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Document 32004D0908

2004/908/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante misure protettive relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2004) 5650]Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 381 del 28.12.2004, p. 82–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/908/oj

28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/82


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante misure protettive relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

[notificata con il numero C(2004) 5650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/908/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 23 dicembre 2004 la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nella regione di Kardjali.

(4)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti vivi, selvaggina di penna di allevamento e selvatica e di uova da cova di dette specie dalla Bulgaria.

(5)

Di conseguenza, è opportuno sospendere l’importazione nella Comunità dalla Bulgaria di carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina di penna di allevamento e selvatica, preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di dette specie, ottenute da volatili macellati dopo il 16 novembre 2004.

(6)

La decisione 97/222/CE (3) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(7)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena la Bulgaria avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.

(8)

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in occasione della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l’11-12 gennaio 2005,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Bulgaria di:

pollame vivo, ratiti vivi, selvaggina di penna di allevamento e selvatica e uova da cova di dette specie.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Bulgaria di:

carne fresca di pollame, di ratiti, e di selvaggina di penna selvatica e di allevamento,

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 novembre 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di pollame/carne fresca di ratiti/carne fresca di selvaggina di penna selvatica/carne fresca di selvaggina di penna di allevamento/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento (4) ottenuti da volatili macellati prima del 16 novembre 2004, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/908/CE.»

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica e di allevamento qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Bulgaria nel corso della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l’11-12 gennaio 2005.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/857/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 65).

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.


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