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Document 32004R0263

    Regolamento (CE) n. 263/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    GU L 46 del 17.2.2004, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/263/oj

    32004R0263

    Regolamento (CE) n. 263/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/2004 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 263/2004 della Commissione

    del 16 febbraio 2004

    che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Le minacce immediate alla conservazione delle aggregazioni di coralli di acque profonde, note come "Darwin Mounds", avevano indotto la Commissione ad adottare il regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia(2), sulla base delle procedure di emergenza di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che le misure di emergenza hanno una durata massima di sei mesi e che la Commissione può decidere di prorogarle per un periodo non superiore a sei mesi.

    (3) Al fine di garantire la protezione permanente dell'habitat in questione, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98(3) per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia(4).

    (4) Il regolamento in questione non potrà essere adottato prima della scadenza del regolamento (CE) n. 1475/2003. Al momento attuale sono ancora presenti rischi per la conservazione delle "Darwin Mounds".

    (5) È quindi opportuno prorogare di sei mesi le misure di emergenza di cui al regolamento (CE) n. 1475/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 è prorogata fino al 22 agosto 2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2) GU L 211 del 21.8.2003, pag. 14.

    (3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

    (4) COM(2003) 519.

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