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Document 32005R1316
Commission Regulation (EC) No 1316/2005 of 11 August 2005 fixing the maximum export refund for white sugar to certain third countries for the 2nd partial invitation to tender issued within the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1138/2005
Regolamento (CE) n. 1316/2005 della Commissione, dell'11 agosto 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 2a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
Regolamento (CE) n. 1316/2005 della Commissione, dell'11 agosto 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 2a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
GU L 210 del 12.8.2005, p. 7–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 2a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 2a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,841 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.