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Document 32006D0685

    2006/685/CE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2006 , recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 4363] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 142M del 5.6.2007, p. 274–279 (MT)
    GU L 282 del 13.10.2006, p. 44–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/685/oj

    13.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2006

    recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

    [notificata con il numero C(2006) 4363]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/685/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. Tali programmi sono intesi ad autorizzare lo Stato membro ad avviare successivamente le procedure per una zona o azienda situata in una zona non riconosciuta, ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situate in una zona non riconosciuta, per quanto concerne una o più delle malattie dei pesci, setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

    (2)

    Con lettera del 22 novembre 2005, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da attuare nella zona Bacino del torrente Taverone. La domanda presentata risulta conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

    (3)

    Con lettera del 2 febbraio 2006, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da attuare nella zona Valle Sessera. La domanda presentata risulta conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

    (4)

    Con lettera del 21 febbraio 2006, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da attuare nella zona della valle del torrente Bondo. La domanda presentata risulta conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

    (5)

    Con lettera del 22 maggio 2006, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da attuare nella zona Fosso Melga. La domanda presentata risulta conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

    (6)

    Il programma applicabile all’intero territorio di Cipro è stato ultimato. Esso dev’essere perciò depennato dall’allegato I della decisione 2003/634/CE.

    (7)

    È stato ultimato il programma applicabile all'Azienda agricola Bassan Antonio nella regione Veneto. Esso pertanto dev’essere depennato dall’allegato II della decisione 2003/634/CE.

    (8)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2003/634/CE.

    (9)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

    1)

    l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

    2)

    l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

    1.   DANIMARCA

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

    il bacino idrografico di FISKEBÆK Å,

    tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup Å, Gudenåen e Grejs Å,

    la DANIMARCA INSULARE.

    2.   GERMANIA

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

    una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD.

    3.   ITALIA

    3.1.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001, COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

    Zona Provincia di Bolzano:

    la zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

    La zona include la parte superiore della ZONA VAL D’ADIGE, ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

    (NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL D’ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un’unica unità epidemiologica.)

    3.2.

    I PROGRAMMI PRESENTATI DALL’ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

     

    Zona Val di Sole e Val di Non:

    il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

     

    Zona Val d’Adige, parte inferiore:

    i bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano fino alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

    (NB: La parte superiore della ZONA VAL D’ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un’unica unità epidemiologica.)

     

    Zona Torrente Arnò:

    il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

     

    Zona Val Banale:

    il bacino idrografico che si estende dal corso d’acqua Ambies alla diga idroelettrica.

     

    Zona Varone:

    il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del corso d’acqua Magnone alla cascata.

     

    Zona Alto e Basso Chiese:

    il bacino idrografico che si estende dal fiume Chiese dalla sorgente alla diga Condino, esclusi i bacini idrografici dei torrenti Adanà e Palvico.

     

    Zona Torrente Palvico:

    dal bacino idrografico del torrente Palvico alla diga in calcestruzzo e pietra.

    3.3.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

    Zona Torrente Astico:

    il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

    La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

    3.4.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

    Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo.

    3.5.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 23 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

    Zona valle del Torrente Venina:

    il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

    ad ovest: valle di Livrio,

    a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta,

    ad est: valli di Armisa e Armisola.

    3.6.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

    Zona Valle di Tosi:

    il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il paese di Raggioli.

    3.7.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 22 NOVEMBRE 2005, CHE COMPRENDE:

    Bacino del Torrente Taverone:

    il bacino idrografico del torrente Taverone dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda Il Giardino.

    3.8.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE PIEMONTE IL 2 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

    Zona Valle Sessera:

    il bacino idrografico del fiume Sessera dalle sorgenti alla diga “Ponte Granero” nel comune di Coggiola.

    3.9.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 21 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

    Zona Valle del Torrente Bondo:

    il bacino idrografico del fiume Bondo dalle sorgenti alla diga di Vesio.

    3.10.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 22 MAGGIO 2006, CHE COMPRENDE:

    Zona Fosso Melga — Bagolino:

    il bacino idrografico del fiume Fosso Melga dalle sorgenti alla diga in cui il Fosso Melga scarica le acque nel fiume Caffaro.

    4.   FINLANDIA

    4.1.

    IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L’INDENNITÀ DALLA VHS (1), COMPRENDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 27 MARZO E 4 GIUGNO 2002, DEL 12 MARZO, 12 GIUGNO E 20 OTTOBRE 2003 E DEL 17 MAGGIO 2005, CHE COMPRENDE:

    tutte le zone costiere della FINLANDIA che attuano misure specifiche di eradicazione:

    la provincia di Åland,

    l’area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

    l’area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.


    (1)  La decisione 2005/770/CE pone termine al programma per quanto riguarda l’IHN, per la quale è stata concessa la qualifica di zona riconosciuta.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

    1.   ITALIA

    1.1.

    IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

    aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

    Azienda Vidotti Giulio S.n.c., Sutrio.»


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