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Document 32006R1320

    Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006 , recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

    GU L 243 del 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 312M del 22.11.2008, p. 119–132 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

    6.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 5 settembre 2006

    recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), abrogato dall’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a decorrere dal 1o gennaio 2007, continua tuttavia ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dello stesso regolamento (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1o gennaio 2007.

    (2)

    Per agevolare la transizione dal vigente regime di sostegno, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999, al regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, che riguarda il periodo di programmazione decorrente dal 1o gennaio 2007 (di seguito «nuovo periodo di programmazione»), è opportuno adottare disposizioni transitorie intese a prevenire ritardi o difficoltà nell’attuazione del sostegno allo sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio.

    (3)

    Il sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 riguarda il nuovo periodo di programmazione mentre il sostegno allo sviluppo rurale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 si riferisce al periodo di programmazione terminante il 31 dicembre 2006 (di seguito «periodo di programmazione attuale»). Deve operarsi una distinzione — in base alla fonte di finanziamento e alle relative norme di gestione finanziaria vigenti nel corso dell’attuale periodo di programmazione in forza degli articoli 35, 36 e 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 — tra il sostegno apportato dal FEAOG, sezione Garanzia, negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, in base a stanziamenti non dissociati per esercizio finanziario terminante il 15 ottobre 2006, e ogni altro sostegno del FEAOG, sezione Orientamento o sezione Garanzia, concesso a tutti gli Stati membri a norma degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3). In quest’ultimo caso, il termine finale di ammissibilità delle spese è fissato dalle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

    (4)

    Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia, relativo alla programmazione negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i pagamenti da effettuarsi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, nonché per i pagamenti da effettuarsi dopo la data del 31 dicembre 2006, ossia nel corso del nuovo periodo di programmazione a fronte di impegni assunti verso i beneficiari nel periodo di programmazione attuale.

    (5)

    Per ogni altro sostegno del FEAOG, sezioni Orientamento o Garanzia, in tutti gli Stati membri interessati, come previsto dagli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, data la sovrapposizione del periodo di programmazione attuale e del nuovo periodo di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese stabilito nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario, è opportuno adottare una serie di disposizioni transitorie riguardanti i principi generali e talune misure di sviluppo rurale, in particolare quelle che prevedono impegni pluriennali. Per le zone svantaggiate e le misure agroambientali, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dispone l’applicazione delle buone pratiche agronomiche previste nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto riguarda in particolare le misure agroambientali, l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5), autorizza gli Stati membri a prorogare gli impegni agroambientali ai fini dell’attuale periodo di programmazione.

    (6)

    È necessario garantire la transizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda la deroga relativa all’applicazione delle norme agricole comunitarie prevista all’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»).

    (7)

    Per migliorare l’attuazione delle misure agroambientali e delle misure relative al benessere degli animali nel nuovo periodo di programmazione, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione degli impegni agroambientali e degli impegni relativi al benessere degli animali assunti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 in nuovi impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché tali nuovi impegni siano vantaggiosi per l’ambiente e per il benessere degli animali.

    (8)

    È necessario stabilire norme transitorie specifiche per quanto riguarda le spese relative all’assistenza tecnica, in particolare alle valutazioni ex ante ed ex post per tutti i tipi di programmazione.

    (9)

    Occorre garantire la transizione al nuovo periodo di programmazione per talune misure che comprendono impegni pluriennali nei nuovi Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (6).

    (10)

    Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

    (11)

    Per l’individuazione delle misure di sviluppo rurale a cavallo tra i due periodi di programmazione, è opportuno predisporre una tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo.

    (12)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per agevolare la transizione dalla programmazione dello sviluppo rurale prevista dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

    b)

    «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:

    i)

    le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento, applicabili in tutti gli Stati membri e soggette al regolamento (CE) n. 1260/1999;

    ii)

    le misure relative all’iniziativa comunitaria Leader, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999;

    iii)

    le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, applicabili nei nuovi Stati membri e soggette agli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

    c)

    «nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;

    d)

    «periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006;

    e)

    «nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1o gennaio 2007;

    f)

    «impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;

    g)

    «pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;

    h)

    «impegni pluriennali», gli impegni relativi:

    i)

    alle seguenti misure: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, agro-ambiente, benessere degli animali, sostegno agli agricoltori per l’osservanza delle norme agricole, sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità alimentare, imboschimento di terreni agricoli, sostegno alle aziende di semisussistenza e sostegno per la costituzione di associazioni di produttori;

    ii)

    al sostegno mediante contributi in conto interessi, al sostegno mediante locazione finanziaria, nonché al sostegno apportato per l’insediamento dei giovani agricoltori nel caso in cui il premio unico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999 sia frazionato in varie rate, da pagare nel corso di un periodo massimo superiore a dodici mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999

    CAPO 1

    Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

    Articolo 3

    1.   I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7), soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.

    I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall’approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l’approvazione del programma.

