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Document 32005R1322

Regolamento (CE) n. 1322/2005 della Commissione, dell’11 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

GU L 210 del 12.8.2005, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1322/oj

12.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(2)

Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1583/2004 della Commissione, del 9 settembre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi (3).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

399,16 EUR/tonnellata netta per le uve secche non trasformate;

b)

542,70 EUR/tonnellata netta per i fichi secchi non trasformati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).

(3)  GU L 289 del 10.9.2004, pag. 58.


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