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Document 32004R0823
Council Regulation (EC) No 823/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 2604/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Thailand
Regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia
Regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia
GU L 127 del 29.4.2004, pp. 7–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32000R2604 | complemento | articolo 1.3 | 30/04/2004 |
Regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0007 - 0009
Regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000(2), in base al quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato ("il prodotto in esame") originarie della Thailandia sono soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 83,2 EUR. Lo stesso regolamento ha istituito dei dazi antidumping anche nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea e di Taiwan. (2) Va osservato che le importazioni originarie della Thailandia sono soggette anche ad un dazio compensativo definitivo pari a 49,1 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio(3). I dazi compensativi sono stati istituiti anche nei confronti delle importazioni originarie dell'India e della Malaysia. B. INCHIESTA IN CORSO 1. Domanda di riesame (3) Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 2604/2000, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. ("Indo Pet"). Quest'ultimo affermava di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori in Thailandia soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in esame. Esso asseriva inoltre che non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999) e che aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità in seguito a tale periodo. (4) Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto. 2. Avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal produttore esportatore thailandese interessato e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 1292/2003, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda la Indo Pet ed ha avviato un'inchiesta. (6) Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla società interessata. Simultaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni. 3. Prodotto in esame (7) Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato ("PET") avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. 4. Parti interessate (8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso. (9) La Commissione ha inoltre inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata. 5. Periodo dell'inchiesta (10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il "periodo dell'inchiesta", o PI). 6. Metodologia (11) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale. C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME (12) Poiché nella richiesta di avvio di un'inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame si è limitato unicamente al dumping. D. RISULTATI DELL'INCHIESTA (13) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale ma ha iniziato a farlo soltanto in seguito. (14) Inoltre, la Indo Pet ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori thailandesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. (15) Va inoltre osservato che l'esportatore interessato è tuttavia collegato ad un altro produttore esportatore con sede in Indonesia il quale, come menzionato precedentemente, è anche soggetto ai dazi antidumping sulle importazioni dello stesso prodotto nella Comunità. L'inchiesta ha rivelato che, dopo l'attuale PI, questo produttore esportatore indonesiano ha creato una fabbrica in Thailandia, diventata successivamente l'unica fonte di approvvigionamento della Indo Pet della materia prima fondamentale utilizzata per fabbricare il prodotto in esame. Tale materia prima rappresenta circa il 90 % del costo complessivo di fabbricazione del prodotto in esame. (16) La Commissione ha verificato se i quantitativi esportati dal produttore esportatore interessato in Thailandia e i corrispondenti prezzi fossero abbastanza significativi da costituire una base rappresentativa per valutare se sussista o meno il dumping. (17) Nel corso dell'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta sono state registrate soltanto due operazioni di vendita alla Comunità, il cui volume ammontava rispettivamente a 40 e 20 tonnellate. Queste due operazioni rappresentavano, durante lo stesso periodo, lo 0,1 % del volume complessivo delle vendite della società e lo 0,4 % del suo volume complessivo di esportazioni. (18) Le operazioni di vendita hanno avuto luogo nel febbraio e marzo 2002, ossia poco prima che la Indo Pet contattasse la Commissione per chiedere il presente riesame relativo ai "nuovi esportatori". Va osservato inoltre che la Indo Pet non ha registrato nessuna altra vendita all'esportazione nella Comunità tra tale periodo e la verifica in loco. (19) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha rivelato che, per il tipo di PET più venduto sul mercato interno e sui mercati di esportazione, il prezzo all'esportazione nella Comunità per le due operazioni summenzionate era superiore di circa il 45 % rispetto al prezzo medio all'esportazione della Indo Pet per i paesi non UE. (20) Se si prendono in considerazione soltanto le vendite all'esportazione ai paesi contigui all'UE che aderiranno tra breve alla Comunità e che vengono in parte riforniti da operatori commerciali con sede nella Comunità, emerge inoltre che il prezzo delle due operazioni riguardanti la Comunità era superiore di circa il 60 % rispetto a tali esportazioni. Le operazioni di vendita in questione nel caso di cui sopra erano di gran lunga superiori durante il PI rispetto alle operazioni di esportazione nella Comunità, e pertanto riflettevano probabilmente meglio il livello dei prezzi all'esportazione praticati normalmente dalla Indo Pet. (21) Infine, l'inchiesta ha dimostrato che, complessivamente, il prezzo all'esportazione della Indo Pet era, in media, inferiore sia al prezzo praticato sul mercato interno che al suo costo di produzione. (22) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che le due operazioni di vendita all'esportazione nella Comunità durante il PI non fossero abbastanza significative da costituire una base rappresentativa per valutare il sussistere del dumping. Pertanto, si ritiene che l'aliquota di dazio debba essere mantenuta al livello stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale. E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME (23) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il dazio antidumping individuale definitivo per l'esportatore interessato debba essere mantenuto al livello dell'aliquota di dazio antidumping definitivo a livello nazionale stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, ossia il 14,2 %. (24) L'inchiesta iniziale concludeva tuttavia che era opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata, dal momento che i prezzi del PET possono variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, con un notevole impatto sul livello del dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato nell'ambito dell'inchiesta in corso. Pertanto, l'aliquota del dazio antidumping individuale definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dal produttore esportatore interessato dovrebbe ammontare a 83,2 EUR per tonnellata. (25) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione. (26) Nell'inchiesta parallela, menzionata al considerando 4, le sovvenzioni riscontrate per il produttore esportatore interessato non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto non si ritiene che abbiano influenzato il prezzo all'esportazione e il corrispondente margine di dumping. Di conseguenza, i dazi compensativi possono essere istituiti insieme ai dazi antidumping, nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la somma dei dazi non superi il margine di eliminazione del pregiudizio del 22,6 % stabilito per la Thailandia nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Questa situazione non si verifica nel caso in oggetto e pertanto è opportuno istituire sia i dazi compensativi che i dazi antidumping. F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING (27) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione. G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE (28) Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità del prodotto in esame. (29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (30) Il regolamento (CE) n. 2604/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio è aggiunto quanto segue: ">SPAZIO PER TABELLA>" 2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1292/2003. 3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. Cowen (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 20). (3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).