    2.   Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

    Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.

    I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

    CAPO 2

    Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

    Sezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 4

    1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1o gennaio 2007 fino al termine finale d’ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale.

    Tuttavia, per i tipi particolari di misure e di sottomisure elencati nell’allegato I, gli Stati membri iniziano ad assumere impegni nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 dalla data in cui non vengono più assunti nuovi impegni per programmi attinenti all’attuale periodo di programmazione a norma del primo comma del presente paragrafo.

    Il disposto del secondo comma del presente paragrafo non si applica per la transizione dall’iniziativa comunitaria Leader all’asse Leader del nuovo periodo di programmazione se le strategie integrate di sviluppo locale attuate dai gruppi di azione locale, di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e selezionate per il nuovo periodo di programmazione, sono nuove e/o se il territorio rurale di cui trattasi non ha beneficiato dell’iniziativa comunitaria Leader.

    2.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8, le spese relative agli impegni assunti ai fini dell’attuale periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo la scadenza dell’ammissibilità delle spese per tale periodo, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

    Articolo 5

    1.   Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

    2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

    a)

    dal termine finale di ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

    b)

    da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

    I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

    Articolo 6

    1.   Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione.

    Tuttavia, se l’importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1o gennaio 2007, le spese ancora insolute per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.

    2.   Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 7

    1.   Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l’agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

    2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

    a)

    dal termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

    b)

    da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

    I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

    Articolo 8

    1.   Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoluti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:

    a)

    l’autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione;

    b)

    siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione.

    2.   Se i fondi previsti per l’attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.

    3.   Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.

    Sezione 2

    Norme specifiche per i nuovi Stati membri

    Articolo 9

    Per quanto riguarda l’osservanza delle norme agricole comunitarie ai sensi dell’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti, per impegni assunti nei confronti dei beneficiari entro il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione se sono specificatamente previste nel programma di sviluppo rurale di questo periodo.

    Articolo 10

    Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:

    a)

    servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all’articolo 33 octies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    b)

    complementi ai pagamenti diretti, di cui all’articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    c)

    complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all’articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    d)

    sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all’articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

    CAPO 3

    Disposizione specifica per le misure agroambientali e per il benessere degli animali

    Articolo 11

    Entro il termine finale d’esecuzione degli impegni assunti nell’ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impegni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché:

    a)

    la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l’ambiente e il benessere degli animali; e

    b)

    l’impegno preesistente risulti significativamente rafforzato.

    CAPO 4

    Spese per assistenza tecnica

    Sezione 1

    Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

    Articolo 12

    1.   Le spese relative alla valutazione ex ante del nuovo periodo di programmazione, prevista dall’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell’1 % previsto all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004.

    2.   Le spese relative alla valutazione ex post dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

    Sezione 2

    Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

    Articolo 13

    1.   Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (8), eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni ex post, agli audit e all’elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

    2.   Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.

    3.   Le spese relative alla valutazione ex post ai fini dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999

    Articolo 14

    Per le misure previste all’articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    Gli Stati membri provvedono a individuare chiaramente nell’ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo le operazioni transitorie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 16

    La tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo di programmazione è riportata nell’allegato II.

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

    (5)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

    (6)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

    (7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (8)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.


    ALLEGATO I

    I tipi di misure e sottomisure di sviluppo rurale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono i seguenti:

    formazione,

    insediamento di giovani agricoltori,

    prepensionamento (nuovi Stati membri),

    ricorso a servizi di consulenza (nuovi Stati membri),

    avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (tutti gli Stati membri); servizi di consulenza aziendale e divulgazione agricola (nuovi Stati membri),

    investimenti nelle aziende agricole,

    investimenti forestali,

    trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli,

    miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture agricole,

    azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e azioni di prevenzione,

    rispetto delle norme agricole comunitarie/applicazione delle norme agricole comunitarie (nuovi Stati membri) — diverse norme,

    sistemi di qualità alimentare (nuovi Stati membri) — diversi regimi,

    promozione dei prodotti di qualità da parte delle associazioni di produttori (nuovi Stati membri),

    aziende di semisussistenza (nuovi Stati membri),

    creazione di associazioni di produttori (nuovi Stati membri),

    aree soggette a restrizioni ambientali/indennità Natura 2000 (nuovi Stati membri),

