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Document 32004R1795

    Regolamento (CE) n. 1795/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell’Algeria, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

    GU L 317 del 16.10.2004, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1795/oj

    16.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2004

    che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell’Algeria, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA DI RIESAME

    B.   PRODOTTO

    C.   MISURE IN VIGORE

    D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

    E.   PROCEDURA

    a)   Questionari

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

    G.   TERMINI

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possono:

    manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

    chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1995/2000 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00, originarie dell’Algeria, prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla Fertial SPA (codice addizionale TARIC A573).

    Articolo 2

    I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000 sono abrogati per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    2.   Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate a titolo riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    Telex COMEU B 21877

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

    (3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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