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Document 32004R2270

Regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

GU L 396 del 31.12.2004, p. 4–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2270/oj

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 396/4


REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio deve stabilire, sulla scorta, tra l'altro, dei pareri scientifici disponibili, le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio decide in merito alla fissazione delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in merito alla loro ripartizione conformemente a criteri prestabiliti.

(3)

Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito a determinanti stock ittici che vivono in acque profonde la loro cattura è effettuata in condizioni non sostenibili e occorrerebbe ridurre le possibilità di pesca di tali specie pelagiche per garantirne la sostenibilità.

(4)

Il CIEM ha inoltre affermato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Da fonti scientifiche emerge inoltre che lo stock di pesce di specchio atlantico è altamente depauperato nella zona VI e sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. Appare pertanto opportuno vietare la pesca di specchio atlantico in queste zone.

(5)

La Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca nell’Atlantico nordorientale che ha raccomandato una limitazione dello sforzo di pesca esercitato per la cattura di talune specie pelagiche. È quindi opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, occorrerebbe stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(7)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(8)

I pareri scientifici del CIEM sulla maggior parte delle specie pelagiche raccomandano una riduzione dello sforzo di pesca. In assenza di misure specifiche che limitano l'attività dei pescherecci che operano in acque profonde, è opportuno pertanto adattare lo sforzo disponibile adeguando la potenza e la capacità della flotta da pesca alturiera coerentemente con i pareri scientifici.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (3), e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (4).

(10)

L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (5), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), al regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (7), al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (8), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9) e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (10).

(11)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2005. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in certe acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (11).

2.   La definizione delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Utilizzo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell'allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4 e 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

i quantitativi detratti a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

Il primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1.   Le zone di protezione dello specchio atlantico sono le seguenti:

a)

la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 8° 30′ W

 

56° 23′ N, 8° 30′ W

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

b)

la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 30′ N, 15° 49′ W

 

53° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 15° 49′ W

c)

la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 00′ N, 13° 51′ W

 

55° 00′ N, 10° 37′ W

 

54° 15′ N, 10° 37′ W

 

53° 30′ N, 11° 50′ W

 

53° 30′ N, 13° 51′ W

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano adeguatamente controllate dai centri di controllo della pesca (CCP), che dispongono di un sistema atto a individuare e registrare l'entrata e il transito delle navi nelle zone di cui al paragrafo 1 e l'uscita dalle stesse.

3.   Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una delle zone di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di specchio atlantico né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di quell'uscita in mare a meno che:

tutti gli attrezzi che si trovano a bordo siano assicurati e sistemati durante il transito alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93;

la velocità media durante il transito sia di almeno 8 nodi.

Articolo 8

Limitazione dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all'allegato I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(6)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

(7)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(8)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(9)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(10)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30).

(11)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.


ALLEGATO

Parte 1

Definizione di specie e gruppi di specie

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Denominazione comune

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Argentina

Argentina silus

Berici

Beryx spp.

Brosmio

Brosme brosme

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra

Molva dypterygia

Molva

Molva molva

Musdee

Phycis blennoides

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

I riferimenti a «squali pelagici» devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: centroscimno (Centroscymnus coelolepis), sagrì (Centrophorus squamosus), palombo (Deania calceus), zigrino (Dalatias licha), pesce diavolo (Etmopterus princeps), pesce diavolo (Etmopterus spinax), sagrì nero (Centroscyllium fabricii), centroforo (Centrophorus granulosus), boccanera (Galeus melastomus), gattuccio islandese (Galeus murinus), gattucci (Apristuris spp.)

Parte 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

161

 

Spagna

767

 

Estonia

10

 

Francia

2 775

 

Irlanda

448

 

Lituania

10

 

Polonia

10

 

Portogallo

1 044

 

Regno Unito

1 538

 

CE

6 763

 


Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque internazionali)

Portogallo

14

 

CE

14

 


Specie

:

Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorum

Zona

:

XII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

169

 

Francia

54

 

Irlanda

10

 

Regno Unito

10

 

CE

243

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

10

 

Francia

10

 

Regno Unito

10

 

CE

30

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

35

Spagna

173

Estonia

17

Francia

2 433

Irlanda

87

Lettonia

113

Lituania

1

Polonia

1

Regno Unito

173

Altri (1)

9

CE

3 042


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

13

 

Francia

31

 

Portogallo

3 956

 

CE

4 000

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

CCEAF 34.1.2. (Acque comunitarie e acque internazionali)

Portogallo

4 285

 

CE

4 285

 


Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

74

 

Francia

20

 

Irlanda

10

 

Portogallo

214

 

Regno Unito

10

 

CE

328

 


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

I, II, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

10

Francia

10

Regno Unito

10

Altri (2)

5

CE

35


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

20

 

Svezia

10

 

Germania

10

 

CE

40

 


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

IV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

85

Germania

26

Francia

60

Svezia

9

Regno Unito

128

Altri (3)

9

CE

317


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

9

Spagna

29

Francia

353

Irlanda

34

Regno Unito

170

Altri (4)

9

CE

604


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

2

 

Germania

2

 

Francia

14

 

Regno Unito

2

 

CE

20

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

1 504

 

Germania

9

 

Svezia

77

 

CE

1 590

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

9

Estonia

73

Spagna

74

Francia

3 736

Irlanda

294

Lettonia

32

Lituania

131

Polonia

676

Regno Unito

219

Altri (5)

9

CE

5 253


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

47

 

Spagna

5 165

 

Francia

238

 

Irlanda

10

 

Regno Unito

21

 

Lettonia

83

 

Lituania

10

 

Polonia

1 616

 

CE

7 190

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

10

 

Francia

58

 

Irlanda

10

 

Regno Unito

10

 

CE

88

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

9

Francia

866

Irlanda

255

Regno Unito

9

Altri (6)

9

CE

1 148


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

10

 

Francia

52

 

Irlanda

14

 

Portogallo

16

 

Regno Unito

10

 

CE

102

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

II, IV, V (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

9

Germania

9

Francia

52

Irlanda

9

Regno Unito

31

Altri (7)

9

CE

119


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

10

 

Germania

5

 

Svezia

10

 

CE

25

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

33

Estonia

5

Spagna

104

Francia

2 371

Irlanda

9

Lituania

2

Polonia

1

Regno Unito

603

Altri (8)

9

CE

3 137


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

238

Francia

12

Irlanda

9

Regno Unito

30

Altri (9)

9

CE

298


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

IX (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

850

 

Portogallo

230

 

CE

1 080

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

10

 

Portogallo

1 116

 

Regno Unito

10

 

CE

1 136

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

10

 

Francia

10

 

Regno Unito

16

 

CE

36

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

10

 

Spagna

588

 

Francia

356

 

Irlanda

260

 

Regno Unito

814

 

CE

2 028

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

VIII, IX (Acque comunitarie e acque internazionali)

Spagna

242

 

Francia

15

 

Portogallo

10

 

CE

267

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

X, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Francia

10

 

Portogallo

43

 

Regno Unito

10

 

CE

63

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.


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