    misure di protezione dell’ambiente connesse con l’agricoltura e con la silvicoltura,

    imboschimento di terreni agricoli (nuovi Stati membri),

    imboschimento di superfici non agricole,

    stabilità ecologica delle foreste,

    azioni di prevenzione e rispristino nel settore forestale/costruzioni di fasce tagliafuoco,

    diversificazione dell’attività fuori delle aziende,

    incentivazione di attività turistiche e artigianali,

    servizi di base — servizi vari,

    rinnovo, ammodernamento e sviluppo dei villaggi — vari tipi di operazioni,

    patrimonio rurale — vari tipi di operazioni,

    Leader — funzionamento dei gruppi di azione locale e vari tipi di operazioni nell’ambito delle strategie locali di sviluppo e della cooperazione (escluse le azioni di acquisizione di competenze e le animazioni).


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza tra le misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1698/2005

    Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999

    Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)

    Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)

    Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005

    Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

     

    Axe 1

    Formazione Articolo 9

    (c)

    113 e 128

    Articolo 20, lettera a), punto i), e articolo 21: formazione e informazione

    111

    Insediamento giovani agricoltori Articolo 8

    (b)

    112

    Articolo 20, lettera a), punto ii), e articolo 22: insediamento giovani agricoltori

    112

    Prepensionamento Articoli 10, 11 e 12

    (d)

    /

    Articolo 20, lettera a), punto iii), e articolo 23: prepensionamento

    113

    Utilizzo dei servizi di consulenza Articolo 21 quinquies

    (y)

    /

    Articolo 20, lettera a), punto iv), e articolo 24: utilizzo dei servizi di consulenza

    114

    Avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

    Articolo 33, terzo trattino

    Servizi di consulenza e di divulgazione agricola

    Articolo 33 octies

    (l)

    1303

    Articolo 20, lettera a), punto v), e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

    115

    Investimenti nelle aziende agricole

    Articoli da 4 a 7

    (a)

    111

    Articolo 20, lettera b), punto i), e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

    121

    Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori

    Articolo 30, paragrafo 1, secondo e quinto trattino

    (i)

    121

    124

    Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste

    122

    Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura

    (g)

    114

    Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

    Articoli da 25 a 28 e articolo 30, paragrafo 1, terzo e quarto trattino

    123

    (i)

    122

    Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità

    Articolo 33, quarto trattino

    (m)

    123

     

     

     

    Articolo 20, lettera b), punto iv), e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

    124

    Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali

    Articolo 33, primo, secondo, ottavo e nono trattino

    (j)

    1301

    Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: infrastrutture dei settori agricolo e forestale

    125

    (k)

    1302

    (q)

    1308

    (r)

    1309

    Strumenti per la ricostituzione del potenziale agricolo e la prevenzione

    Articolo 33, dodicesimo trattino

    (u)

    1313

    Articolo 20, lettera b), punto vi): ripristino del potenziale produttivo e misure di prevenzione

    126

    Applicazione delle norme

    Articoli 21 ter e 21 quater Rispetto delle norme

    Articolo 33 quaterdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter

    (x)

    /

    Articolo 20, lettera c), punto i), e articolo 31: adattamento alle norme

    131

    Sistemi di qualità alimentare

    Articoli 24 ter e 24 quater

    (z)

    /

    Articolo 20, lettera c), punto ii), e articolo 32: sistemi di qualità alimentare

    132

    Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione dei prodotti di qualità

    Articolo 24 quinquies

    (aa)

    /

    Articolo 20, lettera c), punto iii), e articolo 33: informazione e promozione

    133

    Agricoltura di semisussistenza

    Articolo 33 ter

    (ab)

    /

    Articolo 20, lettera d), punto i), e articolo 34: agricoltura di semisussistenza

    141

    Associazioni di produttori

    Articolo 33 quinquies

    (ac)

    /

    Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori

    142

     

    Asse 2

    Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna

    Articoli 13, 14, 15 e 18

    (e)

    /

    Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37: indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali

    211

    Pagamenti a favore delle zone svantaggiate; altre zone svantaggiate

    Articoli 13, 14, 15, 18 e 19

    (e)

    /

    Articolo 36, lettera a), punto ii), e articolo 37: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

    212

    Zone soggette a vincoli ambientali

    Articolo 16

    (e)

    /

    Articolo 36, lettera a), punto iii), e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

    213

    Agro-ambiente

    Articoli 22, 23 e 24

    (f)

    /

    Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali

    214

    Benessere degli animali

    (f)

    /

    Articolo 36, lettera a), punto v), e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali

