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Document 32006R1585

    Regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

    GU L 348M del 24.12.2008, p. 744–747 (MT)
    GU L 294 del 25.10.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2008; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1585/oj

    25.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 ottobre 2006

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 dette quote devono essere adeguate al più tardi il 30 settembre 2006.

    (2)

    Gli adeguamenti risultano in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri previste all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2) che riguardano in particolare le quote supplementari e aggiuntive già attribuite alla data di fissazione della comunicazione.

    (3)

    Gli adeguamenti delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (3), che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. È dunque necessario tenere conto degli abbandoni di quote verificatisi conformemente alla Comunicazione della Commissione (2006/C 234/04) del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (4).

    (4)

    L’adeguamento delle quote fissate all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 lascia impregiudicate le condizioni che disciplinano la concessione degli aiuti previsti al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (5) e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006.

    (5)

    Occorre pertanto modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

    (3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

    (4)  GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

    (5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

    Stati membri o regioni

    (1)

    Zucchero

    (2)

    Isoglucosio

    (3)

    Sciroppo di inulina

    (4)

    Belgio

    819 812

    85 694

    0

    Repubblica ceca

    454 862

    Danimarca

    420 746

    Germania

    3 655 456

    42 360

    Grecia

    317 502

    15 433

    Spagna

    903 843

    98 845

    Francia (metropolitana)

    3 552 221

    23 755

    0

    Dipartimenti francesi d’oltremare

    480 245

    Irlanda

    0

    Italia

    778 706

    24 301

    Lettonia

    66 505

    Lituania

    103 010

     

    Ungheria

    401 684

    164 736

    Paesi Bassi

    864 560

    10 891

    0

    Austria

    387 326

    Polonia

    1 671 926

    32 056

    Portogallo (continentale)

    34 500

    11 870

    Regione autonoma delle Azzorre

    9 953

    Slovacchia

    207 432

    50 928

    Slovenia

    52 973

    Finlandia

    146 087

    14 210

    Svezia

    325 700

    Regno Unito

    1 138 627

    32 602

    Totale

    16 793 675

    607 681


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