Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0120

    Direttiva 2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006 , che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 330 del 28.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 362–363 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32013R0168

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/120/oj

    28.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/16


    DIRETTIVA 2006/120/CE DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 2006

    che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

    vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2005/30/CE della Commissione contiene alcuni errori che vanno corretti.

    (2)

    È necessario chiarire che, con effetto retroattivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/30/CE riguarda convertitori catalitici di ricambio nuovi, che sono conformi alla direttiva 97/24/CE modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

    (3)

    Occorre inoltre apportare correzioni redazionali all’allegato I della direttiva 2005/30/CE.

    (4)

    Inoltre, è necessario aggiungere una nuova disposizione che specifichi che, dopo un certo periodo transitorio, sono vietate la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2005/30/CE.

    (5)

    Occorre pertanto rettificare e modificare la direttiva 2005/30/CE di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2005/30/CE è rettificata come segue:

    1)

    l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    «1.   Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio, conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono:

    a)

    rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né

    b)

    vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»;

    2)

    nell’allegato I, «allegato VI, punto 5» è sostituito da «allegato VI, punto 4 bis» nell’intero testo.

    Articolo 2

    Nella direttiva 2005/30/CE, articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri rifiutano la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva.»

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7).

    (2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, p. 17).


    Top