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Document 32004R0415

    Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 68 del 6.3.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/415/oj

    32004R0415

    Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione

    del 5 marzo 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi(1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato COSS.

    (2) Il comitato COSS è incaricato di accentrare i compiti dei comitati istituiti ai sensi della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

    (3) Tutta la nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve prevedere il ricorso al comitato COSS.

    (4) L'articolo 6 della direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità(2) stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3). Il suddetto comitato è stato sostituito dal comitato COSS per effetto del regolamento (CE) n. 2099/2002.

    (5) L'articolo 28 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio(4) stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato.

    (6) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS(5).

    (7) L'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS(6).

    (8) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2099/2002, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento è modificato al fine di inserirvi la menzione degli atti comunitari che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS, entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento stesso.

    (9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le seguenti lettere sono aggiunte all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002:

    "p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità(7);

    q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio(8);

    r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi(9);

    s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri(10)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

    (2) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

    (3) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

    (4) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

    (5) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

    (6) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

    (7) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

    (8) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

    (9) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

    (10) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

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