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Document 32005E0796

Azione comune 2005/796/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa al mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

GU L 300 del 17.11.2005, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 12–12 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/796/oj

17.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/64


AZIONE COMUNE 2005/796/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa al mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2003, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/873/PESC che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (1). Il 28 giugno 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/534/PESC (2) che proroga tale mandato e modifica l’azione comune 2003/873/PESC.

(2)

Il 28 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/587/PESC (3) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente fino al 28 febbraio 2006.

(3)

Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC (4) sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COOPS), che attribuisce un ruolo specifico al rappresentante speciale dell’Unione europea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il mandato di quest’ultimo.

(4)

Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2003/873/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«e)

l’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.»;

2)

all’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera:

«m)

fornire un orientamento, se del caso, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia EUPOL COOPS.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 46.

(2)  GU L 234 del 3.7.2004, pag. 18.

(3)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 99.

(4)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.


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