 (S)

     

    FP-C10 (V)

     

    FP-C10 (F)

     

    FP-C10

     

    FP-C10 A

     

    FP-C10 A (A)

     

    FP-C10 A (B)

     

    FP-C10 A (C)

     

    FP-C10 A (D)

     

    FP-C10 A (F)

     

    FP-C10 A (G)

     

    FP-C10 A (H)

     

    FP-C10 A (L)

     

    FP-C10 A (R)

     

    FP-C10 A (S)

     

    FP-C10 A (T)

     

    FP-C10 A (V)

     

    FP-C10 A (W)

     

    Z-ONE C (M)

     

    Z-ONE C (R)

     

    Z-ONE C (F)

     

    Z-ONE C

     

    HV-C20

     

    HV-C20M

     

    Z-ONE-D

     

    Z-ONE-D (A)

     

    Z-ONE-D (B)

     

    Z-ONE-D (C)

     

    Z-ONE.DA (2)

     

    V-21 (2)

     

    V-21W (2)

     

    V-35 (2)

     

    DK-H31 (2)

     

    V-35W (2)

     

    GM-5 (A)

     

    GM-5-R2 (A)

     

    GM-5-R2

     

    GM-50

     

    GM-8A (2)

     

    GM-9 (2)

     

    GM-51 (2)

     

    RU-C1 (B)

     

    RU-C1 (D)

     

    RU-C1

     

    RU-C1-S5

     

    RU-C10 (B)

     

    RU-C10 (C)

     

    RC-C1

     

    RC-C10

     

    RU-C10

     

    RU-Z1 (B)

     

    RU-Z1 (C)

     

    RU-Z1

     

    RC-C11

     

    RU-Z2

     

    RC-Z1

     

    RC-Z11

     

    RC-Z2

     

    RC-Z21

     

    RC-Z2A (2)

     

    RC-Z21A (2)

     

    RU-Z3 (2)

     

    RC-Z3 (2)

     

    RU-Z35 (2)

     

    RU-3300N (2)

     

    CA-Z1

     

    CA-Z2

     

    CA-Z1SJ

     

    CA-Z1SP

     

    CA-Z1M

     

    CA-Z1M2

     

    CA-Z1HB

     

    CA-C10

     

    CA-C10SP

     

    CA-C10SJA

     

    CA-C10M

     

    CA-C10B

     

    CA-Z1A (2)

     

    CA-Z31 (2)

     

    CA-Z32 (2)

     

    CA-ZD1 (2)

     

    CA-Z35 (2)

     

    EA-Z35 (2)

    Matsushita

     

    WV-F700

     

    WV-F700A

     

    WV-F700SHE

     

    WV-F700ASHE

     

    WV-F700BHE

     

    WV-F700ABHE

     

    WV-F700MHE

     

    WV-F350

     

    WV-F350HE

     

    WV-F350E

     

    WV-F350AE

     

    WV-F350DE

     

    WV-F350ADE

     

    WV-F500HE (1)

     

    WV-F-565HE

     

    AW-F575HE

     

    AW-E600

     

    AW-E800

     

    AW-E800A

     

    AW-E650

     

    AW-E655

     

    AW-E750

     

    AW-E860L

     

    AK-HC910L

     

    AK-HC1500G

     

    WV-VF65BE

     

    WV-VF40E

     

    WV-VF39E

     

    WV-VF65BE (1)

     

    WV-VF40E (1)

     

    WV-VF42E

     

    WV-VF65B

     

    AW-VF80

     

    WV-RC700/B

     

    WV-RC700/G

     

    WV-RC700A/B

     

    WV-RC700A/G

     

    WV-RC36/B

     

    WV-RC36/G

     

    WV-RC37/B

     

    WV-RC37/G

     

    WV-CB700E

     

    WV-CB700AE

     

    WV-CB700E (1)

     

    WV-CB700AE (1)

     

    WV-RC700/B (1)

     

    WV-RC700/G (1)

     

    WV-RC700A/B (1)

     

    WV-RC700A/G (1)

     

    WV-RC550/G

     

    WV-RC550/B

     

    WV-RC700A

     

    WV-CB700A

     

    WV-RC550

     

    WV-CB550

     

    AW-RP501

     

    AW-RP505

     

    AK-HRP900

     

    AK-HRP150

     

    WV-AD700SE

     

    WV-AD700ASE

     

    WV-AD700ME

     

    WV-AD250E

     

    WV-AD500E (1)

     

    AW-AD500AE

     

    AW-AD700BSE

    JVC

     

    KY-35E

     

    KY-27ECH

     

    KY-19ECH

     

    KY-17FITECH

     

    KY-17BECH

     

    KY-F30FITE

     

    KY-F30BE

     

    KY-F560E

     

    KY-27CECH

     

    KH-100U

     

    KY-D29ECH

     

    KY-D29WECH (2)

     

    VF-P315E

     

    VF-P550E

     

    VF-P10E

     

    VP-P115E

     

    VF-P400E

     

    VP-P550BE

     

    VF-P116E

     

    VF-P116WE (2)

     

    VF-P550WE (2)

     

    RM-P350EG

     

    RM-P200EG

     

    RM-P300EG

     

    RM-LP80E

     

    RM-LP821E

     

    RM-LP35U

     

    RM-LP37U

     

    RM-P270EG

     

    RM-P210E

     

    KA-35E

     

    KA-B35U

     

    KA-M35U

     

    KA-P35U

     

    KA-27E

     

    KA-20E

     

    KA-P27U

     

    KA-P20U

     

    KA-B27E

     

    KA-B20E

     

    KA-M20E

     

    KA-M27E

    Olympus

     

    MAJ-387N

     

    MAJ-387I

     

     

    OTV-SX 2

     

    OTV-S5

     

    OTV-S6

     

     

     

    Camera OTV-SX


    (1)  Detta anche unità «set up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

    (2)  Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.


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