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Document 32006R0593

    Regolamento (CE) n. 593/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

    GU L 104 del 13.4.2006, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/593/oj

    13.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 593/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 12 aprile 2006

    recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

    (2)

    A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

    (3)

    A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Nell’ambito della gara n. 5/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

    L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

    2.   La vendita verte su un quantitativo di 678 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:

    a)

    una partita numerata 40/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    b)

    una partita numerata 41/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    c)

    una partita numerata 42/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    d)

    una partita numerata 43/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    e)

    una partita numerata 44/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    f)

    una partita numerata 45/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    g)

    una partita numerata 46/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    h)

    una partita numerata 47/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    i)

    una partita numerata 48/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    j)

    una partita numerata 49/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    k)

    una partita numerata 50/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    l)

    una partita numerata 51/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    m)

    una partita numerata 52/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

    n)

    una partita numerata 53/2006 CE di un quantitativo di 28 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    3.   Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

    4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 2

    La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

    Articolo 3

    1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

    2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 5/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

    3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2006.

    Articolo 4

    1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

    a)

    la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    b)

    il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c)

    l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

    d)

    una dichiarazione con cui il concorrente:

    i)

    rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

    ii)

    accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

    iii)

    riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

    Articolo 5

    Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

    Articolo 6

    Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

    Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

    Articolo 7

    1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

    a)

    avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

    b)

    procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

    2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

    (3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Stato membro e numero della partita

    Ubicazione

    Numero delle cisterne

    Quantitativo d’alcole espresso in hl

    (100 % vol)

    Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999

    (articoli)

    Tipo di alcole

    Spagna

    Partita n. 40/2006 CE

    Tarancón

    A-5

    24 943

    30

    Greggio

    A-6

    15 367

    30

    Greggio

    D-1

    9 690

    30

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Spagna

    Partita n. 41/2006 CE

    Tarancón

    B-2

    12 384

    30

    Greggio

    B-8

    22 838

    30

    Greggio

    D-1

    14 778

    30

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Spagna

    Partita n. 42/2006 CE

    Tarancón

    B-5

    24 754

    27 + 28

    Greggio

    B-6

    24 170

    27

    Greggio

    C-1

    1 076

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Spagna

    Partita n. 43/2006 CE

    Tomelloso

    1

    46 476

    27

    Greggio

    5

    3 524

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Spagna

    Partita n. 44/2006 CE

    Tomelloso

    5

    50 000

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    France

    Partita n. 45/2006 CE

    Deulep — PSL

    F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

    B2

    43 430

    27

    Greggio

    B2B

    810

    27

    Greggio

    Deulep

    Bld Chanzy

    F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

    506

    5 760

    30

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Francia

    Partita n. 46/2006 CE

    Viniflhor — Port-La-Nouvelle

    Entrepôt d’alcool

    Av. Adolphe Turrel, BP 62

    F-11210 Port-La-Nouvelle

    7

    1 435

    28

    Greggio

    1

    48 565

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Francia

    Partita n. 47/2006 CE

    Viniflhor — Longuefuye

    F-53200 Longuefuye

    1

    9 755

    28

    Greggio

    2

    22 700

    27

    Greggio

    1

    12 780

    30

    Greggio

    21

    4 765

    28

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Francia

    Partita n. 48/2006 CE

    Viniflhor — Port-La-Nouvelle

    Entrepôt d’alcool

    Av. Adolphe Turrel, BP 62

    F-11210 Port-La-Nouvelle

    10

    8 060

    27

    Greggio

    7

    2 705

    28

    Greggio

    7

    17 155

    30

    Greggio

    8

    22 080

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Italia

    Partita n. 49/2006 CE

    Bertoliono — Partinico (PA)

    34A-33A-15A-22A

    26 080

    27 + 30

    Greggio

    Trapas — Petrosino (TP)

    7A-8A-24A

    9 255

    30

    Greggio

    Enodistil — Alcamo (TP)

    22A

    3 100

    30

    Greggio

    S.V.M. — Sciacca (AG)

