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Document 32006R1319
Commission Regulation (EC) No 1319/2006 of 5 September 2006 on the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat (Codified version)
Regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006 , relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006 , relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine (Versione codificata)
GU L 243 del 6.9.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 667–671
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32088R1249
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31979R2806 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1319R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32008R0834 | modifica | articolo 1.1 | 01/09/2008 | |
Repealed by | 32008R1249 |
6.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche fra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74 (2) è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione del suddetto regolamento; per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all’attuazione dell’organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri. |
(3) |
L’applicazione delle misure di intervento previste dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un’esatta conoscenza del mercato. Per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (4). Per quanto riguarda i prezzi dei suinetti, è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato, in particolare per avere un’immagine fedele della situazione del mercato, nonché per la preparazione tempestiva delle misure di intervento. |
(4) |
Determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione; è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini un’anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione. È quindi opportuno sostituire la quotazione o le quotazioni mancanti con l’ultima quotazione disponibile; tuttavia, il ricorso all’ultima quotazione disponibile non è più possibile, decorso un determinato periodo di tempo senza quotazioni che lascia supporre una situazione anormale sul mercato. |
(5) |
Per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:
a) |
le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006; |
b) |
le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg. |
2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (5).
Articolo 3
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:
a) |
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi; |
b) |
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. |
Articolo 4
La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3574/86 (GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9).
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.
(5) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2806/79 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva e primo trattino |
Articolo 2 |
Articolo 2, secondo trattino |
— |
Articoli 3 e 4 |
Articoli 3 e 4 |
Articolo 5 |
— |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Allegato I |
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Allegato II |