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Document 32006R0635

Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006 , che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 112 del 26.4.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 377–377 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/635/oj

26.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/9


REGOLAMENTO (CE) N. 635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 39, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), ha raccolto in un testo unico la legislazione riguardante la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. All’articolo 17, essa recepisce le norme essenziali del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (2), e le modifica conferendo ai beneficiari del diritto di rimanere uno statuto più privilegiato, attraverso il diritto di soggiorno permanente.

(2)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1251/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1251/70 è abrogato con effetto dal 30 aprile 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.


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