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Document 32004R2028
Council Regulation (EC, Euratom) No 2028/2004 of 16 November 2004 amending Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources
Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunit`
Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunit`
GU L 153M del 7.6.2006, p. 162–168
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352 del 27.11.2004, p. 1–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0609
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 6.3 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | TITRE | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 12.5 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | articolo 9.1BIS | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | titolo titolo 6 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | titolo | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | titolo 9 DEVIENT titolo 10 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | articolo 17.3 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 16.2 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 18.1 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | cancellazione | articolo 10.5 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 11 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 17.3 DEVIENT articolo 17.5 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | articolo 17.4 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 7 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | complemento | articolo 4.B) | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 5 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 2 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 17.2 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 10.1 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 21.1 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | titolo 9 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | articolo 10 BIS | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | aggiunta | articolo 10.10 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 9.2 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 10.6 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 10.3 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | modifica | articolo 1 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | sostituzione | articolo 15 | 28/11/2004 | |
Modifies | 32000R1150 | cancellazione | titolo 5 | 28/11/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R2028R(01) | (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32004R2028R(02) | (BG) | |||
Repealed by | 32014R0609 |
27.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2028/2004 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2004
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,
vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2000/597/CE, Euratom. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, la percentuale trattenuta dagli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, dovrebbe essere fissata al 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione degli importi che, in conformità della normativa in materia di risorse proprie, avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle Comunità anteriormente al 28 febbraio 2001, per i quali dovrebbe continuare ad essere applicato il tasso del 10 %. |
(3) |
Secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Berlino, in occasione della ripartizione dell'onere finanziario a carico degli altri Stati membri, per la correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito, la parte dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia dovrebbe essere adeguata in modo da limitare il contributo finanziario di tali Stati ad un quarto del loro contributo normale. |
(4) |
In conformità del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 ad esso allegati, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda possono non partecipare a misure che rientrano nel titolo IV del trattato CE e non sono dunque tenuti a sostenere le conseguenze finanziarie che ne derivano diverse dai costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di una rettifica delle risorse proprie versate per ogni esercizio a cui non partecipano. |
(5) |
Dato che gli Stati membri sono tutti soggetti ad un identico obbligo di versare interessi di mora in caso d'iscrizione tardiva delle risorse proprie nei conti e che attualmente la determinazione dei tassi di interesse da applicare incontra talune difficoltà che, in pratica, si traducono in differenze difficilmente giustificabili tra i tassi comunicati dagli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, è opportuno uniformare i tassi di riferimento per questi Stati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, tasso che è comparabile con quelli proposti come tassi di riferimento per gli Stati membri fuori della zona euro. |
(6) |
Il sistema di una doppia contabilità, introdotto nel 1989, mirava a stabilire una distinzione tra diritti recuperati e diritti in sospeso. Questo sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al meccanismo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno evidenziato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la situazione reale in materia di recupero. Occorrerebbe eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta improbabile al termine di un determinato periodo ed il cui mantenimento falsa il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative collegate con il monitoraggio di tali importi. |
(7) |
La Commissione dovrebbe agire in stretta cooperazione con gli Stati membri. In particolare, essa dovrebbe avere la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni allo Stato membro interessato. |
(8) |
Tenuto conto della necessità di trovare una soluzione temporanea a talune difficoltà amministrative, è opportuno prevedere alcune disposizioni transitorie. |
(9) |
In risposta ad una richiesta della Corte dei conti e affinché la contabilità separata rifletta meglio la realtà del bilancio, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, con l'ultimo estratto trimestrale riservato ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata il cui recupero risulta improbabile. |
(10) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di tale decisione, per «PNL» si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4). Inoltre, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 (5), stabilisce norme sull'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato. |
(11) |
Ai sensi della decisione 2000/597/CE, Euratom, anteriormente al 1o gennaio 2006 la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie. Le nuove proposte presentate dalla Commissione alla luce di tale riesame dovrebbero tener particolarmente conto dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché degli articoli 4 e 5 di detta decisione. |
(12) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (6) andrebbe pertanto modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è modificato come segue:
1) |
nel titolo, all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 5:
|
2) |
all'articolo 6:
|
3) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.»; |
4) |
all'articolo 9:
|
5. |
all'articolo 10:
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis 1. Quando in applicazione del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione. 2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi PNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'esercizio considerato:
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il PNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al PNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo PNL è diviso per il PNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato. Un'eventuale successiva modifica del PNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica. 3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.»; |
7) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora. 2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo. 3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo. 4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»; |
8) |
l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, eseguono gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima e comunque non oltre il quinto giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini, ed inviano un estratto conto alla Commissione con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, entro un termine di tre giorni feriali da ciascuna operazione. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.»; |
9) |
il titolo V è soppresso; |
10) |
il testo del titolo VI è sostituito dal seguente:
«Modalità di applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom»; |
11. |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom, il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:
|
12. |
all'articolo 16: Il secondo comma è sostituito dal seguente: «(2) Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso.»; |
13. |
all'articolo 17:
|
14. |
all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla «decisione 94/728/CE, Euratom» è sostituito da «decisione 2000/597/CE, Euratom»; |
15. |
all'articolo 21, il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
|
16. |
è inserito il titolo seguente: «TITOLO IX Disposizioni transitorie Articolo 21 bis Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (11). |
17. |
l'attuale titolo IX diventa il titolo X. |
Articolo 2
Le altre disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 restano in vigore nella misura in cui non sono state espressamente modificate dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(2) Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1.
(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(5) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
(6) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).»;
(8) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.»;
(9) Decisione abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 2040/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).»;
(10) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.»;
(11) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.»;