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Document 32006D0335
2006/335/EC: Commission Decision of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of 16 genetically modified varieties of maize with the genetic modification MON 810 listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC (notified under document number C(2006) 1795)
2006/335/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 maggio 2006 , che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l’impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1795]
2006/335/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 maggio 2006 , che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l’impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1795]
GU L 124 del 11.5.2006, pp. 26–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, pp. 689–691
(MT)
In force
11.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l’impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 1795]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2006/335/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, il 17 settembre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di diciassette varietà di mais geneticamente modificato derivate dall’organismo geneticamente modificato MON 810 come tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2). |
(2) |
Secondo l’articolo 16, paragrafo 1, della suddetta direttiva gli Stati membri garantiscono che, a partire dalla pubblicazione di cui all’articolo 17, le sementi delle varietà accettate secondo la direttiva oppure secondo i principi corrispondenti a quelli della direttiva non sono soggette a limitazione della commercializzazione connesse alla varietà. |
(3) |
Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, della suddetta direttiva, le varietà geneticamente modificate sono incluse nel catalogo nazionale solo dopo che ne è stata autorizzata la commercializzazione in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), sostituita dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che prevede la valutazione dei rischi per la salute umana e l’ambiente degli organismi geneticamente modificati. |
(4) |
La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (5), autorizza l'immissione in commercio del prodotto. Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto. |
(5) |
Il 31 marzo 2005 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica di Polonia la richiesta di vietare, sulla base dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE l’impiego e la commercializzazione delle sementi di diciassette varietà di mais geneticamente modificato MON 810. Il 24 giugno 2005 è stata inviata una richiesta modificata, specificante che la base è costituita dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera b). Il 9 dicembre 2005 la Polonia ha informato la Commissione che la richiesta non riguarda la varietà Novelis menzionata nella richiesta iniziale e ha precisato che, per le altre varietà, la richiesta riguarda un periodo di tempo illimitato. |
(6) |
Dalle informazioni disponibili sulle sedici varietà in questione risulta che esse non sono adatte alla coltivazione in nessuna parte della Polonia, a causa della classe di maturità troppo elevata, corrispondente a un indice FAO pari o superiore a 350 o equivalente classe di maturità. I fattori climatici e agricoli in questione costituiscono un ostacolo permanente alla coltivazione di tali varietà in Polonia. |
(7) |
Tenuto conto delle circostanze appena descritte, la richiesta della Repubblica di Polonia va accolta sulla base dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), per le sedici varietà di mais geneticamente modificato in questione. |
(8) |
Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE, la Polonia è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell’autorizzazione concessa dalla presente decisione. |
(9) |
La Repubblica di Polonia ha presentato una richiesta analoga riguardante varietà di mais non modificato geneticamente. Poiché tali richieste sono gestite con un'altra procedura esse saranno oggetto di un’altra decisione. |
(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica di Polonia è autorizzata a vietare l’impiego, in tutto il suo territorio, delle sedici varietà di mais geneticamente modificato elencate nel tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri, la Repubblica di Polonia notifica alla Commissione la data a partire dalla quale si avvale dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOUU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 232 A del 17.9.2004, pag. 1.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15.
(4) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(5) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32.
ALLEGATO
1. |
Aliacan BT |
2. |
Aristis BT |
3. |
Bolsa |
4. |
Campero BT |
5. |
Cuartal BT |
6. |
DK 513 |
7. |
DKC6550 |
8. |
DKC6575 |
9. |
Elgina |
10. |
Gambier BT |
11. |
Jaral BT |
12. |
Lévina |
13. |
Olimpica |
14. |
PR32P76 |
15. |
PR33P67 |
16. |
Protect |