EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1585

Regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

OJ L 348M, 24.12.2008, p. 744–747 (MT)
OJ L 294, 25.10.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 112 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 112 - 113

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1585/oj

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 dette quote devono essere adeguate al più tardi il 30 settembre 2006.

(2)

Gli adeguamenti risultano in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri previste all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2) che riguardano in particolare le quote supplementari e aggiuntive già attribuite alla data di fissazione della comunicazione.

(3)

Gli adeguamenti delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (3), che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. È dunque necessario tenere conto degli abbandoni di quote verificatisi conformemente alla Comunicazione della Commissione (2006/C 234/04) del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (4).

(4)

L’adeguamento delle quote fissate all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 lascia impregiudicate le condizioni che disciplinano la concessione degli aiuti previsti al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (5) e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006.

(5)

Occorre pertanto modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(4)  GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

819 812

85 694

0

Repubblica ceca

454 862

Danimarca

420 746

Germania

3 655 456

42 360

Grecia

317 502

15 433

Spagna

903 843

98 845

Francia (metropolitana)

3 552 221

23 755

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

480 245

Irlanda

0

Italia

778 706

24 301

Lettonia

66 505

Lituania

103 010

 

Ungheria

401 684

164 736

Paesi Bassi

864 560

10 891

0

Austria

387 326

Polonia

1 671 926

32 056

Portogallo (continentale)

34 500

11 870

Regione autonoma delle Azzorre

9 953

Slovacchia

207 432

50 928

Slovenia

52 973

Finlandia

146 087

14 210

Svezia

325 700

Regno Unito

1 138 627

32 602

Totale

16 793 675

607 681


Top