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Document 32004R0463

    Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 77 del 13.3.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010; abrog. impl. da 32005R0611

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/463/oj

    32004R0463

    Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0023 - 0024


    Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione

    del 12 marzo 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

    sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato tramite regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi).

    (2) Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione(3) accorda un'esenzione generale ai consorzi di trasporto marittimo di linea dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, fermi restando determinate condizioni ed obblighi.

    (3) Una delle condizioni riguarda la quota di mercato detenuta da un consorzio su ciascuno dei mercati sui quali opera. Ogni consorzio con una quota di mercato al di sotto del 30 % (se il consorzio opera nell'ambito di una conferenza) o del 35 % (se opera al di fuori di una conferenza) beneficia automaticamente dell'esenzione se soddisfa le altre condizioni del regolamento. Un consorzio con una quota di mercato superiore alle soglie di cui sopra ma inferiore al 50 % può sempre beneficiare dell'esenzione per categoria se l'accordo viene notificato alla Commissione e questa non si oppone all'esenzione entro sei mesi.

    (4) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio introduce un sistema di deroga direttamente applicabile, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri sono competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato oltre all'articolo 81, paragrafo 1 e all'articolo 82. Le imprese non hanno più l'obbligo o la facoltà di notificare gli accordi alla Commissione per ottenere una decisione d'esenzione. Il nuovo sistema prevede che gli accordi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, sono giuridicamente validi e applicabili senza l'adozione di una decisione amministrativa. Le imprese possono invocare la deroga al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3, come difesa in tutti i procedimenti.

    (5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 823/2000 devono essere allineate con quelle del regolamento (CEE) n. 479/92 e del regolamento (CE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi(4). In particolare, deve essere abolita la procedura d'opposizione e devono essere eliminati i riferimenti alla notifica dei consorzi. Devono essere introdotte disposizioni transitorie riguardo alle notifiche già presentate in applicazione della procedura d'opposizione. È inoltre necessario introdurre riferimenti alle nuove competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

    (6) Il regolamento (CE) n. 823/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 823/2000 è modificato come segue:

    1) L'articolo 7 è soppresso.

    2) L'articolo 9 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 4 è soppresso;

    b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione o alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, su loro richiesta ed entro un termine non inferiore ad un mese stabilito caso per caso dalla Commissione o dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e deve comunicare alla Commissione o se del caso alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, entro tale termine, l'accordo di consorzio di cui trattasi".

    3) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, possono essere utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento."

    4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 12

    Revoca dell'esenzione per categoria

    1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003(5) del Consiglio, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di associazioni di imprese o una pratica concordata, a cui si applicano l'articolo 3 o l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    a) su un determinato traffico, la concorrenza al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un determinato consorzio non sia effettiva;

    b) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

    c) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

    2. Quando, in un caso determinato, degli accordi, delle decisioni d'associazioni di imprese o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 provocano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda quel territorio."

    5) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Ogni notificazione a norma dell'articolo 7, per la quale non sia scaduto il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo, perde efficacia a partire dal 1o maggio 2004."

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica dal 1o maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (2) GU C 233 del 30.9.2003, pag. 8.

    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

    (4) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (5) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

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