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Document 32005D0948

2005/948/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

GU L 345 del 28.12.2005, pp. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, pp. 307–308 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/948/oj

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28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2005/948/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l’accordo bilaterale in vigore sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che introduce una serie di adeguamenti nei limiti quantitativi.

(2)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

(3)

È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2006, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (di seguito «l’accordo»).

Articolo 2

L’accordo verrà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione ufficiale e fatta salva l’applicazione reciproca provvisoria dell’accordo da parte della Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1o gennaio 2006.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'accordo, il contingente per il 2006 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2005.

2.   La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa secondo le procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2005 (GU L 236 del 13.9.2005, pag. 3).


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Egregio signore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004 (di seguito «l’accordo»).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2005, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1 del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.».

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2006 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2005 precisati nello scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004.

3.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le norme dell’OMC verranno applicati a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

4.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2006, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell’Unione europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2006

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

6 000

3

tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 672

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 550

7

M pezzi

1 252

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

329

22

tonnellate

524

23

tonnellate

255

39

tonnellate

241

Gruppo IIB

12

M paia

5 959

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 569

16

M pezzi

186

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

83

tonnellate

184

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 309

37

tonnellate

463

50

tonnellate

207

Gruppo IIIB

67

tonnellate

356

74

M pezzi

377

90

tonnellate

208

Gruppo IV

115

tonnellate

95

117

tonnellate

2 100

118

tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi»

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A partire dal 1o gennaio 2006

4

1 000 pezzi

5 055

5

1 000 pezzi

7 047

6

1 000 pezzi

9 398

7

1 000 pezzi

7 054

8

1 000 pezzi

2 402

12

1 000 pezzi

4 749

13

1 000 pezzi

744

15

1 000 pezzi

4 120

16

1 000 pezzi

839

21

1 000 pezzi

2 741

24

1 000 pezzi

706

26/27

1 000 pezzi

3 434

29

1 000 pezzi

1 392

73

1 000 pezzi

5 337

83

tonnellate

709

74

1 000 pezzi

931 »

Egregio signore

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004 (di seguito “l’accordo”).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2005, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1 del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.”

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2006 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2005 precisati nello scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004.

3.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all’OMC.

4.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2006, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia


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