    215

    Articoli 22, 23 e 24

    Tutela dell’ambiente in relazione al benessere degli animali

    Articolo 33, undicesimo trattino

    (t)

    1312

    Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura

    Articolo 33, undicesimo trattino

    (t)

    1312

    Articolo 36, lettera a), punto vi), e articolo 41: investimenti non produttivi

    216

    Imboschimento di terreni agricoli

    Articolo 31

    (h)

    /

    Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli

    221

     

     

     

    Articolo 36, lettera b), punto ii), e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali

    222

    Imboschimento di superfici non agricole

    Articolo 30, paragrafo 1, primo trattino

    (i)

    126

    Articolo 36, lettera b), punto iii), e articolo 45: primo imboschimento di superfici non agricole

    223

    Stabilità ecologica delle foreste

    Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino

    (i)

    127

    Articolo 36, lettera b), punto iv), e articolo 46: indennità Natura 2000

    224

    Stabilità ecologica delle foreste

    Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino

    (i)

    127

    Articolo 36, lettera b), punto v), e articolo 47: pagamenti silvoambientali

    225

    Ricostituzione e prevenzione nel settore forestale

    Articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino

    Fasce tagliafuoco Articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino

    (i)

    125

    Articolo 36, lettera b), punto vi), e articolo 48: ricostituzione e prevenzione nel settore forestale

    226

    Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale

    Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino

    Tutela dell’ambiente in relazione alla silvicoltura

    Articolo 33, undicesimo trattino

    (i)

    121

    Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49: investimenti non produttivi

    227

    (t)

    1312

     

    Asse 3

    Diversificazione

    Articolo 33, settimo trattino

    (p)

    1307

    Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53: diversificazione

    311

    Attività artigianali; ingegneria finanziaria

    (s)

    1311

    Articolo 52, lettera a), punto ii), e articolo 54: creazione e sviluppo di imprese

    312

    Articolo 33, decimo e tredicesimo trattino

    (v)

    1314

    Attività turistiche

    Articolo 33, decimo trattino

    (s)

    1310

    Articolo 52, lettera a), punto iii), e articolo 55: attività turistiche

    313

    Servizi essenziali

    Articolo 33, quinto trattino

    (n)

    1305

    Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56: servizi di base

    321

    Rinnovamento e miglioramento dei villaggi

    Articolo 33, sesto trattino

    (o)

    1306

    Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi

    322

    Protezione e tutela del patrimonio rurale

    Articolo 33, sesto trattino

    (o)

    1306

    Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

    323

     

     

     

    Articolo 52, lettera c), e articolo 58: formazione e informazione

    331

    Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali

    Articolo 33, quattordicesimo trattino

    (w)

    1305-11305-2

    Articolo 52, lettera d), e articolo 59: acquisizione di competenze, animazione e attuazione

    341

     

    Asse 4

    Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

    Articolo 33 septies

     

    Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locali

    41

    Azione 1: strategie locali

    Per la competitività: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 1

    411 Competitività

    Per la gestione dei terreni e l’ambiente: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 2

    412 Ambiente/gestione delle terre

    Per la diversificazione e la qualità della vita: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 3, più le categorie seguenti del regolamento (CE) n. 438/2001: da 161 a 164, 166, 167, da 171 a 174, da 22 a 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 e 36

    413 Qualità della vita/diversificazione

    Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

    Articolo 33 septies

    /

     

     

     

    Azione 2: cooperazione

     

    1305-3

    1305-4

    Articolo 63, lettera b): cooperazione

    421

    Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

    Articolo 33 septies

    /

     

     

     

    Azione 3: funzionamento dei gruppi di azione locale

     

    1305-1

    1305-2

    Articolo 63, lettera c): funzionamento dei gruppi di azione locale, animazione

    431

    Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

    Articolo 33 septies

    /

     

     

     

    Azione 3: reti

    /

    1305-5

    Articolo 66, paragrafo 3, e articolo 68: rete rurale nazionale

    511

    Assistenza tecnica

     

     

    Assistenza tecnica

     

    Assistenza tecnica

     

    da 411 a 415

    Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica

    511

    Articolo 49

    Norma n. 11 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000

    (ad)

     

    Articolo 66, paragrafo 3: reti nazionali

    511

    Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999

     

     

    Misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005

     

    Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale

    Articolo 2, quarto trattino

    /

    /

    Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali

    214

    Avviamento di associazioni di produttori Articolo 2, settimo trattino

    /

    /

    Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori

    142

    Silvicoltura

    Articolo 2, quattordicesimo trattino

    /

    /

    Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli

    221


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

    (2)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

    (3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


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