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Document 32004R0545
Commission Regulation (EC) No 545/2004 of 24 March 2004 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 in the light of amendments to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 87 del 25.3.2004, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R0032 | modifica | allegato 4 | 01/01/2004 | |
Modifies | 32000R0032 | modifica | allegato 1 | 01/01/2004 |
Regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 25/03/2004 pag. 0012 - 0012
Regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione del 24 marzo 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(2), ha modificato i codici della nomenclatura per alcuni prodotti contemplati negli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 32/2000. Detti allegati devono essere pertanto opportunamente adattati. (2) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1789/2003. (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come segue: 1) Nell'allegato I, per il numero d'ordine 09.0048, nella seconda colonna, il codice NC " ex 0304 20 95 " è sostituito dal codice NC " ex 0304 20 94 ". 2) L'allegato IV è modificato come segue: a) i codici sotto il numero d'ordine 09.0104 sono modificati come segue: i) nella colonna "Codice NC", i codici da " 4818 20 " a " 4823 90 90 ", nonché il testo del capitolo 48 nella colonna "Designazione delle merci" sono soppressi; ii) il codice " ex 9113 90 90 " è sostituito dal codice " ex 9113 90 80 "; b) sotto il numero d'ordine 09.0106, nella colonna "Codice NC", il codice " 6217 17 00 " è sostituito dal codice " 6217 10 00 "; c) i codici sotto il numero d'ordine 09.0104 sono modificati come segue: i) i codici da " 4818 20 10 10 " a " 4823 90 90 20 " sono soppressi; ii) nella colonna del "Codice TARIC", in corrispondenza del codice NC " 7117 19 99 " è inserito il numero "10"; iii) il codice " 9113 90 90 10 " è sostituito dal codice " 9113 90 80 11 ". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 15). (2) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.