    35A-36A-38A-39A-40A-44A

    1 690

    27

    Greggio

    GE.DIS — Marsala (TP)

    17A-18A-10B-12B

    9 875

    27 + 30

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Italia

    Partita n. 50/2006 CE

    Bonollo — Paduni-Anagni (FR)

    16A-31A

    21 024,23

    27 + 30

    Greggio

    Bonollo — Torrita di Siena (SI)

    5C-6C-7C-8C-14C-15C-18C-25C-27C

    4 155,77

    27 + 30

    Greggio

    Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)

    8A

    1 900

    27

    Greggio

    Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

    1A-6A

    22 920

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Italia

    Partita n. 51/2006 CE

    S.V.A. — Ortona (CH)

    14A-20A

    2 500

    27

    Greggio

    D’Auria — Ortona (CH)

    66A-67A-74A-79A

    8 000

    27

    Greggio

    Balice — San Basilio Mottola (TA)

    2A

    1 800

    27

    Greggio

    Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

    34A-55A

    9 500

    27

    Greggio

    De Luca — Novoli (LE)

    15A

    6 500

    27

    Greggio

    Caviro — Carapelle (FG)

    2C

    7 200

    30

    Greggio

    Di Lorenzo — Ponte Nuovo di Torgiano (PG)

    1B-2B-7B-3B

    14 500

    27 + 30

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Italia

    Partita n. 52/2006 CE

    Caviro — Faenza (RA)

    4A-10A-12A-18A-15A

    18 000

    27 + 30

    Greggio

    Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

    1A-6A

    3 080

    27

    Greggio

    Dister — Faenza (RA)

    121A-122A

    7 436,58

    27 + 30

    Greggio

    I.C.V. — Borgoricco (PD)

    5A

    2 183,42

    27

    Greggio

    Tampieri — Faenza (RA)

    4A-9A-10A

    1 300

    27

    Greggio

    Villapana — Faenza (RA)

    7A-8A

    12 000

    27

    Greggio

    Cipriani — Chizzola di Ala (TN)

    23A-33A

    6 000

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    50 000

     

     

    Ungheria

    Partita n. 53/2006 CE

    Arany Kapu Rt.

    Kunfehértó, IV.

    Körzet 6.

    H-6413

    E-3

    1 340,7515

    27

    Greggio

    E-4

    1 352,1015

    27

    Greggio

    S-44

    1 982,2883

    27

    Greggio

    Miskolci Likőrgyár Rt.

    3527 Miskolc, Vitéz u. 13.

    Hrsz.: 4686/5, 4686/2

    I/3

    127,3955

    27

    Greggio

    I/4

    133,5340

    27

    Greggio

    I/5

    133,7691

    27

    Greggio

    I/6

    136,0673

    27

    Greggio

    I/7

    133,8871

    27

    Greggio

    I/8

    133,4023

    27

    Greggio

    I/9

    128,8093

    27

    Greggio

    I/10

    136,2838

    27

    Greggio

    I/11

    123,9665

    27

    Greggio

    I/12

    136,2838

    27

    Greggio

    III/31

    117,0742

    27

    Greggio

    III/32

    134,0073

    27

    Greggio

    III/33

    131,8566

    27

    Greggio

    III/34

    133,4854

    27

    Greggio

    Tokaj Kereskedőház Rt.

    3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1

    2214440

    4 802,7446

    27

    Greggio

    2214450

    4 909,3598

    27

    Greggio

    Tokaj Kereskedőház Rt.

    3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202

    SZ/I

    1 826,5187

    27

    Greggio

    SZ/II

    1 837,4081

    27

    Greggio

    SZ/III

    1 777,4340

    27

    Greggio

    Tartalékgazdálkodási Kht.

    5130 Jászapáti, Tanya

    Hrsz.: 266

    007

    4 760,3785

    27

    Greggio

    008

    2 143,0620

    27

    Greggio

     

    Totale

     

    28 571,8692

     

     


    ALLEGATO II

    Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

    Onivins-Libourne—

    FEGA—

    AGEA—

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal—


    ALLEGATO III

    Indirizzo di cui all’articolo 5

    Commissione europea

    Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

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