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Document 32005R0077
Commission Regulation (EC) No 77/2005 of 13 January 2005 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
GU L 16 del 20.1.2005, pp. 3–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 275M del 6.10.2006, pp. 19–58
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 4 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 3 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 7 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 5 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 10 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 1 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 2 | 09/02/2005 | |
| Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 9 | 09/02/2005 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32005R0077R(01) | (DE) | |||
| Implicitly repealed by | 32009R0987 | 01/05/2010 |
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 77/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista. |
|
(2) |
Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competente che designano le autorità responsabili per l’attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario. |
|
(3) |
L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità dell’articolo 94 e dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72. |
|
(4) |
È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005.
Per la Commissione
Vladimir ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
1)
L’allegato 1 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
b) |
La sezione «P. MALTA» è sostituita dalla seguente: «P. MALTA
|
|
c) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue: Il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2)
L’allegato 2 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue:
|
|
b) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:
|
|
c) |
La sezione «E. ESTONIA» è modificata come segue: Il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
|
d) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:
|
|
e) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:
|
|
f) |
La sezione «J. ITALIA» è sostituita dalla seguente: «J. ITALIA
|
|
g) |
La sezione «M. LITHUANIA» è modificata come segue: Il punto 6 è sostituito dal seguente:
|
|
h) |
La sezione «S. POLAND» è modificata come segue:
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|
i) |
La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue: Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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|
j) |
La sezione «V. SLOVAKIA» è sostituita dalla seguente:
|
|
k) |
La sezione «X. SWEDEN» è modificata come segue:
|
3.
L’allegato 3 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue: Al punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
|
b) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue: Il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
|
c) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA
|
|
d) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: Il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
|
e) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: Al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue: Il punto 6 è sostituito dal seguente:
|
|
g) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:
|
|
h) |
La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue: Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
|
i) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo: «V. SLOVACCHIA
|
4.
L’allegato 4 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue: Al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
b) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dal seguente testo: «E. ESTONIA
|
|
c) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: Il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
|
d) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
e) |
La sezione «H. FRANCIA» è sostituita dalla seguente: «H. FRANCIA Per l’insieme dei settori e dei rischi:
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|
f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue: I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
g) |
La sezione «S. POLONIA» è sostituita dalla seguente: «S. POLONIA
|
|
h) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «V. SLOVACCHIA
|
|
i) |
La sezione «X. SVEZIA» è sostituita dal seguente testo: «X. SVEZIA
|
5.
L’allegato 5 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «9. BELGIO — ITALIA» è modificata come segue: È aggiunta la seguente lettera f):
|
|
b) |
La sezione «102. ESTONIA — PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente: «102. ESTONIA — PAESI BASSI Nulla.»; |
|
c) |
La sezione «82. GERMANIA — PAESI BASSI» è modificata come segue: Le lettere g) e h) sono sostituite dal testo seguente:
|
|
d) |
La sezione «87. GERMANIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «87. GERMANIA — SLOVACCHIA Nulla.»; |
|
e) |
La sezione «126. GRECIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «126. GRECIA — SLOVACCHIA Senza oggetto.»; |
|
f) |
La sezione «144. SPAGNA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «144. SPAGNA — SLOVACCHIA Nulla.»; |
|
g) |
La sezione «242. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «242. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA Nulla.»; |
|
h) |
La sezione «276. AUSTRIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «276. AUSTRIA — SLOVACCHIA Nulla.». |
6.
L’allegato 7 è modificato come segue:La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo:
|
«V. |
SLOVACCHIA: Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia) Bratislava. Štátna pokladnica (Erario dello Stato) Bratislava.» |
7.
L’allegato 9 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite in conformità della legge sull’assicurazione sanitaria, della legge sull’organizzazione dei servizi sanitari e dell’articolo 12 della legge sull’assistenza sociale (fornitura di protesi, apparecchi di ortopedia e altri)»; |
|
b) |
La sezione «F. GRECIA» è sostituita dalla seguente: «F. GRECIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito da Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)].». |
8.
L’allegato 10 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA
|
|
b) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:
|
|
c) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
d) |
La sezione «H. FRANCIA» è modificata come segue:
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|
e) |
La sezione «J. ITALIA» è modificata come segue: Il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
|
f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue:
|
|
g) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:
|
|
h) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue:
|
|
i) |
La sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:
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